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AREE TEMATICHE

 

Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 (pubblicato il Comunicato del Ministero dell'ambiente di approvazione)

Decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272

Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le "modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

CONSIDERATO il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta-Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

DECRETA

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto.

2. Le installazioni collocate interamente in mare, per propria natura, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto non essendo in alcun caso soggette agli obblighi di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per le attività elencate nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto stabilisce inoltre la tempistica per la presentazione della relazione di riferimento.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:

a) aree verdi: aree in cui è stata esclusa la pregressa presenza di attività che hanno gestito sostanze pericolose pertinenti;

b) brownfields: sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la presenza di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee ad esse associate;

c) centri di pericolo: le zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate, etc...).

Articolo 3
Obbligo di presentare la relazione di riferimento

1. I gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale, presentano all'autorità competente la relazione di riferimento.

2. Esclusi i casi in cui la relazione di riferimento è dovuta ai sensi del comma 1, nel caso di attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore esegue la procedura di cui all'Allegato 1 del presente decreto, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente.

3. Se la procedura di cui al comma 2 indica l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta tale relazione all'autorità competente.

Articolo 4
Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento da parte delle installazioni sottoposte ad AIA in sede statale

1. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presentano all'autorità competente la relazione di riferimento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1 o 3.

2. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, tenuti ad effettuare la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, comunicano all'autorità competente gli esiti di tale procedura, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di installazioni non ancora in possesso autorizzazione integrata ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la domanda di cui all'articolo 29-ter comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contiene la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prospetta modifiche rilevanti ai fini degli obblighi connessi alla relazione di riferimento, essa contiene o gli esiti negativi della procedura di cui all'articolo 3, comma 2, o la relazione di riferimento, o un aggiornamento della precedente relazione di riferimento.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'atto delle presentazione della relazione di riferimento o del suo aggiornamento è dovuto il versamento della specifica tariffa istruttoria corrispondente alla verifica del rispetto della disciplina in materia di ripristino ambientale (CRA), individuata negli allegati 1 (punto 5) e 2 (punto 5) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008.

Articolo 5
Contenuti minimi della relazione di riferimento

1. Fatto salvo quanto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", la relazione di riferimento contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 del presente decreto.

2. Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, ove non già disponibili in applicazione di altra normativa, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle linee guida della Commissione europea di cui alla comunicazione 2014/C 136/01 e alle indicazioni generali di cui all'Allegato 3 del presente decreto.

3. Per le attività di cui alla categoria 5.4, dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da indicazioni delle linee guida della Commissione europea di cui alla comunicazione 2014/C 136/01, gli elementi utili per la redazione della relazione di riferimento, ove dovuta, sono quelli specificati nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e conseguentemente per tali attività non trovano applicazione i commi 1 e 2.

Allegato 1
Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto è rappresentata nel diagramma di flusso di seguito riportato.

Le relative fasi sono come di seguito articolate:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità

2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza

3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto

4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento

1. Identificazione delle sostante pericolose

La prima fase consiste nel verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

In caso affermativo, il gestore è tenuto ad eseguire la seconda fase della procedura,

in caso contrario, il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento.

2. Quantitativi

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità.

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità si confronta con il valore di soglia riportato nella tabella seguente:

Classe*

 

Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)

 

Soglia kg/anno o dm3/ anno

 

1

 

H350, H350(i), H351, H340, H341

 

≥10

 

2

 

H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57

 

≥100

 

3

 

H301,H311, H331, H370, H371, H372

 

≥1000

 

4

 

H302, H312, H332, H412, H413, R58

 

≥10000

 

*

1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)

2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente

3. Sostanze tossiche per l'uomo

4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente

 

Nel caso in cui non sia raggiunta alcuna soglia, il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento. In caso contrario, il gestore è tenuto ad eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento delle soglie.

3. Valutazione della possibilità di contaminatone del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui al punto 2, deve essere effettuata una valutazione della reale possibilità di contaminazione.

Nell'effettuare tale valutazione si deve tenere conto delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose (ad esempio, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore) e delle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (ad esempio, la granulometria dello strato insaturo, la presenza di strati impermeabili, la soggiacenza della falda).

Laddove siano adottate particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee, le stesse potranno essere considerate al fine di determinare la possibilità di contaminazione.

Se al termine della valutazione emerge che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate "pertinenti" e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la relazione di riferimento.

Allegato 2
Contenuti minimi della relazione di riferimento

La relazione di riferimento contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti (come definite nell'Allegato 1). Tali informazioni sono necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività e riguardano almeno:

1. l'uso attuale del sito;

2. le misurazioni già disponibili effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee utili a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti;

3. ove non sufficienti le misurazioni di cui al punto 2, i risultati di nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee volte a caratterizzare il relativo stato di qualità con riferimento alla presenza di tali sostanze;

4. la illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti di cui ai punti 2 e 3, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di campionamento, le analisi effettuate, i metodi di campionamento e analisi applicati;

5. l'indicazione sullo stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti.

Inoltre la relazione di riferimento dovrebbe fornire le informazioni disponibili in merito a:

6. la descrizione dei criteri adottati per effettuare la valutazione sullo stato di qualità di cui al punto 5;

7. le destinazioni d'uso future del sito;

8. la descrizione delle attività pregresse svolte all'interno del sito;

9. informazioni generali riguardanti il contesto geologico/idrogeologico del sito;

10. l'identificazione e la delimitazione cartografica dei "centri di pericolo";

11. ulteriori le misurazioni già disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee;

12. eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere, con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni già disponibili (es. indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ecc.).

Infine la relazione di riferimento può contenere informazioni in merito allo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di ulteriori sostanze, evidenziando se la presenza di tali sostanze sia attribuibile alla attività pregressa dell'installazione.

Allegato 3
Criteri per l'acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti

1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo insaturo

1.1 Indicazioni generali

La strategia di campionamento è scelta sulla base delle caratteristiche del sito (vedi paragrafi successivi). Ove si adotti la strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi, per il campionamento del suolo insaturo si applicheranno tendenzialmente i seguenti criteri:

- i campioni di suolo prelevati sono rappresentativi almeno degli spessori 0 - 0,2 m e 0,2 - 1 m ;

- ciascun campione di suolo sarà rappresentativo di una maglia regolare di dimensione massima pari a 100 m x 100 m. Una maggiore densità di campionamento (ovvero una riduzione della dimensione della maglia) potrà essere applicata nelle potenziali aree sorgente;

- in generale si intende per campione rappresentativo del suolo, un campione composito ottenuto da almeno 10 incrementi per ciascuna maglia;

- il numero di campioni rappresentativi per ogni spessore indagato (0 - 0,2 m; 0,2 - 1 m, eventuali strati integrativi) non potrà comunque mai essere inferiore a tre;

- qualora vengano utilizzati risultati di attività di caratterizzazione effettuate secondo la vigente normativa in materia di siti contaminati, che prevede il campionamento puntuale di uno spessore di suolo compreso tra 0-1 m, essi potranno essere considerati come rappresentativi dello strato 0,2-1 m. L'area dovrà pertanto essere caratterizzata integrando il campionamento dello spessore 0-0,2 m mediante l'analisi di campioni puntuali da prelevare nelle potenziali aree sorgente in cui vi sia il sospetto di impatti di origine puntuale derivanti sia dalle attività attuali che da quelle pregresse (ad esempio in prossimità dei punti di emissione attuali e passati);

- al fine di valutare nel dettaglio strati di suolo con specifiche caratteristiche o anomalie possono essere prelevati campioni puntuali in aggiunta a quelli compositi;

- campioni puntuali di suolo insaturo a profondità superiori, ovvero tra 1 m e la frangia capillare, saranno prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza delle potenziali aree sorgente suscettibili alla contaminazione dei suoli profondi (es. presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze rilevanti, sottoservizi, ecc.);

- si provvede al prelievo di campioni puntuali nel caso in cui tra le sostanze pericolose pertinenti siano compresi composti volatili;

- tutti i campioni puntuali sono trattati separatamente e in aggiunta a quelli compositi.

Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti e le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la granulometria.

Il gestore potrà integrare il set analitico anche con altre sostanze pericolose, che non interessano le attività correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attività pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti dalle attività in esercizio.

Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma è comunque determinata la percentuale di "scheletro" (frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm). La concentrazione di contaminante è quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm) riferita al peso secco.

Qualora la numerosità dei campioni lo consenta (n ≥10), il valore della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, è un opportuno indicatore statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi (n < 10) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito è scelto a partire da tali valori in modo da rendere possibile un confronto quantitativo con il valore che sarà determinato al momento della cessazione definitiva della attività.

1.2 Nuove installazioni in "aree verdi"

Nel caso delle cosiddette "aree verdi" appare generalmente adeguata una strategia di campionamento per acquisire nuove informazioni sul sito basata su una maglia regolare e campioni compositi. Si potrà, in alternativa, fare riferimento ad una strategia basata su un campionamento ragionato nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno in riferimento a future specifiche potenziali aree sorgenti.

L'analisi di campioni compositi, raccomandata, non esclude la possibilità di analisi di campioni puntuali per particolari esigenze.

1.3 Nuove installazioni in "brownfields"

Nel caso di brownfields, ovvero nei siti già oggetto di insediamenti potenzialmente inquinanti, dovranno essere attentamente valutate le eventuali informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Parte IV, Titolo Quinto. Ove tali informazioni non siano disponibili, o non siano sufficienti a caratterizzare l'attuale stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, sono integrate con ulteriori indagini che, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Competente, corrispondono a quelle previste per le aree verdi, e se opportuno più mirate a caratterizzare il suolo in corrispondenza dei centri di pericolo pregressi, attuali o futuri.

1.4 Installazioni esistenti

Per queste tipologie di impianto si suggerisce l'applicazione di un campionamento mirato sulla base delle caratteristiche dell'impianto e delle attività sia attuali sia pregresse svolte in esso. Inoltre, laddove presenti, si suggerisce di utilizzare i risultati della caratterizzazione ottenuti secondo la" vigente normativa in tema di siti contaminati.

1.5 Modifiche di installazioni esistenti

Nel caso specifico di impianti che hanno già presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti, il gestore presenta un aggiornamento della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento.

2 Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee

La strategia di campionamento da adottare nel caso della caratterizzazione delle acque sotterranee terrà conto della dimensione del sito e delle condizioni idrogeologiche, nonché dei dati esistenti.

Per la caratterizzazione delle acque sotterranee saranno realizzati almeno tre piezometri non allineati dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e uno/due a valle.

In linea generale l'indagine dovrà interessare l'acquifero superficiale ma dovrà essere estesa anche alla falda profonda nei casi di:

- sospetta contaminazione della falda profonda,

- interazione tra falda superficiale e profonda,

- emungimento delle acque della falda profonda per l'utilizzo all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive sono note (data di installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura, profondità, ecc.).

La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato è effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo.

Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti ed i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione.

Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attività di indagine saranno opportunamente integrate con la valutazione della presenza della fase stessa.

Per la redazione della relazione di riferimento possono essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti è opportunamente motivato e sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità competente.

Qualora la caratterizzazione già effettuata e utilizzabile ai fini della predisposizione della relazione di riferimento non dovesse essere esaustiva, saranno prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio esistenti e/o realizzati nuovi punti di indagine.

 

 
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