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06-04-2008
Aria: Gas ad effetto serra - Requisiti minimi del personale e/o delle imprese.
Con 5
regolamenti (CE), dal n. 303 al n. 307, del 2 aprile 2008
sono stati fissati i
requisiti minimi
che devono essere posseduti dal personale e/o dalle imprese concernenti
determinate attività relative a taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
I regolamenti, in attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006, intendono
appunto stabilire norme concernenti la qualifica del personale.
Nel dettaglio, si segnalano il
regolamento n. 303
relativo alle apparecchiature fisse di
refrigerazione,
condizionamento
d’aria e pompe di calore, e il
regolamento n. 304 relativo agli impianti fissi di
protezione
antincendio e gli estintori.
Il personale che esegue le operazioni di:
a) controllo delle perdite di applicazioni;
b) recupero;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione;
deve essere in possesso di un
certificato attestante
l’idoneità a svolgere una o più delle suddette attività.
Le imprese che svolgono le operazioni di
installazione, manutenzione o riparazione devono possedere un
certificato, rilasciato da un organismo di certificazione in
presenza di determinate condizioni.
Da segnalare, infine, la previsione di alcune
deroghe
alla disciplina, nonché il rilascio di
certificati
provvisori.
Documenti di approfondimento
Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008
Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008
Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008
Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008
Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008
Regolamento (CE) del 17 maggio 2006 n. 842/2006
Su taluni gas fluorurati ad effetto serra