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LA NUOVA NORMATIVA IPPC: D.LGS. N. 59/2005

 

Dr.ssa Ivana Brancaleone

Consulente e Valutatore di Sistemi di Gestione

 

Data di redazione: 31/10/2005

 

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

La normativa sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC “Integrated Pollution Prevention and Control”) prende avvio formale in Europa con la Direttiva 96/61/CE. Lo scopo della direttiva è quello di conseguire la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, dovuto ad una serie di attività produttive (elencate nell’Allegato I della stessa), mirando ad un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e all’adozione delle migliori tecniche disponibili.

La direttiva IPPC è stata inizialmente recepita in Italia attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, che disciplinava il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti ai fini dell’adeguamento del loro funzionamento alle disposizioni dettate dal decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di applicazione gli impianti nuovi.

Sono state emanate successivamente alcune disposizioni volte a completare la disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale.

Con la legge 1 marzo 2002, n. 39, è stata data delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva IPPC (Integrated Prevention Pollution Control) ed in particolare l'art. 41 ha previsto che il Governo modifichi il D.Lgs. 372/1999 estendendone le disposizioni oltreché agli impianti esistenti anche agli impianti nuovi o sostanzialmente modificati e indicando, in via esemplificativa, le autorizzazioni che devono intendersi ricomprese nell'autorizzazione integrata ambientale.

L'art. 77 della legge finanziaria per il 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002, ha definitivamente introdotto, tra gli interventi in materia ambientale, l'assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale statale di tutti gli impianti esistenti oltreché quelli di nuova realizzazione già soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente sentite le Regioni interessate.

Quindi, il procedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale si applicava ancora a tutti gli impianti esistenti e ai soli impianti nuovi di competenza statale, mentre non era previsto per gli impianti nuovi che avrebbero dovuto essere autorizzati, mediante autorizzazione integrata ambientale, dalle Regioni.

L’art. 22 della Legge comunitaria 2003, n. 306 del 31/10/2003 ha previsto nuovamente la delega al Governo per un decreto legislativo che estenda l’autorizzazione IPPC anche agli impianti nuovi e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto già previsto dall'art. 77, della citata legge finanziaria 2003, ma soprattutto l’esplicitazione delle autorizzazioni ambientali assorbite dall’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e il coordinamento di tale autorizzazione con la normativa sanitaria delle industrie insalubri. 

Il D.Lgs. n° 59 del 18/02/2005, entrato in vigore il 7 maggio 2005, disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle categorie di attività industriali previste all'Allegato I (cd. complessi IPPC), il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti, nonché le modalità di esercizio degli stessi.

Novità del nuovo decreto, che abroga e sostituisce il precedente D.Lgs. n. 372/1999 attuativo della stessa direttiva solo con riferimento agli impianti esistenti, è l’estensione della procedura autorizzatoria anche agli impianti nuovi.

Per "impianto esistente", si intende un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000.

Tutti gli altri sono da considerare “impianti nuovi”.

Nell’Allegato III è riportato l’elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto, se pertinenti, per stabilire i valori limite di emissione. 

La normativa tecnica a livello Europeo ed italiano

La direttiva IPPC ha introdotto il concetto di valori limite di emissione basati sull'individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le migliori tecniche disponibili (MTD o, in inglese, BAT - Best Availables Technologies). Per migliori tecniche si intendono non solo le tecnologie di processo, ma anche la loro progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. L'Unione Europea (UE) per favorire l'attuazione della direttiva IPPC ha creato un apposito ufficio all’interno dell’Istituto IPTS, operante presso il Centro comunitario di ricerca di Siviglia. L'ufficio "IPPC" coordina una serie di gruppi tecnici (TWGs) che sono incaricati della redazione di documenti di riferimento per l'individuazione delle migliori tecnologie, i cosiddetti BAT reference documents (BRefs).  

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, attuazione della direttiva IPPC, prevede l’emanazione di Linee Guida volte all’individuazione ed utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’Allegato 1. Per la predisposizione di tali linee guida, da approvare con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza unificata, i Ministri concertanti si avvalgono del supporto della Commissione Interministeriale Migliori Tecnologie Disponibili che articola le sue attività in più Gruppi tecnici ristretti operanti su temi specifici. La Commissione, tramite i gruppi tecnici, ha definito le bozze di linee guida settoriali, che sono state approvate in via definitiva.

Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13-06-2005 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 31-01-2005, con il quale si emanano le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle “Migliori tecniche disponibili” (BAT) da rispettare per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), istituita con il D.Lgs n. 372/1999 ed attualmente riformulata con il D.Lgs n. 59/2005.   

Domanda di autorizzazione integrata

L’autorizzazione integrata ambientale deve essere richiesta per l'esercizio di nuovi impianti, la modifica sostanziale e l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del nuovo decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

La domanda deve descrivere in una relazione tecnica i dati relativi all’impianto. Tali dati devono essere descritti anche in una sintesi non tecnica.

L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è:

  • Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli impianti di competenza statale indicati nell’All. V;

oppure per gli altri impianti

  • l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma interessata.

Il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi in possesso di altre autorizzazioni ambientali alla data del 7 maggio 2005 è stabilito dall’autorità competente. Il calendario è pubblicato da parte delle regioni sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, e del suolo, si applicano sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata. 

Nella domanda il gestore potrà far riferimento ad informazioni già in possesso dell’amministrazione, per effetto di precedenti provvedimenti.  

Possono essere utilizzate, ai fini della presentazione della domanda, le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante[1] connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma internazionale ISO 14001 ovvero i dati prodotti per la registrazione secondo il regolamento comunitario EMAS,[2] nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, se rispettano uno o più dei requisiti richiesti per la domanda integrata. Tali informazioni possono essere incluse o allegate alla domanda. 

È prevista una procedura di informazione e partecipazione del pubblico e si concedono 30 giorni di tempo per la presentazione di osservazioni all’autorità competente da parte di soggetti privati. 

L’autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento.

Entro 15 giorni dalla comunicazione, il gestore deve pubblicare a sue spese su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Lo strumento di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici interessati (amministrazioni competenti[3] in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti) è la conferenza dei servizi.[4] Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni dei soggetti privati interessati, l'autorità competente rilascia, entro 150 giorni[5] dalla presentazione della domanda, chiedendo, se necessario, un’integrazione[6] alla documentazione, un’autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure l’autorità nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti stessi. 

Contenuto dell’autorizzazione

Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso, nonché l’indicazione delle autorizzazioni sostituite.

Per gli impianti esistenti, deve inoltre indicare la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.

Agli impianti nuovi in possesso di altre autorizzazioni ambientali all’esercizio alla data del 7 maggio 2005, può essere invece consentita una deroga temporanea[7] ai requisiti richiesti dall’autorizzazione. 

L'autorizzazione deve includere i valori limite di emissione (VLE) fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'Allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), con riferimento alle linee guida nazionali, ma senza l'obbligo di utilizzare tecniche specifiche, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

In mancanza delle linee guida, per gli impianti nuovi l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato IV. 

L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, eccetto la normativa per i rischi di incidenti rilevanti e per le emissioni dei gas ad effetto serra. In ogni caso, l’autorizzazione sostituisce le autorizzazioni previste nell'Allegato II, che può essere modificato, ove necessario, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 

Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata. 

Il gestore avrà l’obbligo di raccogliere tutti i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa e di trasmetterli all'autorità competente e ai Comuni interessati.

Le ARPA sono demandate all’effettuazione delle ispezioni ed alla trasmissione degli esiti all’Autorità Competente. 

L'autorità competente provvede ogni cinque anni[8] al rinnovo delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale con conseguente riesame dei dati, confermandole o aggiornandole.

Il gestore, 6 mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata.

Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificato secondo la norma ISO 14001, ovvero registrato ai sensi del regolamento comunitario EMAS, il rinnovo è effettuato rispettivamente ogni 6 anni o ogni 8 anni.


 

[1] Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

[2] Regolamento (CE) n. 761/2001.

[3] Nel caso di impianti di competenza statale, sono coinvolti anche i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive.

[4] Nell'ambito della conferenza dei servizi sono acquisite le prescrizioni del Sindaco relative alle industrie insalubri (artt. 216 e 217 del Regio decreto n. 1265/1934).

[5] Nel caso di impianti sottoposti a procedura di VIA statale, il termine è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

[6] Il termine massimo per l’integrazione è stabilito dall’autorità e non può essere inferiore a 30 gg.. In tale eventualità, la scadenza dei 150 gg. rimane sospesa.

[7] Il gestore deve presentare un piano di ammodernamento, che deve essere approvato dall’autorità, il quale assicuri il rispetto dei requisiti entro un termine di sei mesi, e il progetto determini una riduzione dell'inquinamento.

[8] A partire dalla data entro la quale il gestore deve attuare le prescrizioni dell’autorizzazione per gli impianti esistenti, dalla data di rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti.

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