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15-07-2011
La Corte Costituzionale con sentenza n. 205 del 4 luglio 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e 6-quater del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in quanto le suddette disposizioni attenendo alla durata ed alla programmazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, si ascrivono alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", attribuita alla competenza legislativa concorrente; inoltre poiché pongono un precetto specifico e puntuale, prevedendo la proroga automatica di dette concessioni, esse si configurano quali norme di dettaglio.
Secondo la Corte, le disposizioni impugnate, peraltro, sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia: seppure per un periodo temporalmente limitato, esse "impedisc[ono] l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori".
In particolare, la previsione della proroga di ulteriori sette anni, rispetto ai cinque di cui al c. l-bis, lett. d) del c.6-ter dell'art. 15 impugnato, a favore delle concessionarie-società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate per una quota minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle medesime, si muove in una direzione contraria alle indicazioni fornite a livello comunitario, (procedura d'infrazione IP/05/920), volte ad eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti e/o aziende controllate da enti locali.
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