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AREE TEMATICHE

 

Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2002, n. 110

Decreto Legge 10 maggio 2002, n. 92 (convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 11.07.2002, n. 140)

Disciplina relativa alle acque di balneazione - differimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legge 3 maggio 2001, n. 159 convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249 che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto legge:

Articolo 1
Differimento termini ossigeno disciolto

1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto legge 13 aprile 1993, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2003. (1)

1 bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1 . (2)

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(1) Il comma è stato così modificato dall'allegato alla L. 11.07.2002, n. 140 con decorrenza dal 13.07.2002.
(2) Il comma è stato aggiunto dall'allegato alla L. 11.07.2002, n. 140 con decorrenza dal 13.07.2002.

Articolo 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 
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