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IPPC: Stato di applicazione

Redazione documento: 25/10/2004 e successivo aggiornamento al 25/10/2005

Dr.ssa Ivana Brancaleone

Consulente e Valutatore di Sistemi di Gestione

1. Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento: la normativa IPPC.

La normativa sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC “Integrated Pollution Prevention and Control”) prende avvio formale in Europa con la Direttiva 96/61/CE.

Lo scopo della direttiva è quello di conseguire la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, dovuto ad una serie di attività produttive (elencate nell’Allegato I della stessa), mirando ad un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e all’adozione delle migliori tecniche disponibili.

La direttiva IPPC è stata recepita in Italia attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, che prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo derivanti dalle categorie di attività industriali previste all'Allegato I (cd. complessi IPPC), comprese le misure relative ai rifiuti.

Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti ai fini dell’adeguamento del loro funzionamento alle disposizioni dettate dal decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di applicazione gli impianti nuovi.

Sono state emanate successivamente alcune disposizioni volte a completare la disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale.

Con la legge 1 marzo 2002, n. 39, è stata data delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva IPPC ed in particolare l'art. 41 prevede che il Governo modifichi il D.Lgs. 372/1999 estendendone le disposizioni oltreché agli impianti esistenti anche agli impianti nuovi o sostanzialmente modificati e indicando, in via esemplificativa, le autorizzazioni che devono intendersi ricomprese nell'autorizzazione integrata ambientale.

L'art. 77 della legge finanziaria per il 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002, ha definitivamente introdotto, tra gli interventi in materia ambientale, l'assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale statale di tutti gli impianti esistenti oltreché quelli di nuova realizzazione già soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente sentite le Regioni interessate.

Al momento quindi, il procedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale si applica a tutti gli impianti esistenti e ai soli impianti nuovi di competenza statale, mentre non è previsto per gli impianti nuovi che dovrebbero essere autorizzati, mediante autorizzazione integrata ambientale, dalle Regioni.

L’art. 22 della Legge comunitaria 2003, n. 306 del 31/10/2003 prevede nuovamente la delega al Governo per un decreto legislativo che estenda l’autorizzazione IPPC anche agli impianti nuovi e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto già previsto dall'art. 77, della citata legge finanziaria 2003, ma soprattutto l’esplicitazione delle autorizzazioni ambientali assorbite dall’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e il coordinamento di tale autorizzazione con la normativa sanitaria delle industrie insalubri.

2. La normativa tecnica a livello Europeo ed italiano.

La direttiva IPPC ha introdotto il concetto di valori limite di emissione basati sull'individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le migliori tecniche disponibili (MTD o, in inglese, BAT - Best Availables Technologies). Per migliori tecniche si intendono non solo le tecnologie di processo, ma anche la loro progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. L'Unione Europea (UE) per favorire l'attuazione della direttiva IPPC ha creato un apposito ufficio all’interno dell’Istituto IPTS, operante presso il Centro comunitario di ricerca di Siviglia. L'ufficio "IPPC" coordina una serie di gruppi tecnici (TWGs) che sono incaricati della redazione di documenti di riferimento per l'individuazione delle migliori tecnologie, i cosiddetti BAT reference documents (BRefs).

L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 372/1999, attuazione della direttiva IPPC, prevede l’emanazione di Linee Guida volte alla “individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’Allegato 1 dello stesso decreto”. Per la predisposizione di tali linee guida, da approvare con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza unificata, i Ministri concertanti si avvalgono del supporto della Commissione Interministeriale Migliori Tecnologie Disponibili che articola le sue attività in più Gruppi tecnici ristretti operanti su temi specifici. Attualmente la Commissione, tramite i gruppi tecnici, ha definito le bozze delle linee guida settoriali, che sono in attesa dell’approvazione per la loro emanazione definitiva.

3. Il processo istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza, per le attività industriali soggette ad IPPC, l’esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni, e che sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti da altre disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione (per emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, rifiuti), fatta salva la normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti.

Il decreto legislativo 372/1999 definisce anche l’Autorità Competente, individuata nella medesima autorità statale competente per la VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) o nell’autorità individuata dalle Regioni.

L’adeguamento degli impianti esistenti avviene tramite presentazione di domanda da parte del gestore: entro il 30 ottobre 2007, tutte le imprese obbligate dovranno essere in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed essersi adeguate alle prescrizioni ambientali eventualmente contenute nelle autorizzazioni.

Nella domanda il gestore potrà far riferimento ad informazioni già in possesso dell’amministrazione, per effetto di precedenti provvedimenti. È prevista una procedura di informazione e partecipazione del pubblico e si concedono trenta giorni di tempo per la presentazione di osservazioni all’autorità competente da parte di soggetti privati.

Lo strumento di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici interessati (amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti) è la conferenza dei servizi. Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni dei soggetti privati interessati, l'autorità competente rilascia l’autorizzazione entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione dovrà prevedere le condizioni per l’esercizio e i valori limite di emissione (VLE) di inquinanti, valori limite che non possono superare gli attuali limiti di legge e devono essere basati sulle BAT, con riferimento alle linee guida nazionali ma senza imporre tecniche specifiche. L’autorizzazione dovrà contenere anche i requisiti di controllo e dovrà far riferimento anche a condizioni di esercizio non normale. È previsto il rinnovo dell’autorizzazione, con conseguente riesame dei dati, ogni cinque anni ovvero ogni otto anni per i siti registrati EMAS. Il gestore avrà l’obbligo di raccogliere tutti i dati relativi ai controlli e di metterli a disposizione dell’Autorità Competente. Le ARPA saranno demandate all’effettuazione delle ispezioni ed alla trasmissione degli esiti all’Autorità Competente.

L’art. 4, comma 14 del D.Lgs. n. 372/1999 prevedeva che tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale, ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto, dovevano essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004. Tale termine è stato prorogato al 30 aprile 2005 dall'art. 9 del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 47 del 27/02/2004. Le Autorità competenti conseguentemente devono definire o adeguare i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale.

Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate nell’Allegato II al D.Lgs 372/1999, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore del complesso IPPC si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dall’autorità competente.

4. Normativa regionale e IPPC.

Di particolare interesse sono le varie leggi e delibere regionali che sono state emanate recentemente in materia di IPPC. In ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 372/1999, infatti, molte Regioni si sono attivate non solo stabilendo le competenze per i procedimenti autorizzativi ma anche fissando i calendari con le scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione delle diverse tipologie di impianti esistenti. Anche in relazione a tale punto, però, occorre ricordare che in mancanza delle migliori tecniche disponibili, non ancora emesse dal governo, la valutazione delle domande, ma anche la loro stessa predisposizione da parte delle imprese, risulta di difficile attuazione. Molte Regioni hanno previsto che le autorizzazioni integrate siano rilasciate dalle Province.

L’Autorità competente, per il territorio provinciale torinese e per gli impianti non sottoposti a procedura di V.I.A. nazionale, è la Provincia di Torino, in attuazione della normativa approvata da parte della Regione Piemonte per il riparto delle funzioni e dei compiti tra Regione ed enti locali (ex art. 36 L.R. 44/2000).

Con D.G.P. n. 238-60870 del 02/03/2004 la Provincia di Torino ha pubblicato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale degli impianti ricadenti in IPPC. La Provincia di Torino, Area Ambiente ha ultimato l'elaborazione della modulistica specifica per consentire la presentazione delle istanze per l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Mediante provvedimenti successivi, verranno prorogate le autorizzazioni vigenti rilasciate alle aziende ricadenti in IPPC, fino al rilascio delle relative autorizzazioni integrate ambientali. Se necessario, successivamente alla approvazione delle linee guida ministeriali per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili, si procederà al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

Con D.P.G n. 1018 del 10/05/2002 la Provincia Autonoma di Trento ha stabilito che l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) è competente alle autorizzazioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed esercita le autorizzazioni per la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC).

Con Provvedimento del Direttore di Agenzia n. 95 del 17/06/2004 è stato definito il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre, si stabilisce che sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in base al calendario precedentemente in vigore.

La Regione Emilia – Romagna ha in corso la predisposizione di un progetto di legge regionale con cui individua nella Provincia l'autorità competente per i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale.

Con D.G.R. n. 1658 del 30 luglio 2004, la Regione Emilia Romagna ha modificato ulteriormente il calendario per la presentazione delle domande per l’autorizzazione IPPC. L’anticipo delle scadenze, stabilite con altra delibera, è stato motivato dal fatto che il precedente calendario non era temporalmente compatibile con il termine del 30 aprile 2005 previsto per la chiusura dei procedimenti. In assenza di specifiche linee guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 372/1999, la Regione provvederà, al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche modalità e relativa modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale.

La Lombardia ha individuato la Regione come ente competente istituendo un apposito Sportello IPPC ed, in relazione alle notevoli incombenze di carattere tecnico amministrativo ed alle scadenze fissate dalla normativa, in accordo con Confindustria e gli altri soggetti portatori d'interesse ha deciso di intraprendere un percorso sperimentale che prevede la verifica delle azioni tecniche, amministrative ed economiche che i soggetti interessati dovranno mettere in campo per realizzare tutte le incombenze derivanti dall'applicazione integrata della direttiva IPPC. Con D.G.R. n. 7/18623 del 05/08/2004 la Lombardia ha approvato il calendario delle scadenze (Allegato 1) e la modulistica (Allegato 2) per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale e ha disposto l’avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio IPPC. Nel caso di mancata pubblicazione delle linee guida di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 372/1999 ovvero di pubblicazione in data successiva a quella del 1º ottobre 2004, le date di presentazione delle domande saranno differite di un numero pari al ritardo maturato.

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