Studio Brancaleone




SERVIZI OFFERTI - Contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

Servizi legali

servizi legali Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

consulenza certificazioni Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

consulenza normativa Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi on-line

consulenza certificazioni Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / sostanze pericolose

19-02-2009

Sostanze pericolose: Reach - criteri per esonero dalla sperimentazione

Con il Regolamento (CE) n. 134/2009  della Commissione del 16 febbraio 2009, pubblicato sulla GUUE L 46 del 17 febbraio 2009,  è stato modificato il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Nel dettaglio, la modifica riguarda l’allegato XI che determina i criteri che permettono ai dichiaranti di omettere la sperimentazione in base alle informazioni sull’esposizione.

Tali criteri sono:

  • il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che l’esposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche;
  • il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata l’applicazione di condizioni rigorosamente controllate all’intero ciclo di vita della sostanza;
  • il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare l’esposizione, non sia rilasciata nell’arco dell’intero ciclo di vita e sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi di fabbricazione e produzione.

Il regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.


Documenti di approfondimento

Regolamento Comunità Europea 16 febbraio 2009, n. 134 Regolamento (CE) N. 134/2009 della Commissione del 16 febbraio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XI

Regolamento Comunità Europea 18 dicembre 2006, n. 1907 (R)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it