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17-03-2008
Con delibera n. 1 del 3 marzo 2008, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito la procedura di iscrizione all'Albo, mediante comunicazione, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché i propri rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 30 kg/l al giorno.
Come dispone l'art. 212 c. 8, condizione per l'iscrizione all'apposita sezione dell'Albo è che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Le suddette imprese, per essere iscritte, devono presentare la comunicazione utilizzando la modulistica allegata alla delibera.
Le imprese che avevano richiesto l'iscrizione secondo la normativa previgente, devono regolarizzarla ed integrarla entro 30 giorni dalla richiesta della Sezione regionale; in difetto l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile.
La delibera è stata emanata in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008 (II decreto correttivo) che ha modificato l'art. 212 c. 8 del Testo Unico Ambientale.
Documenti di approfondimento
Deliberazione del 3 marzo 2008, n. 1
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4.