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AREE TEMATICHE

 

Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1993, n. 87

Decreto Legge 13 aprile 1993, n. 109 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 12.06.1993, n. 185)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva CEE, n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legge: (1)

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(1) La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31.12.2006, dall'art. 1, D.L. 04.06.2004, n. 144, con decorrenza dal 11.06.2004.

Articolo 1

 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana. (1)

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988.

3 bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno. (2) (3)

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(1) Il comma è stato così modificato dalla legge di conversione 12.06.1993, n. 185.
(2) Il comma è stato aggiunto dalla legge di conversione 12.06.1993, n. 185.
(3) La disciplina prevista dal decreto è stata prorogata al 31.12.2006, dall'art. 1, D.L. 04.06.2004, n. 144, con decorrenza dal 11.06.2004.

Articolo 2

1. La Regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La Regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle Regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le Regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione. (1)

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(1) La disciplina prevista dal decreto è stata prorogata al 31.12.2006, dall'art. 1, D.L. 04.06.2004, n. 144, con decorrenza dal 11.06.2004.

Articolo 3

1. Le Regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1. (1)

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(1) La disciplina prevista dal decreto è stata prorogata al 31.12.2006, dall'art. 1, D.L. 04.06.2004, n. 144, con decorrenza dal 11.06.2004.

Articolo 4:

1. L' allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri

Valore limite

Frequenza campioni

Metodo di analisi o di ispezione

6) Colorazione

Assenza di variazione anormale del colore (0)

Bimensile (1)

Ispezione visiva o fotometria secondo gli standards della scala Pt-Co

(1)

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(1) La disciplina prevista dal decreto è stata prorogata al 31.12.2006, dall'art. 1, D.L. 04.06.2004, n. 144, con decorrenza dal 11.06.2004.

Articolo 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1)

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(1) La disciplina prevista dal decreto è stata prorogata al 31.12.2006, dall'art. 1, D.L. 04.06.2004, n. 144, con decorrenza dal 11.06.2004.

 
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