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Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2005, n.303

Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 Convertito in legge, con modifiche dall'art. 1, L. 23.02.2006, n. 51

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

Estratto

Art. 23

5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla "messa in esercizio dell'impianto", intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

b) dalla "entrata in esercizio dell'impianto", intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all' articolo 8 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.





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