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26-03-2011
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la Circolare n. 472 del 25/03/2011, è intervenuto sulla validità degli attestati di frequenza con esito positivo al corso di formazione di responsabile tecnico conseguiti prima della entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n. 2.
A tal proposito, il Comitato nazionale ha deliberato che, ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico dell’impresa che chiede l’iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), i suddetti attestati sono riconosciuti validi per un periodo di dodici mesi dalla data della circolare.
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Vedi new del 31-12-2010 Rifiuti - Albo Gestori Ambientali - Delibere su intermediazione e commercio dei rifiuti e trasporto tranfrontaliero
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