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AREE TEMATICHE

 

Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2004, n. 134

Decreto Legge 4 giugno 2004, n. 144 (convertito in legge, dalla L. 28 luglio 2004, n. 192)

Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1
Differimento termini ossigeno disciolto

1. La disciplina prevista dal decreto legge 13 aprile 1993, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. I termini di cui all'articolo 10 bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004. (1)

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

3 bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3 ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi. (2)


3 ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attivita' che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. (2)


3 quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3 bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque. (2)


3 quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3 quater e' affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa. (2)

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(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.07.2004, n. 192 con decorrenza 04.08.2004.
(1) Il comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.07.2004, n. 192 con decorrenza 04.08.2004.

Articolo 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 
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