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News / Giurisprudenza / Rifiuti

16-03-2012

Cassazione: la TIA (tariffa igiene ambientale) è un tributo e non è quindi soggetta a IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2012, n. 3756 ha affermato che la Tariffa di igiene ambientale (c.d. Tia1) è un'entrata tributaria, e non un corrispettivo di un servizio reso, e pertanto non può essere assoggettata ad IVA.

La sentenza della Cassazione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, la quale aveva affermato che la tariffa di igiene ambientale, introdotta dal decreto Ronchi (D.lgs. 22/1997, art. 49), costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest'ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della Tia hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie.

La sentenza della Cassazione pertanto smentisce la tesi del Dipartimento delle Finanze, ritenuta frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile, che con la circolare n. 3 dell'11 novembre 2010, nell'intento di frenare le istanze di rimborso dei contribuenti, si era espressa sulla continuità esistente tra la Tia1 e la Tia2 (introdotta dall'articolo 238, D.lgs. 152/2006) affermando appunto che  anche la tariffa di igiene ambientale (Tia1) ha natura di corrispettivo e deve essere assoggettata ad Iva come la Tia2, dichiarata in precedenza entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa, di cui all'articolo 14, comma 33, D.L. 78/2010.

La sentenza della Cassazione forse metterà fine a una controversia iniziata dopo l'introduzione della Tariffa integrata ambientale ad opera dell'articolo 238, D.lgs. 152/2006 (c.d. Tia2), in verità non ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, che avrebbe dovuto abrogare e sostituire la Tia1. Sostituzione peraltro che non avverrà neanche in futuro, in quanto con decorrenza 1.1.2013 diventerà operativo il nuovo tributo comunale rifiuti e servizi (c.d. res), di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214).


Vedi new: Corte Costituzionale - Tia - natura tributaria



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