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AREE TEMATICHE

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59 - Suppl. Ordinario n.40

 Vigente al: 2-10-2020  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1 marzo 2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 42; 
    Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26  aprile  1999,
relativa alle discariche di rifiuti; 
    Visto il decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  recante
norme  per  l'attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi  e  sui
rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2002; 
    Acquisito il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione dell'11 dicembre 2002; 
    Sulla proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, delle attivita' produttive e della salute; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislatico: 
 
                             Articolo 1 
                          (( (Finalita').)) 
 
   ((1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione  del
collocamento in discarica  dei  rifiuti,  in  particolare  di  quelli
idonei al riciclaggio o  al  recupero  di  altro  tipo,  al  fine  di
sostenere la transizione verso un'economia circolare  e  adempiere  i
requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e  tecnici
per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti
a prevenire o a ridurre il piu' possibile le  ripercussioni  negative
sull'ambiente,   in   particolare    l'inquinamento    delle    acque
superficiali, delle acque  di  falda,  del  suolo  e  dell'aria,  sul
patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e  sull'ambiente
globale, compreso l'effetto serra, nonche' i  rischi  per  la  salute
umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero  ciclo
di vita della discarica. 
  2. Si considerano soddisfatti i requisiti  pertinenti  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti  del
presente decreto.)) 
                             Articolo 2 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 
   a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121)); 
   b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121)); 
   c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121)); 
   d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121)); 
   e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi  che  non  subiscono  alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;  i  rifiuti
inerti non si dissolvono, non bruciano ne'  sono  soggetti  ad  altre
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e,  in  caso  di
contatto con altre materie, non comportano  effetti  nocivi  tali  da
provocare inquinamento ambientale  o  danno  alla  salute  umana.  La
tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante  globale
dei rifiuti, nonche'  l'ecotossicita'  dei  percolati  devono  essere
trascurabili e, in particolare, non  danneggiare  la  qualita'  delle
acque, superficiali e sotterranee; 
   f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito  permanente
di  rifiuti  situato  in  una  cavita'  geologica   profonda,   senza
coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio  o
di sale; 
   g) "discarica": area adibita a smaltimento  dei  rifiuti  mediante
operazioni di deposito sul  suolo  o  nel  suolo,  compresa  la  zona
interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita  allo  smaltimento
dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche'  qualsiasi
area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu'  di
un anno. Sono esclusi da tale  definizione  gli  impianti  in  cui  i
rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il  successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di  recupero  o  trattamento  per  un
periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio  di
rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; 
   h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici,
incluse le operazioni di cernita, che modificano  le  caratteristiche
dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura  pericolosa,
di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di  favorirne
lo smaltimento in condizioni di sicurezza; 
   ((i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto  che  per  natura
subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica,  quali,  ad
esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di  carta
e di cartone,  rifiuti  in  plastica  biodegradabile  e  compostabile
certificata EN 13432 o EN 14995;)) 
   l) "gas di  discarica";  tutti  i  gas  generati  dai  rifiuti  in
discarica; 
   ((m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina prevalentemente
dall'infiltrazione  di  acqua  nella  massa  dei  rifiuti   o   dalla
decomposizione degli stessi e che  sia  emesso  da  una  discarica  o
contenuto all'interno di essa)); 
   ((n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione  in
laboratorio;)) 
   o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle  fasi
di gestione  di  una  discarica,  che  vanno  dalla  realizzazione  e
gestione   della   discarica   fino   al   termine   della   gestione
post-operativa compresa; tale soggetto puo'  variare  dalla  fase  di
preparazione a quella di  gestione  successiva  alla  chiusura  della
discarica; 
   p) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121)); 
   q)  "richiedente";  il  soggetto   che   presenta   richiesta   di
autorizzazione per una discarica; 
   r) "rifiuti  liquidi";  qualsiasi  rifiuto  sotto  forma  liquida,
comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed  esclusi
i fanghi; 
   s) "autorita' territoriale competente";  l'autorita'  responsabile
dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto; 
   t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato  lungo  le  vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e  fine.  Per  insieme  di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o  simili,  costituito  da  non  meno  di
venticinque  fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi
veicolari o pedonali sulla strada. 
  ((1-bis. Ai fini del presente decreto  si  applicano,  inoltre,  le
definizioni  di  "rifiuto",  "rifiuto   pericoloso",   "rifiuto   non
pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di rifiuti", "detentore di
rifiuti",   "gestione   dei   rifiuti",   "raccolta   differenziata",
"recupero",  "preparazione  per  il  riutilizzo",   "riciclaggio"   e
"smaltimento", di cui all'articolo  183  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152.)) 
                             Articolo 3 
                       (Ambito d'applicazione) 
 
   1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  tutte  le
discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g). 
   2. Il presente decreto non si applica: 
 
   a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi  i
fanghi di depurazione delle  acque  reflue  domestiche  ed  i  fanghi
risultanti dalle operazioni di dragaggio, e  di  materie  analoghe  a
fini fertilizzanti o ammendanti; 
   b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento
o  ricostruzione  e  riempimento  o  a  fini  di  costruzione   nelle
discariche; 
   c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso  corsi
d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi  non
pericolosi  nelle  acque  superficiali,  compreso  il  letto   e   il
sottosuolo corrispondente; 
   d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121)). 
 
   ((3.  La  gestione  dei  rifiuti   provenienti   dalle   industrie
estrattive sulla terraferma, vale a dire i  rifiuti  derivanti  dalle
attivita' di prospezione, estrazione, compresa la  fase  di  sviluppo
preproduzione,  trattamento  e  stoccaggio  di  minerali,   e   dallo
sfruttamento delle cave e' esclusa dall'ambito  di  applicazione  del
presente decreto, laddove rientri  nell'ambito  di  applicazione  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.)) 
                             Articolo 4
                 (Classificazione delle discariche)

1.   Ciascuna   discarica  e'  classificata  in  una  delle  seguenti
categorie:

a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.
                             Articolo 5 
 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica). 
 
   1. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,  ciascuna  regione  elabora  ed  approva  un   apposito
programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in
discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 199 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, allo scopo di  raggiungere  a  livello  di  ambito  territoriale
ottimale, oppure, ove questo  non  sia  stato  istituito,  a  livello
provinciale, i seguenti obiettivi: 
    a) entro cinque anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere
inferiori a 173 kg/anno per abitante; 
    b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 115 kg/anno per abitante; 
    c) entro quindici anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante. 
  2. Il programma di cui al comma 1 prevede  in  via  prioritaria  la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei  medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea. 
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del  numero  degli
abitanti superiori al 10 per cento devono  calcolare  la  popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio  al  momento  del
maggiore afflusso. 
  4. I programmi e  i  relativi  stati  annuali  di  attuazione  sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  che  provvede  a  darne  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
  ((4-bis. A partire dal 2030 e' vietato lo smaltimento in  discarica
di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo,
in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali
il collocamento in discarica produca il miglior risultato  ambientale
conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per  i  quali  il
collocamento in discarica produca il  miglior  risultato  ambientale,
nonche' un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano
la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine  di  garantire  il
raggiungimento   di   tale   obiettivo.   Le    Regioni    modificano
tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo  smaltimento
in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire  che,
al piu' tardi per il  giorno  31  dicembre  2029,  i  medesimi  siano
adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento. 
  4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti  urbani  collocati  in
discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o  a  una  percentuale
inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni
conformano  la   propria   pianificazione,   predisposta   ai   sensi
dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al
fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.)) 
                           Articolo 5-bis 
    (( (Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi).)) 
 
  ((1. Per calcolare se gli obiettivi di cui  all'articolo  5,  comma
4-ter, siano stati conseguiti: 
    a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica  e'
calcolato in un determinato anno civile; 
    b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di  trattamento
preliminari al riciclaggio o al recupero di altro  tipo  dei  rifiuti
urbani, come la selezione, la  cernita  o  il  trattamento  meccanico
biologico,  che  sono  successivamente  collocati  in  discarica,  e'
incluso nel peso dei rifiuti  urbani  comunicati  come  collocati  in
discarica; 
    c) il peso dei  rifiuti  urbani  sottoposti  alle  operazioni  di
smaltimento   mediante   incenerimento   (operazione   D10   di   cui
all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n.  152  del
2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione
della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a  essere
successivamente  collocati  in  discarica,   sono   comunicati   come
collocati in discarica; 
    d) il peso dei  rifiuti  prodotti  nel  corso  di  operazioni  di
riciclaggio o recupero di altro tipo  di  rifiuti  urbani,  che  sono
successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel  peso  dei
rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica. 
  2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di  cui
al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui  all'articolo  6,
la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con  gli  strumenti
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14  dicembre  2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualita' dei  rifiuti  urbani
e' assicurato mediante il rispetto delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 7  a  7-octies,  nonche'  all'articolo  11  del  presente
decreto. 
  3. Qualora in conformita' del regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  giugno  2006,  i  rifiuti
urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al
di fuori dell'Unione, ai fini del  collocamento  in  discarica,  tali
rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo  della  quantita'  di
rifiuti collocati in discarica. 
  4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4,  della  direttiva  1999/31/UE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i  criteri  generali
per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in  termini  di
percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in  discarica  sono
definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.
281.)) 
                               Art. 6 
              (( (Rifiuti non ammessi in discarica). )) 
 
  ((1. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti  idonei  al
riciclaggio o al recupero di  altro  tipo.  E'  comunque  vietato  lo
smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti: 
    a) rifiuti allo stato liquido; 
    b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2)  e
Infiammabili  (HP3),  ai  sensi  dell'allegato  III  alla   direttiva
2008/98/CE; 
    c)  rifiuti  che  contengono  una  o  piu'   sostanze   corrosive
classificate come H314 -  Skin  Corr.  1A  in  concentrazione  totale
maggiore o uguale all'1 per cento; 
    d)  rifiuti  che  contengono  una  o  piu'   sostanze   corrosive
classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B  e  H314
Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o  uguale  al  5  per
cento; 
    e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi
dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; 
    f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o  nuove
provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i
cui effetti sull'uomo e  sull'ambiente  non  sono  noti  (ad  esempio
rifiuti di laboratorio, ecc.); 
    g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi,  come
definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
per prodotti fitosanitari come definiti dal  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194; 
    h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili
(PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  209,
in quantita' superiore a 50 ppm; l'elenco  dei  PCB  da  prendere  in
considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3; 
    i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani
in  quantita'  superiore  a   10   ppb;   l'elenco   delle   diossine
(policlorodibenzodiossine,       PCDD)       e       dei       furani
(policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini
della verifica di  ammissibilita'  in  discarica,  con  i  rispettivi
fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella  1B  dell'Allegato
3; 
    l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e
HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita'  superiore  al
0,5% in peso riferito al materiale di supporto; 
    m) pneumatici interi fuori uso a  partire  dal  16  luglio  2003,
esclusi gli pneumatici usati come  materiale  di  ingegneria,  e  gli
pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni  da  tale  data,
esclusi in entrambi i casi quelli per  biciclette  e  quelli  con  un
diametro esterno superiore a 1.400 mm.. 
    n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati
alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione  degli
scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei  rifiuti
da raccolta differenziata per i quali il  collocamento  in  discarica
produca il miglior risultato  ambientale  conformemente  all'articolo
179 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano  i  criteri
di ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6
al presente decreto; 
  2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei  rifiuti  individuati
dai  codici  EER  riportati  nell'elenco  di  cui  alla   tabella   2
dell'Allegato  3,  qualora  presentino  le  caratteristiche   chimico
fisiche riportate nella stessa tabella. 
  3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di  renderli
conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 1, lettera  p)  del  presente  articolo,  e
successive modificazioni, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine
di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella
1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, lettera  p)
del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.13, comma 6)
che il termine di cui al comma 1, lettera p), del  presente  articolo
come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,   recante
ulteriore proroga di termini relativa al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 febbraio 2013, n. 11, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)  che
"Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p),  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni,  come
da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 10, comma  1)  che
"Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p),  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni,  come
da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  14
gennaio 2013, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2014". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9,  comma  1)  che
"Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p),  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni,  come
da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2015". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma  3)
che "All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016"". 
                             Articolo 7 
     (( (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica). )) 
 
  ((1. I rifiuti possono essere  collocati  in  discarica  solo  dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica: 
   a) ai rifiuti inerti  il  cui  trattamento  non  sia  tecnicamente
fattibile; 
   b)  ai  rifiuti   il   cui   trattamento   non   contribuisce   al
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo  1,  riducendo  la
quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La
Regione  autorizza  gli  impianti  di  discarica  a  ricevere   senza
trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le
condizioni indicate al  medesimo  Allegato,  quando  ritenga  che  il
trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalita' di cui
all'articolo 1, e  salvo  che  non  ritenga  comunque  necessario  il
trattamento al fine di conseguire un maggiore livello  di  protezione
dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato
8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che  non  venga
pregiudicato  il  raggiungimento  degli   obiettivi   fissati   dalla
direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia
dei rifiuti e l'aumento della preparazione per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio. 
  2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in
particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine  di  ridurre
il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in  discarica
dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per
la valutazione dell'efficacia del  pretrattamento  non  si  applicano
alle sottocategorie di discarica. 
  3.  I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,   se
risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della  corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 
  4. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle  discariche  si
procede al campionamento ed alle  determinazioni  analitiche  per  la
caratterizzazione di base degli  stessi,  nonche'  alla  verifica  di
conformita', con oneri a carico  del  detentore  dei  rifiuti  o  del
gestore  della  discarica,  effettuati  da  persone   e   istituzioni
indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I  metodi
di  campionamento  e  analisi  garantiscono   l'utilizzazione   delle
tecniche  e  delle  metodiche  riconosciute  a  livello  nazionale  e
internazionale, e sono individuati all'Allegato 6. 
  5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o  contaminati
da   inquinanti   organici   persistenti   deve   essere   effettuato
conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del
Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.)) 
                           Articolo 7-bis 
                 (( (Caratterizzazione di base). )) 
 
  ((1.  Al  fine  di  determinare  l'ammissibilita'  dei  rifiuti  in
ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti e'  tenuto
ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna  tipologia  di
rifiuti conferiti in  discarica.  La  caratterizzazione  deve  essere
effettuata prima del conferimento in discarica ovvero  dopo  l'ultimo
trattamento effettuato. 
  2. La caratterizzazione di base determina  le  caratteristiche  dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte  le  informazioni  necessarie
per  lo  smaltimento  finale   in   condizioni   di   sicurezza.   La
caratterizzazione di base  e'  obbligatoria  per  qualsiasi  tipo  di
rifiuto ed e' effettuata nel rispetto  delle  prescrizioni  stabilite
all'Allegato 5. 
  3.  La  caratterizzazione  di  base,   relativamente   ai   rifiuti
regolarmente generati, e'  effettuata  in  corrispondenza  del  primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo
che  origina  i  rifiuti  e,  comunque,  almeno  una  volta   l'anno.
Relativamente   ai   rifiuti   non    regolarmente    generati,    la
caratterizzazione di base deve essere effettuata per  ciascun  lotto.
Per  la  definizione  di  lotto  e  di  rifiuti  regolarmente  o  non
regolarmente  generati  si  rinvia  alle  definizioni  riportate   in
Allegato 5. 
  4. Se le caratteristiche  di  base  di  una  tipologia  di  rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita'  per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La  mancata  conformita'  ai  criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria. 
  5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita'  di
quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilita' di  garantire  che
le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. 
  6. Il gestore e' tenuto  a  conservare  i  dati  richiesti  per  un
periodo di cinque anni.)) 
                           Articolo 7-ter 
                  (( (Verifica di conformita'). )) 
 
  ((1. I rifiuti giudicati ammissibili in una  determinata  categoria
di discarica, in base  alla  caratterizzazione  di  cui  all'articolo
7-bis, sono successivamente sottoposti alla verifica  di  conformita'
per  stabilire  se  possiedono  le  caratteristiche  della   relativa
categoria e se soddisfano i criteri di  ammissibilita'  previsti  dal
presente decreto. 
  2.  La  verifica   di   conformita',   relativamente   ai   rifiuti
regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei  dati
forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la
medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo  7-bis.  Per  i
rifiuti non  regolarmente  generati,  devono  essere  determinate  le
caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve  essere  effettuata
la verifica di conformita'. 
  3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu'   delle   determinazioni    analitiche    impiegate    per    la
caratterizzazione di base.  Tali  determinazioni  devono  comprendere
almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i  metodi  di
campionamento e analisi di cui all'Allegato 6.  Sono  fatti  salvi  i
casi in cui le caratterizzazioni analitiche non  sono  necessarie  ai
sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4. 
  4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.)) 
                          Articolo 7-quater 
               (( (Discariche per rifiuti inerti). )) 
 
  ((1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16-ter,   sono
smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: 
   a) i rifiuti elencati nella tabella 1  dell'allegato  4  che  sono
considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di
rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonche' ai
criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e  che  possono  essere
ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza  essere  sottoposti
ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola  tipologia
di rifiuti  proveniente  da  un'unica  fonte.  Si  possono  ammettere
insieme rifiuti diversi elencati nella  tabella  1  dell'Allegato  4,
purche' provenienti dalla stessa fonte; 
   b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base
di  cui  all'articolo  7-bis,  soddisfano   i   seguenti   requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato  6,  presentano  un
eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate   nella   tabella   2
dell'Allegato  4  e   non   contengono   contaminanti   organici   in
concentrazioni  superiori  a   quelle   indicate   alla   tabella   4
dell'Allegato 4. 
  2. E' vietato il conferimento in discarica di  rifiuti  inerti  che
contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza
di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in  concentrazione  superiore
ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4.  Per  gli  altri
inquinanti  organici  persistenti  si  applicano  i  limiti  di   cui
all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021. 
  3. Qualora  sia  dubbia  la  conformita'  dei  rifiuti  ai  criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e), ovvero  si  sospetti  una  contaminazione,  a
seguito di un esame visivo o in relazione  all'origine  del  rifiuto,
anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti
ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I  rifiuti  elencati
non possono essere ammessi in una discarica  per  rifiuti  inerti  se
risultano contaminati o contengono altri materiali  o  sostanze  come
metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantita'  tale  da
aumentare  il  rischio  per  l'ambiente  o  da  determinare  il  loro
smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.)) 
                        Articolo 7-quinquies 
           (( (Discariche per rifiuti non pericolosi). )) 
 
  ((1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi  possono  essere
ammessi i seguenti rifiuti: 
   a) rifiuti urbani non pericolosi; 
   b)  rifiuti  non  pericolosi  di  qualsiasi  altra   origine   che
soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal  presente
decreto; 
   c) rifiuti pericolosi stabili e  non  reattivi  che  soddisfano  i
criteri di ammissione previsti al comma 5. 
  2. Nelle discariche per rifiuti non  pericolosi  e'  consentito  lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  classificati  come
non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti. 
  3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi  in  aree
in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto   all'articolo   16-ter,   nelle
discariche per rifiuti  non  pericolosi  sono  smaltiti  rifiuti  non
pericolosi che rispettano  i  limiti  indicati  nella  tabella  5-bis
dell'Allegato  4  e  che,  sottoposti  a  test  di  cessione  di  cui
all'Allegato 6, presentano un  eluato  conforme  alle  concentrazioni
fissate in tabella 5a dell'Allegato 4. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   all'articolo   16-ter,   nelle
discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  sono,  altresi',  smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale  a  dire  rifiuti  che,
sottoposti    a    trattamento    preliminare,    ad    esempio    di
solidificazione/stabilizzazione,   vetrificazione,   presentano    un
comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative
nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica,  che
hanno   le   caratteristiche   individuate   nella   tabella   5a-bis
dell'Allegato 4 e che: 
   a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6  presentano
un  eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in  tabella   5a
dell'Allegato 4; 
   b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in  aree  destinate  ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili; 
   c) sottoposti  a  idonee  prove  geotecniche  dimostrano  adeguata
stabilita' fisica e capacita' di  carico.  Per  tale  valutazione  e'
possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC  dell'Agenzia  per
la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalita' operative e
i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis; 
   d)  sono  sottoposti   alla   valutazione   della   capacita'   di
neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione  secondo
i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997.  Le  modalita'  operative  e  i
criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter,  in  discarica
per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che
non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4. 
  7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche  per  rifiuti
non pericolosi i seguenti rifiuti: 
   a)  i  rifiuti   costituiti   da   fibre   minerali   artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come  pericolosi  o  non
pericolosi.  Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  fibre   minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in  modo
tale da evitare la frantumazione  dei  materiali.  Dette  celle  sono
realizzate con gli stessi criteri  adottati  per  le  discariche  dei
rifiuti inerti. Le celle sono  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che
prevedano la realizzazione di settori o  trincee;  sono  spaziate  in
modo da consentire il passaggio  degli  automezzi  senza  causare  la
frantumazione dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali  artificiali.
Entro  la  giornata  di  conferimento  deve  essere   assicurata   la
ricopertura del rifiuto con materiale  adeguato,  avente  consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei  materiali
da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso  dell'area  dopo  la
chiusura devono essere prese misure adatte ad  impedire  il  contatto
tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in
discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto; 
   b) i materiali non pericolosi a base di gesso.  Tali  rifiuti  non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non  pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali
a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non  superiore
al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore  al  limite  di  cui
alla tabella 5a dell'Allegato 4; 
   c)  i  materiali  edili  contenenti  amianto  legato  in   matrici
cementizie o  resinoidi  in  conformita'  con  quanto  stabilito  nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  29
luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove.  Le  discariche
che ricevono tali materiali devono rispettare  i  requisiti  indicati
all'allegato 4, paragrafi 4 e  5.  In  questo  caso  le  prescrizioni
stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte
dall'autorita' territorialmente competente.)) 
                          Articolo 7-sexies 
  (( (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi). )) 
 
  ((1. Nel rispetto delle norme  previste  dal  presente  decreto  le
autorita' territorialmente competenti possono autorizzare, anche  per
settori confinati,  le  seguenti  sottocategorie  di  discariche  per
rifiuti non pericolosi: 
   a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico  o
biodegradabile; 
   b) discariche per rifiuti in gran parte organici  da  suddividersi
in discariche  considerate  bioreattori  con  recupero  di  biogas  e
discariche per rifiuti organici pretrattati; 
   c)  discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con  elevato
contenuto sia di rifiuti organici o  biodegradabili  che  di  rifiuti
inorganici, con recupero di biogas. 
  2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di  discariche
di cui al comma 1 sono individuati dalle  autorita'  territorialmente
competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.  I  criteri  sono
stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia  di  sottocategoria,
tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di
rischio con riguardo alle emissioni della discarica e  dell'idoneita'
del sito e prevedendo deroghe per  specifici  parametri,  secondo  le
modalita'  di  cui  all'Allegato  7.  Le  autorizzazioni,   motivando
adeguatamente, ammettono nelle  sottocategorie  di  discariche  anche
rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della
tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti  indicati  dalla  procedura  di
valutazione del rischio di cui all'Allegato 7. 
  3. Le informazioni relative ai rifiuti che  devono  essere  incluse
nella domanda di autorizzazione per le  sottocategorie  di  discarica
per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7. 
  4. Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono,  altresi',
autorizzare  discariche  monodedicate  per  rifiuti  non   pericolosi
derivanti da operazioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e  da
operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 
                         Articolo 7-septies 
             (( (Discariche per rifiuti pericolosi). )) 
 
  ((1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  16-ter,   nelle
discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti  pericolosi
che  hanno  le  caratteristiche  individuate  nella   tabella   6-bis
dell'Allegato  4  e  che  sottoposti  a  test  di  cessione  di   cui
all'Allegato 6 presentano  un  eluato  conforme  alle  concentrazioni
fissate nella tabella 6 dell'Allegato 4. Ai  fini  della  valutazione
della capacita'  di  neutralizzazione  degli  acidi  i  rifiuti  sono
sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o  CEN/TS
14429.  Le  modalita'  operative  e  i  criteri  per  effettuare   le
valutazioni sono definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  approvato  secondo   il
procedimento di cui all'articolo 16-bis. 
  2. Le analisi di controllo  relative  a  PCB,  diossine,  furani  e
inquinanti organici diversi possono  essere  disposte,  con  oneri  a
carico del detentore dei  rifiuti  e  del  gestore  della  discarica,
dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del
rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti. 
  3. Le autorita'  competenti  possono  autorizzare,  all'interno  di
discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa  valutazione
del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi di  cui  all'articolo  7-sexies,  purche'  sia
garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi  di  rifiuti
non pericolosi da quelli pericolosi.)) 
                          Articolo 7-octies 
     (( (Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei). )) 
 
  ((1. Sono ammessi in  depositi  sotterranei  i  rifiuti  inerti,  i
rifiuti non pericolosi e  i  rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione  di
quelli indicati al comma 3. 
  2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei,  e'
effettuata da parte del richiedente, la valutazione  della  sicurezza
conformemente a quanto  stabilito  al  punto  3  dell'Allegato  1.  I
rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili  con
tale valutazione. 
  3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei  i  rifiuti
che  possono  subire  trasformazioni  indesiderate  di  tipo  fisico,
chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi: 
   a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1; 
   b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili  di  reagire  a
contatto con l'acqua o  con  la  roccia  ospitante  nelle  condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di  volume,
una generazione di  sostanze  o  gas  autoinfiammabili  o  tossici  o
esplosivi o qualunque  altra  reazione  che  possa  rappresentare  un
rischio per la sicurezza operativa e per l'integrita' della barriera; 
   c) i rifiuti biodegradabili; 
   d) i rifiuti dall'odore pungente; 
   e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria  tossica  o
esplosiva e, in particolare, i rifiuti che  provocano  concentrazioni
di gas tossici per le pressioni parziali  dei  componenti  e  che  in
condizioni di saturazione in un  contenitore  formano  concentrazioni
superiori del 10 per cento alla  concentrazione  che  corrisponde  al
limite inferiore di esplosivita'; 
   f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita', tenuto  conto  delle
condizioni geomeccaniche; 
   g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a  combustione  spontanea
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i  prodotti  gassosi,  i
rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscele non identificate. 
  4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,  e'
effettuata, da parte del soggetto che richiede  l'autorizzazione,  la
valutazione dei rischi specifici  per  il  sito  in  cui  avviene  il
deposito in questione, in conformita' a quanto previsto  al  punto  3
dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che  il  livello  di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile. 
  5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita' e i
differenti  gruppi  di  compatibilita'  devono   essere   fisicamente
separati nella fase di stoccaggio.)) 
                             Articolo 8 
                     (Domanda di autorizzazione) 
 
   1. La domanda di autorizzazione per la costruzione  e  l'esercizio
di una discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27  e  28  del
decreto legislativo n.  22  del  1997,  e  successive  modificazioni,
completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e
deve altresi' contenere almeno i seguenti dati e informazioni: 
   a) l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi; 
   b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali  dei  rifiuti
da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti; 
   ((c)  l'indicazione  della  capacita'  totale   della   discarica,
accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere;)) ((19)) 
   ((d) la descrizione del  sito,  ivi  comprese  le  caratteristiche
idrogeologiche,   geologiche   e   geotecniche,   finalizzata    alla
identificazione della natura dei terreni  e  degli  ammassi  rocciosi
presenti  nell'area  e  dello  schema  di  circolazione  idrica   del
sottosuolo, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio  e  da
una dettagliata indagine  stratigrafica,  eseguita  con  prelievo  di
campioni e relative prove di laboratorio con riferimento  al  decreto
11 marzo 1988 del Ministro  dei  lavori  pubblici,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  1°  giugno  1988,  nonche'   della
valutazione   di   tutte   le   grandezze    fisico-meccaniche    che
contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla  sua
progettazione e al suo esercizio come previsto  dalle  vigenti  Norme
Tecniche per le Costruzioni;)) ((19)) 
   ((e)  i  metodi  previsti  per  la  prevenzione  e  la   riduzione
dell'inquinamento,   con   particolare   riferimento    alle    acque
superficiali,  all'acqua  di  falda,  al  terreno  di  fondazione   e
all'aria;)) ((19)) 
   ((f)  la  descrizione  delle  caratteristiche  costruttive  e   di
funzionamento  dei  sistemi,  degli  impianti  e  dei  mezzi  tecnici
prescelti, in particolare per quanto  riguarda  i  sistemi  barriera,
secondo quanto indicato nell'Allegato 1.)) ((19)) 
  ((f-bis)  accorgimenti  progettuali  previsti  per   garantire   la
stabilita' del manufatto e del terreno di fondazione con  riferimento
alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli  stati
limite ultimi e di esercizio previsti dalle  vigenti  norme  tecniche
per le costruzioni sia in campo statico  che  sismico.  Nel  caso  di
barriere  composite,  devono  essere  valutate   le   condizioni   di
stabilita' lungo superfici di scorrimento che  comprendano  anche  le
interfacce tra i diversi materiali utilizzati.)) ((19)) 
   g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo
i  criteri  stabiliti  dall'allegato  2,  nel  quale  devono   essere
individuati i criteri e le misure tecniche adottate per  la  gestione
della discarica e le modalita' di chiusura della stessa; 
   h) il piano di gestione post-operativa  della  discarica,  redatto
secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono  definiti
i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; 
   i) il piano  di  sorveglianza  e  controllo  ((redatto  secondo  i
criteri stabiliti dall'Allegato 2)), nel quale devono essere indicate
tutte le misure necessarie per prevenire rischi  d'incidenti  causati
dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia
in fase operativa che  post-operativa,  con  particolare  riferimento
alle precauzioni adottate  a  tutela  delle  acque  dall'inquinamento
provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno ((,  alle  misure
adottate al fine di evitare  le  emissioni  fuggitive  e  diffuse  di
biogas)) e alle altre  misure  di  prevenzione  e  protezione  contro
qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza
dei monitoraggi e la verifica delle attivita' di studio del  sito  da
parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato  2
((nonche'  le  misure  da  adottare  per  la   gestione   delle   non
conformita')); ((19)) 
   l) il piano di ripristino ambientale del  sito  a  chiusura  della
discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato  2,  nel
quale devono essere previste le modalita' e gli obiettivi di recupero
e sistemazione della discarica in relazione alla  destinazione  d'uso
prevista dell'area stessa; 
   ((m) il piano economico-finanziario,  redatto  secondo  i  criteri
stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che  tutti  i  costi  derivanti
dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i
costi connessi alla costituzione della garanzia  finanziaria  di  cui
all'articolo 14, i costi  stimati  di  chiusura,  nonche'  quelli  di
gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta  anni,  siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo  smaltimento,  tenuto
conto  della  riduzione  del  rischio  ambientale  e  dei  costi   di
post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di  registrazione
ai sensi del regolamento (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 25 novembre 2009;)) ((19)) 
   n)  le  informazioni  relative   alla   valutazione   di   impatto
ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera  o
un'attivita' sottoposta a tale procedura; 
   o)  le  indicazioni  relative  alle   garanzie   finanziarie   del
richiedente o  a  qualsiasi  altra  garanzia  equivalente,  ai  sensi
dell'articolo 14. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma
2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n)  e  o),
si applicano alle discariche di  nuova  realizzazione,  nonche'  alla
realizzazione di  nuovi  lotti  delle  discariche  esistenti  le  cui
domande  di  autorizzazione  siano  state  presentate  dopo  la  data
dell'entrata in vigore del presente decreto". 
                             Articolo 9
  (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

   1.  Ai  fini  del  rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio  di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni;

a) il  progetto  di  discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate
   dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;
b) la  gestione  operativa  della  discarica  sia  affidata a persone
   fisiche  tecnicamente  competenti;  in  particolare,  il personale
   addetto   deve  avere  una  adeguata  formazione  professionale  e
   tecnica;
c) il  piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma
   1,  lettera  i),  contenga  le misure necessarie per prevenire gli
   incidenti e limitarne le conseguenze;
d) il  richiedente  abbia  prestato  le  garanzie finanziarie o altre
   equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;
e) il  progetto  di  discarica  sia  coerente  con le previsioni ed i
   contenuti  del  piano  regionale  di  gestione  dei rifiuti di cui
   all'articolo  22  del  decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  e
   successive modificazioni, ove esistente;
f) il  progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la
   chiusura;
g) il    richiedente   si   impegni   ad   eseguire   preliminarmente
   all'avviamento  dell'impianto  una  campagna di monitoraggio delle
   acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

   2.  Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova
discarica,  l'autorita'  territorialmente  competente verifica che la
discarica  soddisfi  le  condizioni  e  le prescrizioni alle quali e'
subordinato   il   rilascio   dell'autorizzazione  medesima.  L'esito
dell'ispezione  non comporta in alcun modo una minore responsabilita'
per    il    gestore    relativamente   alle   condizioni   stabilite
dall'autorizzazione.
   3.  L'esito  positivo  dell'ispezione  costituisce  condizione  di
efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.
   4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al
rinnovo  dell'autorizzazione,  nonche'  ai  successivi controlli sono
poste  a  carico  dei richiedenti in relazione al costo effettivo del
servizio,  secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni
regionali.
                               Art. 10 
                    Contenuto dell'autorizzazione 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. 
  2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 
n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
gestione di una discarica indica almeno: 
   a)  l'ubicazione  della  discarica,   nonche'   la   delimitazione
dell'area interessata; 
  b) la categoria della discarica; 
   ((c)  l'indicazione  della  capacita'  totale   della   discarica,
accompagnata dalla stima  del  volume  effettivamente  utile  per  il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere;)) 
   d) l'elenco e il quantitativo  totale  dei  tipi  di  rifiuti  che
possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico
Codice  dell'Elenco  Europeo  dei  Rifiuti  e  la  descrizione  della
tipologia; 
   e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo  dell'impianto
e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l); 
   f) le  prescrizioni  tecniche  riguardanti  la  costruzione  degli
impianti e i mezzi tecnici utilizzati; 
   g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in  discarica
e per le procedure di sorveglianza  e  controllo,  incluse  eventuali
determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti; 
   h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e  di
gestione successiva alla chiusura; 
   i) la durata della  gestione  post-operativa  e  le  modalita'  di
chiusura al termine della gestione operativa; 
   l) l'obbligo per  il  gestore  di  presentare,  almeno  una  volta
all'anno, alla  Regione  una  relazione  in  merito  ai  tipi  ed  ai
quantitativi di rifiuti  smaltiti,  ai  risultati  del  programma  di
sorveglianza ed  ai  controlli  effettuati  relativi  sia  alla  fase
operativa che alla fase post-operativa; 
   m) l'obbligo del  gestore  di  eseguire  il  piano  di  ripristino
ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica,  con
le modalita' previste nell'allegato 2; 
   n) le  indicazioni  relative  alle  garanzie  finanziarie  di  cui
all'articolo 14. sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, lettera m); 
  o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. 
  3. L'autorizzazione all'esercizio  della  discarica  e'  rilasciata
solo dopo  l'accettazione  da  parte  della  Regione  delle  garanzie
finanziarie di  cui  all'articolo  14.  Qualora  la  Regione  rilasci
l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando  che
la garanzia  finanziaria  relativa  alla  post-chiusura  finale  deve
coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1,
lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e  la  gestione
della discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997,  nel  caso  in  cui  un  impianto
risulti registrato ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  761/01,  il
rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni. 
  6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del
presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni  relative
alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque. 
                             Articolo 11 
         (( (Verifica in loco e procedure di ammissione). )) 
 
  ((1. Per la collocazione dei rifiuti,  il  detentore  deve  fornire
precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita'  di  produrre
percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle  caratteristiche
generali dei rifiuti da collocare in discarica. 
  2. I rifiuti sono ammessi in  discarica  solo  se  sottoposti  alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui  agli
articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione  riportata
nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica  in  loco
effettuata secondo le modalita' previste al comma 5. 
  3. I rifiuti smaltiti  dal  produttore  in  una  discarica  da  lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. 
  4. Al momento  del  conferimento  dei  rifiuti  in  discarica  sono
prelevati   campioni    con    cadenza    stabilita    dall'Autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non  superiore
a un anno. I  campioni  prelevati  devono  essere  conservati  presso
l'impianto  di  discarica  e  tenuti  a  disposizione  dell'Autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due  mesi.
I campioni dovranno essere prelevati  su  carichi  in  ingresso  alla
discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio  di  scelta
casuale dei carichi da sottoporre  a  campionamento  e  analisi  deve
essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo. 
  5. Ai fini dell'ammissione in  discarica  dei  rifiuti  il  gestore
dell'impianto: 
   a) controlla la documentazione relativa ai  rifiuti,  compreso  il
formulario di identificazione di cui  all'articolo  193  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui
al regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti; 
   b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione  visiva  prima  e
dopo lo scarico e verifica la conformita' delle  caratteristiche  dei
rifiuti  indicate  nel  formulario   di   identificazione,   di   cui
all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai  criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto; 
   c) annota nel registro di carico e scarico dei  rifiuti  tutte  le
tipologie e  le  informazioni  relative  alle  caratteristiche  e  ai
quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e
della data di consegna da parte del detentore, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152  del  2006.
Nel  caso  di  deposito  di  rifiuti  pericolosi,  il  registro  deve
contenere apposita documentazione o mappatura  atta  ad  individuare,
con riferimento alla provenienza  ed  alla  allocazione,  il  settore
della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso; 
   d) sottoscrive le copie  del  formulario  di  identificazione  dei
rifiuti trasportati; 
   e)  comunica  tempestivamente  alla  Regione  ed  alla   Provincia
territorialmente  competenti  la  eventuale  mancata  ammissione  dei
rifiuti in discarica, ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  del
citato regolamento (CE) n. 1013/2006,  relativo  alle  spedizioni  di
rifiuti.)) 
                             Articolo 12 
                       (Procedura di chiusura) 
 
   1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa
e' avviata: 
 
   a)  nei  casi,   alle   condizioni   e   nei   termini   stabiliti
dall'autorizzazione; 
   b) nei casi  in  cui  il  gestore  richiede  ed  ottiene  apposita
autorizzazione della regione competente per territorio; 
   c) sulla base  di  specifico  provvedimento  conseguente  a  gravi
motivi, tali da  provocare  danni  all'ambiente  e  alla  salute,  ad
iniziativa dell'Ente competente per territorio. 
 
   ((2. La procedura di chiusura della discarica puo' essere  attuata
solo dopo  la  verifica  della  conformita'  della  morfologia  della
discarica e, in particolare, della capacita' di allontanamento  delle
acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui  all'articolo
9, comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma  1,
lettere c), e) e f-bis).)) ((19)) 
   3.  La  discarica,  o  una  parte  della  stessa,  e'  considerata
definitivamente chiusa solo dopo che l'ente  territoriale  competente
al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha  eseguito
un'ispezione  finale  sul  sito,  ha  valutato  tutte  le   relazioni
presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  lettera
l),  e  comunicato  a  quest'ultimo  l'approvazione  della  chiusura.
L'esito dell'ispezione  non  comporta,  in  alcun  caso,  una  minore
responsabilita'  per  il  gestore   relativamente   alle   condizioni
stabilite dall'autorizzazione.  Anche  dopo  la  chiusura  definitiva
della discarica, il gestore e' responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase  di  gestione  post-operativa
per tutto il tempo durante il  quale  la  discarica  puo'  comportare
rischi per l'ambiente. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma
2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n)  e  o),
si applicano alle discariche di  nuova  realizzazione,  nonche'  alla
realizzazione di  nuovi  lotti  delle  discariche  esistenti  le  cui
domande  di  autorizzazione  siano  state  presentate  dopo  la  data
dell'entrata in vigore del presente decreto". 
                             Articolo 13 
                (Gestione operativa e post-operativa) 
 
   1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere
rispettati i  tempi,  le  modalita',  i  criteri  e  le  prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione e  dai  piani  di  gestione  operativa,
post-operativa e di ripristino  ambientale  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di gestione
dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in
atmosfera, di rumore,  di  igiene  e  salubrita'  degli  ambienti  di
lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi;  deve,  inoltre,  essere
assicurata la manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le
opere funzionali ed impiantistiche della discarica. 
   2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della  discarica
devono essere assicurati anche nella fase della  gestione  successiva
alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti  che
la discarica non comporta rischi  per  la  salute  e  l'ambiente.  In
particolare, devono essere garantiti i controlli  e  le  analisi  del
biogas, del percolato e delle  acque  di  falda  che  possano  essere
interessate. 
   3. I rifiuti  pericolosi  devono  essere  depositati  in  appositi
settori, celle o trincee della discarica,  individuati  con  apposita
segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le  caratteristiche
di pericolo dei rifiuti smaltiti  in  ciascuno  dei  citati  settori,
celle o trincee. 
   4. Il gestore  della  discarica  e'  responsabile  della  corretta
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
   5. Al fine di  dimostrare  la  conformita'  della  discarica  alle
condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le  conoscenze  sul
comportamento  dei  rifiuti  nelle  discariche,   il   gestore   deve
presentare all'ente territoriale  competente,  secondo  le  modalita'
fissate dall'autorizzazione, la relazione  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui  risultati
della gestione  della  discarica  e  dei  programmi  di  controllo  e
sorveglianza, nonche' dei  dati  e  delle  informazioni  relativi  ai
controlli effettuati. In particolare,  la  relazione  deve  contenere
almeno i seguenti elementi: 
 
   a) quantita' e tipologia dei rifiuti  smaltiti  e  loro  andamento
stagionale; 
   b) prezzi di conferimento; 
   c) andamento dei flussi e del volume di percolato  e  le  relative
procedure di trattamento e smaltimento; 
   d) quantita' di biogas prodotto ed estratto e  relative  procedure
di trattamento e smaltimento; 
   e) volume occupato e capacita' residua nominale della discarica; 
   f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti  conferiti  ai
fini della loro ammissibilita' in discarica,  nonche'  sulle  matrici
ambientali. 
 
   6. Il gestore deve, inoltre, notificare  all'autorita'  competente
anche  eventuali   significativi   effetti   negativi   sull'ambiente
riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e  controllo  e
deve  conformarsi  alla  decisione  dell'autorita'  competente  sulla
natura delle misure correttive e  sui  termini  di  attuazione  delle
medesime. 
  ((6-bis. La fine del periodo di  gestione  post  -  operativa  deve
essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata  con
una valutazione del responsabile tecnico  sull'effettiva  assenza  di
rischio della discarica, con particolare riguardo alle  emissioni  da
essa prodotte (percolato  e  biogas).  In  particolare,  deve  essere
dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti  della
massa di rifiuti  e  l'impatto  ambientale  (anche  olfattivo)  delle
emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda  il  percolato  deve
essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto  e'
trascurabile,  ovvero  che  per  almeno  due  anni   consecutivi   la
produzione del  percolato  e'  annullata.  Tali  valutazioni  debbono
essere effettuate attraverso apposita analisi di  rischio  effettuata
ai sensi dell'Allegato 7 al presente  decreto.  Deve  inoltre  essere
verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire
il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.)) ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma
2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n)  e  o),
si applicano alle discariche di  nuova  realizzazione,  nonche'  alla
realizzazione di  nuovi  lotti  delle  discariche  esistenti  le  cui
domande  di  autorizzazione  siano  state  presentate  dopo  la  data
dell'entrata in vigore del presente decreto". 
                             Articolo 14
                       (Garanzie finanziarie)

   1.  La  garanzia  per  l'attivazione e la gestione operativa della
discarica,  comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento
delle   prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  e  deve  essere
prestata  per  una somma commisurata alla capacita' autorizzata della
discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo
4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto
dall'articolo  10,  comma  3,  la  garanzia  puo' essere prestata per
lotti.
   2.  La  garanzia  per  la  gestione successiva alla chiusura della
discarica  assicura  che  le  procedure  di cui all'articolo 13 siano
eseguite  ed  e'  commisurata  al  costo  complessivo  della gestione
post-operativa.  In  caso di autorizzazione della discarica per lotti
la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per lotti.
   3.  Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro
complesso,  devono  essere  trattenute  per tutto il tempo necessario
alle  operazioni  di gestione operativa e di gestione successiva alla
chiusura  della  discarica  e  salvo  che  l'autorita' competente non
preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per
l'ambiente;

a) la  garanzia  di  cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni
   dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni
   dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

   4.  Le  garanzie  di  cui  ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi
dell'articolo  1  della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere
prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi
indicati nei citati commi.
   5.  Nel  caso  di  impianti  di  discarica  la cui coltivazione ha
raggiunto,  alla  data  di  entrata in vigore della presente decreto,
l'80%  della capacita' autorizzata, il massimale da garantire secondo
i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40%.
   6.  Le  Regioni  possono  prevedere, per gli impianti realizzati e
gestiti  secondo  le  modalita' previste dal presente decreto, che la
garanzia  finanziaria  di  cui  al  comma  2  non  si  applichi  alle
discariche per rifiuti inerti.
   7.  Gli  oneri  afferenti  alle  garanzie  previste  dal  presente
articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente
la  discarica,  sono  coperti  dalla  tariffa con le modalita' di cui
all'articolo 15.
                             Articolo 15
       (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

   1.  Il  prezzo  corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve
coprire  i  costi  di  realizzazione  e di esercizio dell'impianto, i
costi  sostenuti  per  la prestazione della garanzia finanziaria ed i
costi  stimati  di  chiusura,  nonche' i costi di gestione successiva
alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma
1, lettera i).
                             Articolo 16 
                             (Sanzioni) 
 
   1. Chiunque viola  i  divieti  di  cui  all'articolo  7,  commi  1
((all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies,  comma  1)),,  e'
punito con la  sanzione  prevista  dall'articolo  51,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si  applica  a
chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di
cui all'articolo 11. 
   2. Chiunque, in  violazione  del  divieto  di  cui  ((all'articolo
7-septies)), diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine  di  renderli
conformi ai criteri di  ammissibilita'  ((...)),  e'  punito  con  la
sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo  n.
22 del 1997. 
                           Articolo 16-bis 
            (( (Adeguamento della normativa tecnica). )) 
 
  ((1. Gli Allegati da  3  a  8,  sono  modificati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. Ai fini  delle  modifiche  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  presenta  una
richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando  un  termine,  non
superiore a 120 giorni, entro  il  quale  la  richiesta  deve  essere
evasa. Entro  il  termine  indicato,  ISPRA  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  Relazione
tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto  termine,
si procede ai sensi del comma 1.)) 
                           Articolo 16-ter 
                          (( (Deroghe). )) 
 
  ((1. Sono ammessi  valori  limite  piu'  elevati  per  i  parametri
specifici fissati agli articoli 7-quater,  7-quinquies,  7-septies  e
7-octies del presente decreto qualora: 
   a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalita'
di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni  della
discarica, che, tenuto conto dei limiti  per  i  parametri  specifici
previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per
l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; 
   b)     l'autorita'     territorialmente     competente     conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per  la
singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche  della  stessa
discarica e delle zone limitrofe; 
   c) fino al 30 giugno 2022, i  valori  limite  autorizzati  per  la
specifica  discarica  non  superino,  per  piu'  del  triplo,  quelli
specificati  per  la  corrispondente  categoria   di   discarica   e,
limitatamente al  valore  limite  relativo  al  parametro  TOC  nelle
discariche per rifiuti  inerti,  il  valore  limite  autorizzato  non
superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente
categoria di discarica; 
   c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i  valori  limite  autorizzati
per la specifica discarica non superino, per piu' del doppio,  quelli
specificati  per  la  corrispondente  categoria   di   discarica   e,
limitatamente al  valore  limite  relativo  al  parametro  Toc  nelle
discariche per rifiuti  inerti,  il  valore  limite  autorizzato  non
superi, per  piu'  del  50  per  cento,  quello  specificato  per  la
corrispondente categoria di discarica. 
   2. In presenza di concentrazioni  elevate  di  metalli  nel  fondo
naturale  dei   terreni   circostanti   la   discarica,   l'autorita'
territorialmente  competente  puo'  stabilire  limiti  piu'   elevati
coerenti con tali concentrazioni. 
   3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  seguenti
parametri: 
   a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6
dell'Allegato 4; 
   b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4; 
   c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4; 
   d) carbonio organico  totale  (TOC)  e  PH  nelle  discariche  per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi  stabili  e
non reattivi; 
   e) carbonio organico totale (TOC)  nelle  discariche  per  rifiuti
pericolosi. 
   4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela  del
territorio e  del  mare,  nell'ambito  degli  obblighi  di  relazione
sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15
della  medesima  direttiva,  invia  alla  Commissione   europea   una
relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del
presente   articolo,   sulla   base   delle   informazioni   ricevute
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n.  372.  La  relazione  e'
elaborata  in  base  al  questionario  adottato  con   la   decisione
2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.)) 
                               Art. 17 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le discariche gia' autorizzate alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto  possono  continuare  a  ricevere,  fino  al  31
dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate. (4) (6) 
  2. Fino al 31 dicembre 2006  e'  consentito  lo  smaltimento  nelle
nuove discariche, in osservanza delle  condizioni  e  dei  limiti  di
accettabilita'   previsti   dalla    deliberazione    del    Comitato
interministeriale del 27  luglio  1984,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13  settembre  1984,  di
cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica  8  agosto
1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994,  nonche'  dalle  deliberazioni  regionali
connesse, relativamente: 
a) nelle discariche per rifiuti inerti,  ai  rifiuti  precedentemente
avviati a discariche di II categoria, tipo A; 
b) nelle  discariche  per  rifiuti   non   pericolosi,   ai   rifiuti
   precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II
   categoria, tipo B; 
c) nelle   discariche   per   rifiuti    pericolosi,    ai    rifiuti
   precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo  C  e
   terza categoria. (4) (6) 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o,  su  sua
delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente
un piano di adeguamento della discarica alle  previsioni  di  cui  al
presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo
14. 
  4. Con motivato provvedimento  l'autorita'  competente  approva  il
piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione  dell'esercizio
della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le  modalita'  di
esecuzione e il termine finale per l'ultimazione  degli  stessi,  che
non puo' in ogni caso  essere  successivo  al  16  luglio  2009.  Nel
provvedimento l'autorita' competente  prevede  anche  l'inquadramento
della discarica in una delle categorie  di  cui  all'articolo  4.  Le
garanzie finanziarie  prestate  a  favore  dell'autorita'  competente
concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria. 
  4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita'  competente  approva  i
piani di adeguamento,  presentati  ai  sensi  del  comma  3,  per  le
discariche di rifiuti pericolosi e per  quelle  autorizzate  dopo  la
data del 16 luglio 2001 e fino al 23  marzo  2003,  deve  fissare  un
termine per l'ultimazione dei lavori di  adeguamento,  che  non  puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008. 
  4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui  al  comma  1,  il
provvedimento di approvazione del piano  di  adeguamento  di  cui  al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale  termine  si  intende
anticipato al 1° ottobre 2008. 
  5. In caso di mancata approvazione del piano di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi di chiusura  della
discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c). 
  6. Sono abrogati: 
    a)  il  paragrafo  4.2  e  le  parti  attinenti  allo  stoccaggio
definitivo dei  paragrafi  5  e  6  della  citata  deliberazione  del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;  ai  fini  di  cui  al
comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2008 i valori limite e le
condizioni di ammissibilita' previsti dalla deliberazione; 
    b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; 
    c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma  2,  del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; 
    d) l'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
agosto 1994. (4) (6) 
  7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente  disciplina.
(8) 
  ((7-bis.  I  limiti  di  cui  alla  tabella  5,  nota  lettera  h),
dell'Allegato 4 si applicano,  ai  sensi  dell'articolo  7-quinquies,
comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.)) 
 
 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003. 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                 dei Ministri 
 
                               Buttiglione, Ministro per le politiche 
                                 comunitarie 
 
                               Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                                 della tutela del territorio 
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                               Castelli, Ministro della giustizia 
 
                               Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                 delle finanze 
 
                               Marzano, Ministro delle attivita' 
                                 produttive 
 
                               Sirchia, Ministro della salute 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
184, lettera c)) che "il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e
6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e'  fissato  al  31
dicembre 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre  2006,  n.  296,  come  modificata  dalla  L.  24
dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 184,  lettera
c)) che "il termine di cui all'articolo  17,  commi  1,  2  e  6  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre
2008". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con  l'art.  5,  comma
1-bis) che "Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  199  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo  ai  piani  regionali  di
gestione dei rifiuti, il regime transitorio di  cui  all'articolo  17
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' prorogato fino  al
30 giugno 2009". 
                                                         ((Allegato 1 
 
                                               (Articolo 7-quinquies) 
 
                  CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI 
                     DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA 
 
    1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI 
    1.1. UBICAZIONE 
    Di norma i siti idonei  alla  realizzazione  di  un  impianto  di
discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in: 
      Aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera  n)
e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      Aree  individuate  dagli  articoli  2  e  3  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003,
n. 120; 
      Aree collocate nelle aree di salvaguardia di  cui  all'articolo
94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      Aree,  immobili  e  contesti  tutelati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    Le discariche non devono essere localizzate: 
      in corrispondenza  di  faglie  attive  e  aree  interessate  da
attivita' vulcaniche; 
      in corrispondenza di doline,  inghiottitoi  o  altre  forme  di
carsismo superficiale; 
      in aree dove sono in atto processi geomorfologici  superficiali
quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii,  le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita'
della discarica; 
      in aree esondabili, instabili e alluvionabili come  individuate
negli strumenti di pianificazione  territoriali,  deve  essere  presa
come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.
Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare  per
il tempo di ritorno sopra  riportato  in  accordo  con  il  Distretto
Idrografico competente; 
      aree naturali protette sottoposte a misure di  salvaguardia  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
    Le Regioni possono, con provvedimento  motivato,  autorizzare  la
realizzazione delle discariche per inerti nei siti di  cui  al  primo
capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati  ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    La discarica puo' essere autorizzata solo se  le  caratteristiche
del luogo, per quanto riguarda le  condizioni  di  cui  sopra,  o  le
misure  correttive  da  adottare,  indichino  che  la  discarica  non
costituisca un grave rischio ambientale. 
    Per  ciascun  sito  di  ubicazione  devono  essere  valutate   le
condizioni  locali  di  accettabilita'  dell'impianto  nel   contesto
territoriale in relazione ai seguenti parametri: 
      distanza dai centri abitati; 
      fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti,  oleodotti,
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari; 
      presenza di rilevanti beni storici, artistici,  archeologici  e
paesaggistici. 
    Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono  da  privilegiare
le aree degradate. 
    1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 
    1.2.1. Criteri generali 
    L'ubicazione e le caratteristiche costruttive  di  una  discarica
per rifiuti inerti devono soddisfare  le  condizioni  necessarie  per
impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e  delle
acque superficiali. 
    Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato,  ove
sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente sulla  base
delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica.  In  tal  caso  deve
essere previsto un sistema di  raccolta  e  drenaggio  del  percolato
costituito da uno strato minerale drenante con spessore s ≥0,5 m e di
idonea trasmissivita' e permeabilita' in grado di drenare i fluidi di
percolazione prodotti nella fase di gestione e post-gestione. 
    Il materiale drenante deve  essere  costituito  da  un  aggregato
marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm),  a
basso contenuto di carbonati (< 35 %),  lavato,  con  percentuale  di
passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme,  con  un
coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e  diametro
minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di  drenaggio;
di altezza minima 0,5 m. 
    La protezione del suolo, delle acque sotterranee  e  delle  acque
superficiali deve essere garantita dalla  presenza  di  una  barriera
geologica naturale  avente  le  caratteristiche  descritte  al  punto
1.2.2,  e  da  un  sistema   di   copertura   superficiale   con   le
caratteristiche descritte al punto 1.2.3. Fra la  barriera  geologica
naturale e l'eventuale  strato  drenante  va  inserito  un  opportuno
strato di protezione. 
    1.2.2. Barriera geologica 
    La barriera geologica e' determinata da condizioni  geologiche  e
idrogeologiche al di sotto e in  prossimita'  di  una  discarica  per
rifiuti inerti tali  da  assicurare  una  capacita'  di  attenuazione
sufficiente  per  evitare  l'inquinamento  del  suolo,  delle   acque
superficiali e delle acque sotterranee. 
    Il substrato della base e dei lati della  discarica  consiste  in
una  formazione  geologica  naturale  che  risponda  a  requisiti  di
permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello  risultante  dai
seguenti criteri: 
      conducibilita' idraulica k ≤ 1x 10-7 m/s; 
      spessore ≥ 1 m. 
    Le caratteristiche  di  permeabilita'  idraulica  della  barriera
geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine
in sito. 
    La barriera  geologica,  qualora  non  soddisfi  naturalmente  le
condizioni di  cui  sopra,  puo'  essere  completata  artificialmente
attraverso  un  sistema  barriera  di   confinamento   opportunamente
realizzata che  fornisca  una  protezione  idraulica  equivalente  in
termini di tempo di attraversamento. 
    Il piano di imposta di una  eventuale  barriera  di  confinamento
deve essere posto al di sopra del tetto  dell'acquifero  confinato  o
della quota di massima escursione della falda, nel caso di  acquifero
non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri. 
    Il  sistema  barriera  messo  in   opera   artificialmente   deve
comprendere dal basso verso l'alto: 
      1. strato minerale compattato di spessore s non inferiore a 0,5
m e conducibilita' idraulica k < 5 x 10-8 m/s, eventualmente 
accoppiato a un geosintetico di  impermeabilizzazione.  Le  modalita'
costruttive e il valore della  permeabilita'  dello  strato  minerale
compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ; 
      2. strato di protezione costituito da uno strato  di  materiale
naturale o da geosintetici di protezione; 
      3. strato di raccolta e drenaggio dei  fluidi  di  percolazione
per evitare l'aumento delle pressioni interstiziali  all'interno  del
corpo rifiuti che ne potrebbero pregiudicare la stabilita'. 
    Particolari  soluzioni  progettuali  nella  realizzazione   dello
strato minerale compattato delle sponde,  che  garantiscano  comunque
una protezione idraulica equivalente, potranno eccezionalmente essere
adottate e realizzate  anche  con  spessori  inferiori  a  0,5  m,  a
condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente. 
    1.2.3. Copertura superficiale finale 
    La copertura superficiale finale della discarica deve  rispondere
ai seguenti criteri: 
      isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
      minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
      riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; 
      minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
      resistenza  agli  assestamenti  ed  a  fenomeni  di  subsidenza
localizzata; 
      inserimento paesaggistico. 
    Prima  dell'installazione  della  copertura   finale,   si   puo'
procedere alla realizzazione di  una  copertura  provvisoria  per  il
tempo necessario al raggiungimento  delle  condizioni  di  stabilita'
meccanica e biologica definita in progetto. 
    La copertura provvisoria dovra' avere caratteristiche strutturali
funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici)  proposti  in
progetto per la discarica. 
    La copertura provvisoria dovra'  comunque  mantenere  separati  i
rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di  gas  e/o
di liquidi laddove previsto  dal  progetto),  garantire  un  regolare
deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur
temporaneo) inserimento  paesaggistico,  avuto  anche  riguardo  alla
durata della stessa. 
    La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura
multistrato  costituita,  dall'alto  verso  il  basso,  dai  seguenti
strati: 
      1. strato superficiale di copertura con spessore s ≥  1  m  che
favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini  del
piano di ripristino  ambientale,  fornisca  una  protezione  adeguata
contro l'erosione e consenta la protezione degli  strati  sottostanti
dalle escursioni termiche; 
      2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥  0,5
m di idonea trasmissivita' e permeabilita' (K>10-5 m/s). 
    Tale  strato  puo'  essere  sostituito  da  un  geocomposito   di
drenaggio di caratteristiche  prestazionali  equivalenti,  ovvero  in
grado di drenare nel suo piano  la  portata  meteorica  di  progetto,
valutata con un tempo di ritorno pari ad  almeno  30  anni.  In  ogni
caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale  o
di  geotessile  per  prevenire  eventuali  intasamenti  connessi   al
trascinamento  del  materiale  fine  dello  strato  superficiale   di
copertura. 
    3. strato minerale superiore compattato di  spessore  maggiore  o
uguale a 0,5 m e di conducibilita' idraulica minore o uguale a 10-8 
m/s  o  di  caratteristiche  equivalenti  in  termini  di  tempo   di
attraversamento;   dovra'   essere   garantita   la   protezione   al
danneggiamento meccanico dello strato minerale compattato  prevedendo
un opportuno strato  di  protezione.  Lo  strato  minerale  superiore
compattato puo'  essere  sostituito  con  materiali  geosintetici  di
impermeabilizzazione equivalenti in termini  idraulici  di  tempi  di
attraversamento. 
    4. strato di regolarizzazione per  la  corretta  messa  in  opera
degli elementi superiori e costituito da materiale drenante. 
    Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella
realizzazione  della  copertura  finale  delle   scarpate   laterali,
potranno essere autorizzate dall'Autorita'  competente  a  condizione
che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti. 
    Nel caso in cui la  destinazione  d'uso  dell'area  di  discarica
indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di
una copertura vegetale, lo strato superficiale di  cui  al  succitato
punto 1 potra' avere spessori e caratteristiche diverse purche' siano
garantiti  i  criteri  generali  sopra  richiamati  previsti  per  le
coperture  finali  e  a   condizione   che   sia   paesaggisticamente
compatibile; in questo caso modalita' e tempistiche di  realizzazione
di tale strato dovranno essere specificate nel progetto e autorizzate
dall'autorita' competente. 
    1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE 
    In relazione alle condizioni meteorologiche devono  essere  prese
misure adeguate per: 
      limitare la quantita' di acqua di origine meteorica che penetra
nel corpo della discarica; 
      impedire che le acque superficiali e  sotterranee  entrino  nel
corpo della discarica. 
    Deve   essere   inoltre   previsto,   ove   ritenuto   necessario
dall'autorita' competente, un sistema  di  raccolta  delle  acque  di
percolazione. 
    Il sistema di raccolta delle acque di  percolazione  deve  essere
progettato e gestito in modo da: 
      minimizzare il battente idraulico  sul  fondo  della  discarica
compatibilmente con  le  caratteristiche  geometriche,  meccaniche  e
idrauliche dei materiali e dei rifiuti  costituenti  la  discarica  e
compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione; 
      prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto  il  periodo  di
gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine,  tra
i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale
sintetico o  naturale,  con  funzione  filtrante,  di  conducibilita'
idraulica e volume dei pori inferiori a quella del letto drenante; 
      resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; 
      sopportare i carichi previsti; 
      garantire l'ispezionabilita' del sistema. 
    L'eventuale percolato raccolto  deve  essere  avviato  ad  idoneo
impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
    1.4. STABILITA' 
    Nella fase di caratterizzazione geologica del sito e'  necessario
accertare, mediante specifiche indagini e prove  geotecniche,  che  i
terreni  di  fondazione  della  discarica,  in  considerazione  della
morfologia della discarica e  dei  carichi  previsti,  nonche'  delle
condizioni  operative,  non  vadano  soggetto  a  cedimenti  tali  da
danneggiare i sistemi di protezione della discarica. 
    Al  riguardo,  il  valore  del  modulo  di   deformazione   (Md),
determinato con prova di carico su piastra  da  30  cm  di  diametro,
dovra'  essere  maggiore  o   uguale   a   50   N/mm²   e   calcolato
nell'intervallo di carico compreso tra 0,15  e  0,25  MPa,  al  primo
ciclo di carico. 
    Deve essere, altresi', verificata in fase di progetto,  in  corso
d'opera e per tutte le diverse  fasi  di  vita  della  discarica,  la
stabilita' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso
laddove  esistenti  e   la   stabilita'   dell'insieme   terreno   di
fondazione-discarica nonche'  la  stabilita'  delle  coperture.  Tali
verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche  per
le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di  abbancamento
laddove  gli  abbancamenti  si  discostino  del  20%  dal  piano   di
abbancamento di progetto di cui al successivo punto 1.8 e in fase  di
chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute  in  conseguenza  di
eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo  eccezionali
che possono influire sulla stabilita'  globale  della  discarica.  Le
verifiche di stabilita' che interessano  il  corpo  dei  rifiuti,  il
fronte   dei   rifiuti   abbancati    e    l'insieme    terreno    di
fondazione-discarica,  devono  essere  eseguite  considerando  quanto
stabilito  nelle  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni  vigenti  con
riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in
condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche. 
    In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni
vigenti, nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si
devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che  tengano  conto
della  composizione  del   rifiuto   medesimo   e   dei   metodi   di
pretrattamento e  costipamento  adottati  nonche'  dei  risultati  di
specifiche prove in sito o di laboratorio. Le verifiche di stabilita'
del manufatto, dei terreni di fondazione  e  lungo  le  superfici  di
scorrimento che comprendano le interfacce  tra  i  diversi  materiali
utilizzati sia nel sistema barriera  di  fondo  sia  nel  sistema  di
copertura finale devono essere condotte anche in condizioni  sismiche
cosi' come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni  vigenti.
A tal fine, il sistema  di  copertura  finale  prima  descritto  puo'
essere completato con idonei geosintetici di rinforzo. In  ogni  caso
tutti i materiali sintetici utilizzati dovranno essere opportunamente
installati e ancorati 
    1.5. DISTURBI ED IMPATTI 
    Devono essere previsti sistemi  e/o  misure  atte  a  ridurre  al
minimo i disturbi gli impatti provenienti dalla discarica  e  causati
da: 
      emissione di odori e polvere; 
      materiali trasportati dal vento; 
      uccelli parassiti ed insetti; 
      rumore e traffico; 
      incendi. 
    1.6. ACCESSO AL SITO 
    La discarica deve essere dotata di  recinzione  per  impedire  il
libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale
arborea autoctona, da realizzarsi prima dell'inizio dei conferimenti,
al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi. 
    I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di  esercizio.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere  un
programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. 
    1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE 
    Gli impianti di discarica di rifiuti inerti devono essere dotati,
direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori
accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione
dell'impianto. 
    La gestione  della  discarica  deve  essere  affidata  a  persona
competente a gestire il sito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,
lettera b), e deve essere assicurata la  formazione  professionale  e
tecnica del personale addetto  all'impianto  anche  in  relazione  ai
rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del  tipo  di
rifiuti smaltiti  cosi  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
    1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO 
    I rifiuti che possono dar luogo a dispersione  di  polveri  o  ad
emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con  strati
di materiali  adeguati;  devono  essere  inoltre  previsti  specifici
sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalita' di
conduzione della discarica atti  ad  impedire  la  dispersione  delle
stesse. 
    Nel progetto occorre definire le modalita' di posa in  opera  dei
rifiuti   in   termini   di   spessore   degli    strati,    ampiezza
dell'abbancamento  e  inclinazione  in  accordo  alle  verifiche   di
stabilita' effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento. 
    Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento
devono essere effettuati in modo da  garantire  la  stabilita'  della
massa di rifiuti e delle strutture collegate. 
    2. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI 
    2.1. UBICAZIONE 
    Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi  e  non
pericolosi non devono ricadere in: 
      aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n)
e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      aree  individuate  dagli  articoli  2  e  3  del  decreto   del
Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  cosi  come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003,
n. 120; 
      aree naturali protette sottoposte a misure di  salvaguardia  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
      aree collocate nelle aree di salvaguardia di  cui  all'articolo
94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      aree,  immobili  e  contesti  tutelati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi
non vanno ubicati: 
      in corrispondenza  di  faglie  attive  e  aree  interessate  da
attivita' vulcanica,  ivi  compresi  i  campi  solfatarici,  che  per
frequenza ed  intensita'  potrebbero  pregiudicare  l'isolamento  dei
rifiuti; 
      in corrispondenza di doline,  inghiottitoi  o  altre  forme  di
carsismo superficiale; 
      in aree  dove  i  processi  geomorfologici  superficiali  quali
l'erosione  accelerata,  le  frane,  l'instabilita'  dei  pendii,  le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita'
della discarica e delle opere ad essa connesse; 
      in aree soggette ad attivita' di tipo idrotermale; 
      in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate
negli strumenti di pianificazione  territoriali,  deve  essere  presa
come riferimento la piena con tempo di  ritorno  minimo  pari  a  200
anni.  Le  Regioni  definiscono  eventuali  modifiche  al  valore  da
adottare per  il  tempo  di  ritorno  in  accordo  con  il  Distretto
Idrografico competente. 
    Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono  da  privilegiare
le aree degradate da risanare o  da  ripristinare  sotto  il  profilo
paesaggistico. 
    Con provvedimento motivato  le  Regioni  possono  autorizzare  la
realizzazione di discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  nei  siti
elencati al primo periodo. 
    La discarica puo' essere autorizzata solo se  le  caratteristiche
del luogo, per quanto riguarda le  condizioni  di  cui  sopra,  o  le
misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave
rischio ambientale e  per  la  salute  umana  e  non  pregiudichi  le
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. 
    Per  ciascun  sito  di  ubicazione  devono  essere  esaminate  le
condizioni  locali  di  accettabilita'  dell'impianto  nel   contesto
territoriale in relazione a: 
      distanza dai centri abitati; 
      collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa
vigente e provvedimenti attuativi, 
      collocazione in zone di  produzione  di  prodotti  agricoli  ed
alimentari definiti ad indicazione geografica o  a  denominazione  di
origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012  e  in  aree
agricole in cui si ottengono prodotti con  tecniche  dell'agricoltura
biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE; 
      presenza di rilevanti beni storici, artistici,  archeologici  e
paesaggistici. 
    Per le discariche di rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi  che
accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri  abitati
in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere  oggetto
di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto
aereo delle fibre verificando che la direttrice dei  venti  dominanti
sia chiaramente  indirizzata  verso  zone  differenti  da  quelle  di
ubicazione del centro abitato. Tale  direttrice  e'  stabilita  sulla
base di dati statistici significativi dell'intero  arco  dell'anno  e
relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. 
    2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI 
    Al fine di garantire l'isolamento del  corpo  dei  rifiuti  dalle
matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti
tecnici; 
      sistema   di   regimazione   e   convogliamento   delle   acque
superficiali; 
      sistema barriera di fondo e delle sponde della discarica; 
      impianto di raccolta e gestione del percolato; 
      impianto di captazione e gestione  del  gas  e  dei  vapori  di
discarica (solo per discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti  che
possono generare emissioni gassose); 
      sistema di copertura superficiale finale della discarica. 
    Deve   essere   garantito   il   controllo   dell'efficienza    e
dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta
del percolato, di captazione gas, etc.) in  tutte  le  fasi  di  vita
della  discarica  (fase  di  gestione  operativa  e  post-operativa),
nonche' il  mantenimento  di  opportune  pendenze  per  garantire  il
ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali. 
    2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO 
    Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte
a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica  nella  massa  dei
rifiuti. Le acque meteoriche devono essere allontanate dal  perimetro
dell'impianto a mezzo di  idonee  canalizzazioni  dimensionate  sulla
base delle piogge piu' intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni
e incrementate di un ulteriore 30 per cento. 
    Il percolato ed eventuali  acque  di  ruscellamento  diretto  sul
corpo dei rifiuti devono essere  captati,  raccolti  e  smaltiti  per
tutto il tempo di vita della discarica  (gestione  e  post-gestione),
secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo
non  inferiore  a  30  anni  dalla  data   di   chiusura   definitiva
dell'impianto. 
    Il sistema di raccolta del percolato  deve  essere  progettato  e
gestito in modo da: 
      minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo  della
discarica  compatibilmente  con   le   caratteristiche   geometriche,
meccaniche e idrauliche dei materiali e dei  rifiuti  costituenti  la
discarica e compatibilmente  con  i  sistemi  di  sollevamento  e  di
estrazione; 
      prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto  il  periodo  di
gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine,  tra
i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale
sintetico e/o naturale, con  funzione  filtrante,  di  conducibilita'
idraulica e porosita' inferiori a quella del letto drenante; 
      resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; 
      sopportare i carichi previsti: 
      garantire l'ispezionabilita' del sistema. 
    Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte  devono
essere preferibilmente trattati  in  loco  in  impianti  tecnicamente
idonei. Qualora particolari condizioni  tecniche  impediscano  o  non
rendano ottimale tale soluzione, il percolato potra' essere conferito
ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della  vigente
disciplina sui rifiuti o, in alternativa,  dopo  idoneo  trattamento,
recapitato  in  fognatura  nel  rispetto  dei  limiti  allo   scarico
stabiliti dall'ente gestore. 
    La soluzione individuata per la gestione del percolato e  per  le
acque di  ruscellamento  sul  corpo  rifiuti  deve  essere  contenuta
nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto. 
    2.4. PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE 
    2.4.1. Criteri generali 
    L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti  non
pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni
necessarie per impedire l'inquinamento  del  suolo,  del  sottosuolo,
delle acque di falda e delle  acque  superficiali  e  per  assicurare
un'efficiente raccolta del percolato. 
    La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di  falda  e
di superficie deve essere  realizzata,  durante  la  fase  operativa,
mediante sistemi barriera ubicati sul  fondo  e  sulle  sponde  della
discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento,  a  seguito  della
valutazione di eventuali cedimenti  secondari  del  corpo  discarica,
deve  essere  predisposto  il  sistema  di   copertura   finale,   da
completarsi entro i successivi 36 mesi. 
    I sistemi barriera di fondo e  sulle  sponde  dovranno  prevedere
l'accoppiamento di uno o piu' strati di impermeabilizzazione  con  un
sistema di drenaggio del percolato. Lo strato di impermeabilizzazione
puo' essere costituito anche da una barriera geologica accoppiata  ad
uno strato minerale compattato. 
    2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde. 
    La barriera di fondo e delle sponde e'  composta  da  un  sistema
accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da: 
      1. barriera geologica; 
      2. strato di impermeabilizzazione artificiale; 
      3. strato di drenaggio. 
    Il piano di imposta dello strato inferiore del  sistema  barriera
di fondo e sulle sponde deve essere  posto  al  di  sopra  del  tetto
dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel  caso  di
acquifero  non  confinato,  al  di  sopra  della  quota  di   massima
escursione della falda con un franco di almeno 2 m. 
    La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica e'
costituita da  una  formazione  geologica  naturale  che  risponda  a
requisiti di permeabilita' e spessore  aventi  un  effetto  combinato
almeno equivalente in termini di tempo di  attraversamento  a  quello
risultante dai seguenti criteri: 
      discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilita'  idraulica
k ≤ 1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 1 m; 
      discarica per rifiuti pericolosi: conducibilita' idraulica k  ≤
1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 5 m; 
    La  continuita'  e  le  caratteristiche  di  permeabilita'  della
barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono
essere opportunamente  accertate  mediante  indagini  e  perforazioni
geognostiche. 
    La barriera  geologica,  qualora  non  soddisfi  naturalmente  le
condizioni di cui sopra, deve essere completata  artificialmente  con
uno strato di materiale argilloso  compattato  di  spessore  pari  ad
almeno    0,5    m,    anche    accoppiato    a    geosintetici    di
impermeabilizzazione, che fornisca  complessivamente  una  protezione
idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento. 
    Ai  fini  dell'equivalenza  i   tempi   di   attraversamento   da
rispettare, nell'ipotesi di un carico idraulico di 0,3 m, non  devono
essere inferiori ai  25  anni  per  le  discariche  per  rifiuti  non
pericolosi e 150 anni per le discariche per rifiuti pericolosi. 
    Particolari  soluzioni  progettuali   nel   completamento   della
barriera  geologica  delle  sponde  potranno  eccezionalmente  essere
adottate e realizzate  anche  con  spessori  inferiori  a  0,5  m,  a
condizione che garantiscano comunque  una  protezione  equivalente  e
previa approvazione dell'ente territoriale competente. 
    Lo strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, posto  al
di   sopra   della   barriera   geologica   naturale   o    integrata
artificialmente,  e'  costituito  dall'accoppiamento   di   materiale
minerale compattato con un geosintetico di impermeabilizzazione. 
    Lo strato minerale compattato deve avere spessore s  ≥  1,0  m  e
conducibilita' idraulica k ≤ 1 x 10-9  m/s,  deve  essere  realizzato
preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore  massimo
di 0,25 m, e deve  avere  caratteristiche  idonee  a  resistere  alle
sollecitazioni chimiche e meccaniche  presenti  nella  discarica.  Le
modalita' costruttive e il valore della  permeabilita'  dello  strato
minerale compattato possono essere determinate mediante  campo  prova
in situ. 
    Lo strato di impermeabilizzazione  artificiale  lungo  le  sponde
della  discarica  deve  essere  realizzato  artificiale  con   uguali
caratteristiche fisico-meccaniche e idrauliche a quelle dello  strato
di impermeabilizzazione artificiale di  fondo.  Deve  inoltre  essere
garantita   la   continuita'   fisica   fra   i   due   sistemi    di
impermeabilizzazione.   Particolari   soluzioni   progettuali   nella
realizzazione del sistema di impermeabilizzazione  artificiale  delle
sponde potranno eccezionalmente essere adottate  e  realizzate  anche
con spessori inferiori a condizione  che  garantiscano  comunque  una
protezione equivalente e previa approvazione  dell'ente  territoriale
competente. 
    In ogni caso, l'impermeabilizzazione del  fondo  e  delle  pareti
della discarica  non  puo'  essere  costituita  dalla  sola  barriera
geologica   che   va   sempre   completata   con   uno   sistema   di
impermeabilizzazione artificiale. 
    Al di sopra dello strato di impermeabilizzazione artificiale  del
fondo e delle sponde, deve essere previsto uno  strato  di  drenaggio
del percolato costituito da materiale granulare drenante con spessore
s a ≥ 0,5 m e di idonea trasmissivita' e permeabilita'  in  grado  di
drenare la portata di percolato prodotta nella  fase  di  gestione  e
post-gestione. Limitatamente alle sponde con pendenza superiore a 30°
lo strato drenante puo' essere costituito da uno  strato  artificiale
di spessore inferiore con capacita' drenante equivalente e raccordato
al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante. 
    Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale e lo strato  di
drenaggio  del  percolato  va  inserito  un   opportuno   strato   di
protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al
fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione
durante la fase costruttiva e  durante  la  fase  di  gestione  della
discarica. 
    La protezione delle sponde della discarica deve essere  garantita
da  un  sistema  di  impermeabilizzazione  artificiale   con   uguali
caratteristiche   fisico-meccaniche   dello    strato    impermeabile
artificiale di fondo. Deve inoltre essere  garantita  la  continuita'
fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione. 
    Il  fondo  della  discarica,  tenuto  conto  degli   assestamenti
previsti in fase progettuale, deve  conservare  un'adeguata  pendenza
tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta. 
    La barriera di base per discarica di rifiuti non pericolosi, deve
quindi comprendere dal basso verso l'alto: 
      livello   1)   barriera   geologica   naturale   o   completata
artificialmente con spessore > 1 m e permeabilita' k <1 x 10-9 m/s; 
      livello 2 a) strato  di  impermeabilizzazione  artificiale  con
spessore s ≥ 1 m e permeabilita' k ≤ 1 x 10-9 m/s, impiegando terreni 
naturali  o  miscele  di  terreni  compattati  che  garantiscono   la
permeabilita' prescritta; 
      livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5  mm,  conforme
alla norma UNI 1604645  per  geomembrane  lisce  ed  alla  norma  UNI
1604643 per geomembrane ad aderenza migliorata; 
      livello 2 c) opportuno  strato  di  protezione,  costituito  da
idoneo materiale naturale  o  artificiale,  al  fine  di  evitare  il
danneggiamento del sistema  di  impermeabilizzazione  a  causa  degli
agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi  agenti,
durante la fase di gestione della discarica Il materiale  artificiale
puo' essere  costituito  da  geotessile  non  tessuto  (resistenza  a
trazione minima nelle due direzioni longitudinale e  trasversale:  60
kN/m - norma UNI EN ISO 10319;  resistenza  al  punzonamento  statico
minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236;  massa  areica  minima:  1200
g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione  per
la geomembrana; 
      livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilita' k ≥
1 x10-5 m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il 
materiale drenante deve essere  costituito  da  un  aggregato  grosso
marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco di pezzatura 16-64  mm),
a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con  percentuale  di
passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme,  con  un
coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e  diametro
minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio. 
    La barriera di base per discarica  di  rifiuti  pericolosi,  deve
quindi comprendere dal basso verso l'alto: 
      livello   1)   barriera   geologica   naturale   o   completata
artificialmente di spessore ≥ 5 m e permeabilita' k < 1 x 10-9 m/; 
      livello 2 a) barriera di confinamento supplementare: spessore ≥
1 m, permeabilita' k < 1 x 10-9 m/s; impiegando materiale 
appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO; 
      livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5  mm,  conforme
alla norma UNI 11309 per geomembrane lisce ed alla  norma  UNI  11498
per geomembrane ad aderenza migliorata; 
      livello 2 c) opportuno  strato  di  protezione,  costituito  da
idoneo materiale naturale  o  artificiale,  al  fine  di  evitare  il
danneggiamento del sistema  di  impermeabilizzazione  a  causa  degli
agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi  agenti,
durante la fase di gestione della discarica Il materiale  artificiale
puo' essere  costituito  da  geotessile  non  tessuto  (resistenza  a
trazione minima nelle due direzioni longitudinale e  trasversale:  60
kN/m - norma UNI EN ISO 10319;  resistenza  al  punzonamento  statico
minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236;  massa  areica  minima:  1200
g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione  per
la geomembrana; 
      livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilita' k ≥
10-5 m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il 
materiale drenante deve essere  costituito  da  un  aggregato  grosso
marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm),  a
basso contenuto di carbonati (< 35 %),  lavato,  con  percentuale  di
passante al vaglio 200 ASTM < 3%; con granulometria uniforme, con  un
coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e  diametro
minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio. 
    2.4.3. Copertura superficiale finale 
    La copertura superficiale finale della discarica deve  rispondere
ai seguenti criteri: 
      isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
      minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
      riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; 
      minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
      resistenza  agli  assestamenti  ed  a  fenomeni  di  subsidenza
localizzata; 
      stabilita' lungo le superfici di  scorrimento  che  comprendano
anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati; 
      essere funzionale con i requisiti prestazionali di  progetto  e
le destinazioni d'uso previste nel piano di ripristino ambientale; 
      inserimento paesaggistico. 
    Prima  dell'installazione  della  copertura   finale,   si   puo'
procedere alla realizzazione di  una  copertura  provvisoria  per  il
tempo necessario al raggiungimento  delle  condizioni  di  stabilita'
meccanica e biologica definita in progetto. 
    La copertura provvisoria dovra' avere caratteristiche strutturali
funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici)  proposti  in
progetto per la discarica. 
    La copertura provvisoria dovra'  comunque  mantenere  separati  i
rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di  gas  e/o
di liquidi laddove previsto  dal  progetto),  garantire  un  regolare
deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur
temporaneo) inserimento  paesaggistico,  avuto  anche  riguardo  alla
durata della stessa. 
    La copertura superficiale finale deve essere realizzata  mediante
una struttura  multistrato  costituita,  dall'alto  verso  il  basso,
almeno dai seguenti strati: 
      1. strato superficiale di copertura  con  spessore  maggiore  o
uguale a 1 m che favorisca  lo  sviluppo  delle  specie  vegetali  di
copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e  fornisca  una
protezione adeguata contro l'erosione e  di  proteggere  le  barriere
sottostanti dalle escursioni termiche; 
      2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥  0,5
m di idonea trasmissivita' e permeabilita' (K>10-5 m/s). 
    Tale  strato  puo'  essere  sostituito  da  un  geocomposito   di
drenaggio di caratteristiche  prestazionali  equivalenti,  ovvero  in
grado di drenare nel suo piano  la  portata  meteorica  di  progetto,
valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. 
    In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo  filtro
naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi
al trascinamento del materiale  fine  dello  strato  superficiale  di
copertura; 
      3. strato minerale compattato dello spessore s ≥  0,5  m  e  di
conducibilita' idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un 
rivestimento impermeabile superficiale. Le modalita' costruttive e il
valore della permeabilita' dello strato minerale  compattato  possono
essere determinate mediante campo prova in situ. Lo  strato  minerale
compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione  dovra'
essere  protetto  con  un  opportuno  strato  costituito  da   idoneo
materiale naturale  o  artificiale,  per  evitare  il  danneggiamento
connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase
costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore puo'
essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione,
garantendo che nell'insieme la prestazione in  termini  di  tempo  di
attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni
progettuali nella  realizzazione  dello  strato  minerale  compattato
delle parti con pendenza superiore a 30°, che  garantiscano  comunque
una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere  adottate
e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a  condizione  che
vengano approvate dall'ente territoriale competente; 
      4. strato di drenaggio del gas  e  di  rottura  capillare,  con
spessore maggiore o  uguale  a  0,5  m  di  idonea  trasmissivita'  e
permeabilita' al gas in grado di drenare nel suo piano la portata  di
gas prodotta dai rifiuti. 
    In ogni caso  lo  strato  drenante  va  protetto  con  un  idoneo
materiale naturale o sintetico. 
      5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere  la
corretta messa in opera degli strati sovrastanti. 
    In ogni caso dovranno essere garantite le verifiche di stabilita'
della copertura in condizioni statiche e sismiche  in  corrispondenza
di tutte le possibili superfici di scorrimento che comprendano  tutte
le interfacce dei  materiali  utilizzati  in  accordo  con  le  Norme
Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine  il  pacchetto  prima
descritto puo' essere  completato  con  idonei  con  geosintetici  di
rinforzo. 
    Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella
realizzazione  della  copertura  finale  delle   scarpate   laterali,
potranno essere autorizzate dall'Autorita'  competente  a  condizione
che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti. 
    Poiche' la degradazione dei rifiuti  biodegradabili,  incluse  le
componenti cellulosiche, comporta  la  trasformazione  in  biogas  di
parte della massa dei  rifiuti,  la  valutazione  degli  assestamenti
dovra' tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione della
morfologia della copertura finale. 
    La copertura superficiale  finale,  come  sopra  descritta,  deve
quindi tenere conto degli assestamenti previsti ed  a  tal  fine  non
deve  essere  direttamente   collegata   al   sistema   barriera   di
confinamento. 
    La  realizzazione  della  copertura  superficiale  finale   della
discarica nella fase  post  operativa  puo'  essere  preceduta  dalla
realizzazione   di   una   copertura   provvisoria,   con   struttura
semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso  di
assestamento. 
    Detta copertura  provvisoria  deve  essere  oggetto  di  continua
manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso  delle  acque
superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti. 
    La copertura superficiale finale deve essere realizzata  in  modo
da  consentire  un  carico  compatibile  con  la  destinazione  d'uso
prevista. 
    Nel caso in cui la  destinazione  d'uso  dell'area  di  discarica
indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di
una copertura vegetale, lo strato superficiale  di  cui  al  punto  1
potra'  avere  spessori  e  caratteristiche  diverse  purche'   siano
garantiti  i  criteri  generali  sopra  richiamati  previsti  per  le
coperture  finali,  e  a  condizione   che   sia   paesaggisticamente
compatibile; in questo caso modalita' e tempistiche di  realizzazione
di tale strato,  cosi'  come  dell'eventuale  copertura  provvisoria,
dovranno essere specificate nel progetto e opportunamente autorizzate
dall'Autorita' competente. 
    2.5. CONTROLLO DEI GAS 
    Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono  essere
dotate di impianti per  l'estrazione  dei  gas  che  garantiscano  la
massima  efficienza  di  captazione   e   il   conseguente   utilizzo
energetico, ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile. 
    La gestione del biogas deve  essere  condotta  in  modo  tale  da
ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per  la  salute  umana;
l'obiettivo  e'  quello  di  non  far  percepire  la  presenza  della
discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. 
    Poiche'  il  naturale  assestamento  della  massa   dei   rifiuti
depositati puo' danneggiare il sistema di estrazione del  biogas,  e'
indispensabile un piano di mantenimento  dello  stesso,  che  preveda
anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in
modo irreparabile. 
    E' inoltre indispensabile mantenere  al  minimo  il  livello  del
percolato  all'interno  dei  pozzi  di  captazione  del  biogas,  per
consentirne  la  continua  funzionalita',  anche   con   sistemi   di
estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono
essere compatibili  con  la  natura  di  gas  esplosivo,  e  rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa. 
    Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi
per l'eliminazione dell'acqua di condensa, che puo' essere  reimmessa
nel corpo dei rifiuti,  in  caso  contrario,  andra'  trattata  e/  o
smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto. 
    Il biogas deve essere di norma utilizzato per  la  produzione  di
energia, anche a seguito  di  un  eventuale  trattamento,  senza  che
questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo
e per l'ambiente. 
    Nel  caso  di  impraticabilita'  del   recupero   energetico   la
termodistruzione  del  biogas  deve  avvenire  in  idonea  camera  di
combustione a temperatura T >  850  °C,  concentrazione  di  ossigeno
maggiore o uguale a 3% in volume e tempo  di  ritenzione  maggiore  o
uguale a 0,3 s. 
    L'effettivo  riutilizzo  energetico   e'   subordinato   ad   una
produzione minima del biogas realmente estraibile  caratterizzata  da
una portata non inferiore a 100 Nm³/h e  da  una  durata  del  flusso
previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni. 
    Il sistema di estrazione e trattamento  del  biogas  deve  essere
mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella  discarica  e'
presente la formazione del gas e comunque per il periodo  necessario,
come indicato all'articolo 13, comma 2 
    In presenza  di  una  produzione  di  metano  inferiore  a  0,001
Nm³/m²/h, sara' possibile far ricorso alla ossidazione  biologica  in
situ, mediante l'utilizzo di biofiltri o l'allestimento di  coperture
biossidative adeguatamente progettate e dimensionate; 
    2.6. DISTURBI ED IMPATTI 
    Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
e pericolosi deve adottare  misure  idonee  a  ridurre  al  minimo  i
disturbi e gli impatti provenienti dalla discarica e causati da: 
      emissione di odori; 
      produzione di polvere; 
      materiali trasportati dal vento; 
      rumore e traffico; 
      uccelli, parassiti ed insetti; 
      formazione di aerosol; 
      incendi. 
    2.7. STABILITA' 
    Nella fase di caratterizzazione geologica del sito e'  necessario
accertare, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche, che il
substrato  geologico,  in  considerazione  della   morfologia   della
discarica e dei carichi previsti nonche' delle condizioni  operative,
non vada soggetto a  cedimenti  tali  da  danneggiare  i  sistemi  di
protezione ambientale della discarica. 
    Deve essere, altresi', verificata in fase di progetto,  in  corso
d'opera e per tutte le diverse  fasi  di  vita  della  discarica,  la
stabilita' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso
laddove  esistenti  e   la   stabilita'   dell'insieme   terreno   di
fondazione-discarica nonche'  la  stabilita'  delle  coperture.  Tali
verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche  per
le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di  abbancamento
laddove  gli  abbancamenti  si  discostino  del  20%  dal  piano   di
abbancamento di progetto di cui al precedente punto 1.8 e in fase  di
chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute  in  conseguenza  di
eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo  eccezionali
che possono influire sulla stabilita'  globale  della  discarica.  Le
verifiche di stabilita' che interessano  il  corpo  dei  rifiuti,  il
fronte   dei   rifiuti   abbancati    e    l'insieme    terreno    di
fondazione-discarica,  devono  essere  eseguite  considerando  quanto
stabilito  nelle  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni  vigenti  con
riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in
condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche. 
    Tali verifiche sono effettuate ai sensi della  normativa  vigente
in  materia  di  costruzioni  in  fase  di  progetto,  in   fase   di
abbancamento e in fase di chiusura.  Tali  verifiche  possono  essere
ripetute  in  conseguenza  di  eventi   naturali   quali   terremoti,
alluvioni,  eventi  meteo  eccezionali  che  possono  influire  sulla
stabilita' globale della discarica. 
    Al  riguardo,  il  valore  del  modulo  di   deformazione   (Md),
determinato con prova di carico su piastra  da  30  cm  di  diametro,
dovra'  essere  maggiore  o   uguale   a   50   N/mm2   e   calcolato
nell'intervallo di carico compreso tra 0,15  e  0,25  MPa,  al  primo
ciclo di carico. 
    In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni
vigenti nelle verifiche che interessano il corpo della discarica,  si
devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che  tengano  conto
della  composizione  del   rifiuto   medesimo   e   dei   metodi   di
pretrattamento e  costipamento  adottati  nonche'  dei  risultati  di
specifiche prove in sito o di  laboratorio.  Inoltre,  devono  essere
condotte le verifiche di stabilita' del  manufatto,  dei  terreni  di
fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano  anche
le interfacce tra i diversi materiali utilizzati, sia  in  condizioni
statiche sia in condizioni sismiche cosi' come previsto  dalle  Norme
Tecniche per le Costruzioni vigenti. 
    2.8. ACCESSO AL SITO 
    La discarica deve essere dotata di  recinzione  per  impedire  il
libero accesso al sito di persone ed animali.  Deve  essere  prevista
una barriera perimetrale  arborea  autoctona,  da  realizzarsi  prima
dell'inizio dei conferimenti, al  fine  di  minimizzare  gli  impatti
visivi e olfattivi. 
    I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. 
    Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere
un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito
di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica. 
    La copertura giornaliera della discarica, di cui al  punto  2.10,
deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali. 
    2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE 
    Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e di  rifiuti
pericolosi devono essere  dotati,  direttamente  o  tramite  apposita
convenzione o contratto di laboratori accreditati per  le  specifiche
determinazioni previste per la gestione dell'impianto. 
    La gestione  della  discarica  deve  essere  affidata  a  persona
competente a gestire il sito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,
lettera b), e deve essere assicurata la  formazione  professionale  e
tecnica del personale addetto  all'impianto  anche  in  relazione  ai
rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del  tipo  di
rifiuti smaltiti  cosi  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
    2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE 
    I rifiuti che possono dar luogo a dispersione  di  polveri  o  ad
emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con  strati
di materiali  adeguati;  devono  essere  inoltre  previsti  specifici
sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalita' di
conduzione della discarica atti  ad  impedire  la  dispersione  delle
stesse. 
    Nel progetto occorre definire le modalita' di posa in  opera  dei
rifiuti   in   termini   di   spessore   degli    strati,    ampiezza
dell'abbancamento  e  inclinazione  in  accordo  alle  verifiche   di
stabilita' effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento. 
    Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento
devono essere effettuati in modo da  garantire  la  stabilita'  della
massa di rifiuti e delle strutture collegate. 
    Occorre limitare la superficie  dei  rifiuti  esposta  all'azione
degli agenti atmosferici, e mantenere, pendenze tali da garantire  il
naturale deflusso  delle  acque  meteoriche  al  di  fuori  dell'area
destinata al conferimento dei rifiuti. 
    La copertura giornaliera puo' essere effettuata anche con sistemi
sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei  volatili
e  l'emissione  di  odori.  In  caso  di  coperture  giornaliere  con
materiali granulari, ivi compresi rifiuti opportunamente  selezionati
allo scopo ed autorizzati  dalle  autorita'  competenti  ed  inserite
nell'atto autorizzativo gli stessi  dovranno  garantire  un  corretto
deflusso dei fluidi generati nel  corpo  della  discarica,  dall'alto
verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso  il  sistema  di
captazione  e  collettamento  superficiale.   Qualora   le   tecniche
precedentemente esposte si  rivelassero  insufficienti  ai  fini  del
controllo di insetti, larve, roditori  ed  altri  animali,  e'  posto
l'obbligo di effettuare  adeguate  operazioni  di  disinfestazione  e
derattizzazione. 
    L'abbancamento di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in
distinti settori della discarica, tra loro opportunamente separati  e
distanziati. 
    3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI  DI  DEPOSITO  SOTTERRANEO  DEI
RIFIUTI. 
    Il deposito sotterraneo dei rifiuti puo' essere realizzato per lo
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti: 
      rifiuti inerti; 
      rifiuti non pericolosi; 
      rifiuti pericolosi. 
    3.1. Protezione delle matrici ambientali 
    3.1.1 Criteri generali 
    Lo smaltimento definitivo dei  rifiuti  in  depositi  sotterranei
deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la
barriera geologica e  le  cavita',  e  in  particolare  le  strutture
artificiali, costituiscono  un  sistema  che  come  tutti  gli  altri
aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti. 
    Deve essere garantita la sicurezza del sito durante  la  fase  di
esercizio e a lungo termine nei confronti  delle  matrici  ambientali
mediante  una  valutazione  dei  rischi  specifica  che  deve  essere
effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa. 
    Per la valutazione dei rischi e' necessario individuare: 
      il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati), 
      i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque
sotterranee), 
      le vie attraverso le quali le sostanze  contenute  nei  rifiuti
possono raggiungere la biosfera, e 
      la  valutazione  dell'impatto  delle   sostanze   che   possono
raggiungere la biosfera. 
    Ai fini della valutazione dei rischi legati al  contenimento,  si
deve tenere conto del sistema generale costituito dai rifiuti,  dalle
strutture e cavita' artificiali e dalla natura della roccia ospitante
L'esito delle  valutazioni  consentira'  di  definire  le  misure  di
controllo e di sicurezza necessarie e di  determinare  i  criteri  di
ammissibilita'. E' necessario quindi effettuare un'analisi  integrata
della  valutazione  delle  prestazioni,  che  comprenda  i   seguenti
aspetti: 
      1) valutazione geologica; 
      2) valutazione geomeccanica; 
      3) valutazione idrogeologica; 
      4) valutazione geochimica; 
      5) valutazione dell'impatto sulla biosfera; 
      6) valutazione della fase operativa; 
      7) valutazione a lungo termine; 
      8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie
del sito. 
    1) Valutazione geologica 
    Deve essere effettuata un'indagine di dettaglio  della  struttura
geologica del sito, con ricerche ed  analisi  della  tipologia  delle
rocce, dei suoli e  della  topografia.  L'esame  geologico  serve  ad
accertare che il  sito  e'  adatto  alla  creazione  di  un  deposito
sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la  frequenza  e
la struttura  delle  irregolarita'  o  delle  fratture  degli  strati
geologici circostanti e l'impatto potenziale  dell'attivita'  sismica
su tali strutture. 
    E'  indispensabile  prendere   in   considerazione   anche   siti
alternativi. 
    2) Valutazione geomeccanica. 
    La stabilita' delle cavita' deve essere  accertata  con  adeguate
ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche
dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati  in
maniera sistematica. 
    E' necessario accertare che: 
      a) durante e  dopo  la  formazione  delle  cavita',  ne'  nella
cavita' stessa  ne'  sulla  superficie  del  suolo  sono  prevedibili
deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalita'  del
deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera; 
      b) la capacita'  di  carico  della  cavita'  e'  sufficiente  a
prevenirne il crollo durante l'utilizzo; 
      c) il materiale depositato deve avere la stabilita'  necessaria
ad assicurarne la  compatibilita'  con  le  proprieta'  geomeccaniche
della roccia ospitante. 
    3) Valutazione idrogeologica 
    Deve   essere    condotta    un'indagine    approfondita    delle
caratteristiche  idrauliche  per  valutare  la  configurazione  dello
scorrimento delle acque sotterranee negli strati  circostanti,  sulla
base delle informazioni sulla  conduttivita'  idraulica  della  massa
rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici. 
    4) Valutazione geochimica. 
    E' indispensabile  un'indagine  approfondita  della  composizione
delle rocce e delle acque  sotterranee  per  valutare  la  situazione
attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione  potenziale  nel
tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura,
nonche'  una  descrizione  mineralogica  quantitativa  della   roccia
ospitante. Va  valutata  anche  l'incidenza  della  variabilita'  sul
sistema geochimico. 
    5) Valutazione dell'impatto sulla biosfera 
    E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe  essere
interessata dal deposito sotterraneo. Vanno  svolti  anche  studi  di
base  per   determinare   il   livello   delle   sostanze   coinvolte
nell'ambiente naturale locale. 
    6) Valutazione della fase operativa 
    Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare: 
      a) la stabilita' delle cavita'; 
      b) che  non  esistono  rischi  inaccettabili  che  si  crei  un
contatto tra i rifiuti e la biosfera; 
      c)  che  non  esistono  rischi  inaccettabili  per  l'esercizio
dell'impianto. 
    L'accertamento  della  sicurezza  operativa  dell'impianto   deve
comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla  base  di
dati specifici relativi all'inventario  dei  rifiuti,  alla  gestione
dell'impianto e al programma di attivita'. Va dimostrato  che  tra  i
rifiuti e la roccia non rischiano  di  crearsi  reazioni  chimiche  o
fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia  e
da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre  ai
rifiuti non ammissibili  ai  termini  dell'articolo  6  del  presente
decreto, non e' consentito il conferimento di rifiuti  potenzialmente
soggetti alla combustione spontanea nelle  condizioni  di  stoccaggio
previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti  volatili,
rifiuti provenienti dalla raccolta sotto  forma  di  miscellanea  non
identificata. 
    Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a
una via di contatto tra i rifiuti  e  la  biosfera  durante  la  fase
operativa. I diversi  tipi  di  rischi  operativi  potenziali  devono
essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere  valutati
i possibili effetti,  accertando  che  non  esistono  rischi  di  una
rottura del  contenimento  dell'operazione  e  prevedendo  misure  di
emergenza. 
    7) Valutazione a lungo termine. 
    Per conseguire l'obiettivo di  uno  smaltimento  sostenibile,  la
valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo  termine.
Va accertato quindi  che  durante  la  fase  post-operativa  a  lungo
termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con
la biosfera. E' necessario  analizzare  quantitativamente  sul  lungo
periodo le  barriere  del  sito  di  deposito  sotterraneo  (come  la
qualita'  dei  rifiuti,  le  strutture  artificiali,  le   opere   di
consolidamento  e  di  sigillatura   di   pozzi   e   forature),   le
caratteristiche prestazionali della roccia  ospitante,  degli  strati
circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati
specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente  prudenti.
Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche  e  idrogeologiche
come la  circolazione  delle  acque  sotterranee,  l'efficacia  delle
barriere,  l'attenuazione  naturale  e  il  percolato   dei   rifiuti
depositati. 
    La sicurezza a lungo termine  di  un  deposito  sotterraneo  deve
essere accertata attraverso un esame che  comprenda  una  descrizione
della situazione iniziale in un  momento  specifico  (ad  esempio  il
momento della  chiusura)  seguita  da  una  previsione  dei  maggiori
cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno  infine  valutate  le
conseguenze  del  rilascio  delle  sostanze  coinvolte  dal  deposito
sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto
della possibile evoluzione a  lungo  termine  della  biosfera,  della
geosfera e del deposito sotterraneo. Nel valutare i rischi legati  ai
rifiuti  a  lungo  termine  non  e'  necessario  tenere   conto   dei
contenitori e del rivestimento  delle  cavita'  per  la  loro  durata
limitata. 
    8)  Valutazione  di  impatto  degli  impianti  di   raccolta   di
superficie. 
    Anche quando  sono  destinati  allo  smaltimento  sotterraneo,  i
rifiuti portati al sito vengono  scaricati,  sottoposti  a  prove  ed
eventualmente  stoccati  in  superficie  prima  di   raggiungere   la
destinazione  finale.  Gli  impianti  di   raccolta   devono   essere
progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana  e
all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per
gli altri impianti di raccolta dei rifiuti. 
    9) Valutazione degli altri rischi. 
    Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere
stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati  da
attivita' minerarie.  Non  sono  ammessi  rifiuti  che  contengono  o
possono produrre sostanze pericolose per la  salute  umana,  come  ad
esempio germi patogeni di malattie contagiose. 
    3.2.  Considerazioni  supplementari  in  materia  di  miniere  di
salgemma 
    3.2.1. Importanza della barriera geologica. 
    Per quanto riguarda i principi di sicurezza  per  le  miniere  di
salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice  ruolo:
roccia  ospitante  in  cui  sono  incapsulati   i   rifiuti,   strati
soprastanti e  sottostanti  di  rocce  impermeabili  (ad  esempio  di
anidrite) che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle
acque sotterranee di penetrare nella discarica  e  che  impedisce  ai
liquidi e ai gas di filtrare all'esterno  dell'area  di  smaltimento.
Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata da  pozzi  e
perforazioni  e'  necessario  provvedere  a  sigillarli  durante   le
operazioni per prevenire la penetrazione di  acqua  e  poi  chiuderli
ermeticamente  dopo  la  cessazione  delle  attivita'  del   deposito
sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre  il  periodo
di attivita' della discarica, dopo la cessazione delle  attivita'  di
questa e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga
impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione  idraulica
operativa a tale profondita', in maniera  che  l'acqua  che  potrebbe
filtrare  nella  miniera  ancora  in  funzione  non  possa   comunque
penetrare nell'area di smaltimento, nelle miniere di salgemma il sale
e' considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano
quindi in contatto con la biosfera solo  nel  caso  si  verifichi  un
incidente o per effetto di un evento geologico a lungo  termine  come
il movimento terrestre o l'erosione  (per  esempio  nel  caso  di  un
aumento del  livello  del  mare).  Non  esistono  probabilita'  molto
elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste
per lo stoccaggio, ma  occorre  tenere  conto  delle  conseguenze  di
possibili eventi sfavorevoli. 
    3.2.2. Valutazione a lungo termine. 
    La sicurezza a lungo termine di un deposito  sotterraneo  situato
in uno  strato  roccioso  di  salgemma  va  accertata  principalmente
designando la roccia salina come barriera. La roccia salina  risponde
al requisito di impermeabilita' ai gas e ai liquidi  e,  grazie  alla
sua natura convergente, e' in grado di incapsulare  i  rifiuti  e  di
isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.  La
natura convergente della roccia salina non e' quindi in contrasto con
la necessita' di disporre di cavita' stabili nella fase operativa. La
stabilita' e'  un  fattore  importante  per  garantire  la  sicurezza
operativa e mantenere l'integrita'  della  barriera  geologica  senza
limitazioni di tempo, assicurando cosi' la protezione della biosfera.
I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento  permanente  rispetto
alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno  di  copertura  o
altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se e'
possibile  dimostrare   che   potranno   verificarsi   esclusivamente
trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarra'  comunque  integra
la barriera geologica e che non si formeranno  vie  di  contatto  tra
l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera. 
    3.3. Considerazioni supplementari  con  riferimento  alla  roccia
dura. 
    Per stoccaggio in profondita' nella roccia  dura  si  intende  lo
stoccaggio sotterraneo a una profondita' di  parecchie  centinaia  di
metri; la  roccia  dura  puo'  essere  costituita  da  diverse  rocce
magmatiche  come  il  granito  o  il  gneiss,  ma  anche   da   rocce
sedimentarie come il calcare o l'arenaria. 
    A tale scopo ci si puo' servire di una miniera non piu' sfruttata
per le attivita' estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo. 
    3.3.1. Principi di sicurezza. 
    Nel caso di stoccaggio nella roccia  dura  non  e'  possibile  il
contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di
deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli
strati  circostanti  riduca  gli  effetti  degli  agenti   inquinanti
impedendo  cosi'  effetti  negativi   irreversibili   nei   confronti
dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di
attenuare  e  degradare   gli   agenti   inquinanti   a   determinare
l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo. 
    Le  prestazioni  del  sistema  di  stoccaggio  sotterraneo  vanno
valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente
delle  diverse  componenti  del  sistema.  Nel  caso  di   stoccaggio
sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al  di
sotto della falda acquifera per  prevenire  il  deterioramento  delle
acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia  dura  deve  rispettare
tale requisito, impedendo che qualunque fuga di  sostanze  pericolose
dal deposito raggiunga la biosfera -  e  in  particolare  gli  strati
superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantita'  o
concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi
valutare l'afflusso delle acque verso e nella  biosfera  e  l'impatto
della variabilita' sul sistema idrogeologico. 
    Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e
delle strutture artificiali puo' portare alla formazione di  gas  nel
deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi  tenere  conto
di tale  fattore  nel  progettare  le  strutture  per  lo  stoccaggio
sotterraneo di questo tipo. 
    3.-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico. 
    Ai fini dello stoccaggio temporaneo  di  mercurio  metallico  per
piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti: 
      1. Il mercurio metallico e' stoccato separatamente dagli  altri
rifiuti e rispetta  le  seguenti  specifiche:  assenza  di  impurita'
suscettibili  di  corrodere  l'acciaio  al   carbonio   o   l'acciaio
inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico,  soluzioni  di
cloruri). 
      2.  I  serbatoi   sono   stoccati   in   bacini   di   raccolta
opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o  fessure
e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume  adeguato  a
contenere la quantita' di mercurio stoccato.  I  serbatoi  utilizzati
per lo stoccaggio del mercurio  metallico  devono  essere  resistenti
alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto  da  evitare.
In  particolare,  i  serbatoi  rispettano  le  seguenti   specifiche:
materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di Astm  A36)  o
acciaio inossidabile (Aisi 304,  316L);  i  serbatoi  sono  a  tenuta
stagna per gas e  liquidi;  le  pareti  esterne  del  serbatoio  sono
resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo del  serbatoio
supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna  descritte
ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4  delle  Raccomandazioni  delle  Nazioni
Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle  prove  e  dei
criteri. Al fine di  disporre  di  uno  spazio  vuoto  sufficiente  e
garantire  pertanto  che  non  occorrano   perdite   o   deformazioni
permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del  liquido  causata
dall'alta temperatura, il livello di riempimento  del  serbatoio  non
supera l'80 % del suo volume. 
      3. Procedure di ammissione: sono ammessi  soltanto  i  serbatoi
provvisti di certificato di conformita' dei  requisiti  definiti  nel
presente punto. Le procedure di ammissione rispettano  quanto  segue:
e' ammesso soltanto il mercurio metallico  rispondente  ai  requisiti
minimi di ammissibilita' sopra definiti; i serbatoi sono sottoposti a
ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non  sono  ammessi  serbatoi
danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi; i serbatoi  recano  un
timbro indelebile (apposto  mediante  punzonatura)  che  menzioni  il
numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione,
il suo peso a vuoto, il  riferimento  al  produttore  e  la  data  di
costruzione; i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo
permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato. 
      4. Certificato Il certificato indicato al  precedente  punto  3
riporta quanto segue: nome e indirizzo del  produttore  dei  rifiuti;
nome e indirizzo del responsabile del riempimento; data e  luogo  del
riempimento; quantita' del mercurio; grado di purezza del mercurio e,
se pertinente, una descrizione delle eventuali impurita', incluso  il
bollettino d'analisi; conferma che i serbatoi sono  stati  utilizzati
esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; numero
di identificazione dei serbatoi; eventuali osservazioni  particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti  o,  qualora
non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione. 
      5. Il sito di stoccaggio e' provvisto di barriere artificiali o
naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di  mercurio,  con
un volume adeguato a  contenere  la  quantita'  totale  del  mercurio
stoccato. 
      6. Il suolo del sito di stoccaggio e' rivestito  con  materiali
impermeabilizzanti resistenti al mercurio.  E'  prevista  un'apposita
pendenza con pozzetto di raccolta. 
      7.  Il  sito  di  stoccaggio  e'  provvisto   di   un   sistema
antincendio. 
      8. Lo stoccaggio e' organizzato in modo da garantire che  tutti
i serbatoi siano agevolmente localizzabili.)) 
                                                          ALLEGATO 2 
                                               (articolo 8, comma 1) 
                                               (articolo 9, comma 1) 
 
  PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE 
  POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO 
 
1. Principi generali 
 
   Il presente allegato stabilisce le  modalita'  di  gestione  e  le
procedure  comuni  di  sorveglianza  e  controllo  durante  la   fase
operativa e post-operativa di una discarica,  al  fine  di  prevenire
qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare  le  adeguate
misure correttive. 
   Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del  gestore  relativi
alle  procedure  di  chiusura  di  una  discarica  e  individua   gli
adempimenti durante  la  fase  post-operativa  e  per  il  ripristino
ambientale del sito medesimo. 
   Definisce  inoltre  le  modalita'  per   individuare   il   prezzo
corrispettivo  minimo  per  lo  smaltimento  in  discarica   previsto
dall'articolo 15. 
   I piani  di  gestione  operativa,  di  ripristino  ambientale,  di
gestione  post-operativa  e  di  sorveglianza  e  controllo  sono  lo
strumento con il  quale  l'autorita'  responsabile  per  il  rilascio
dell'autorizzazione verifica che: 
 
- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione; 
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente; 
- il  sito  sia  sottoposto  ad  adeguati  interventi  di  ripristino
ambientale al termine delle attivita'. 
 
   I piani  di  gestione  operativa,  di  ripristino  ambientale,  di
gestione  post-operativa  e  di   sorveglianza   e   controllo,   che
rappresentano uno  dei  contenuti  essenziali  dell'autorizzazione  e
devono  essere  approvati  dall'Autorita'   procedente,   definiscono
compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale
e di gestione post-operativa della discarica affinche': 
 
   - i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformita' ai 
  criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica; 
   - i processi di stabilizzazione all'interno della discarica 
  avvengano regolarmente; 
   - i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci; 
   - le condizioni di autorizzazione della discarica siano 
  rispettate; 
   - il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia 
  condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento 
  dei parametri significativi e di accertare l'eventuale  superamento
di soglie limite di accettabilita'; 
   - il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale. 
 
   Alle  scadenze  indicate  nell'autorizzazione,  e   comunque   con
periodicita'  almeno  annuale,  il  gestore   provvede   ad   inviare
all'autorita' di controllo  i  risultati  complessivi  dell'attivita'
della discarica con riferimento ai seguenti dati: 
 
- quantita' e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti
smaltiti; 
- volumi dei materiali  eventualmente  utilizzati  per  la  copertura
giornaliera e finale delle celle; 
- volume finale disponibile; 
- produzione di percolato  (m3/anno)  e  sistemi  utilizzati  per  il
trattamento/smaltimento; 
- quantita' di gas  prodotto  ed  estratto  (Nm3/anno)  ed  eventuale
recupero d'energia (kWh/anno); 
- risultati analitici del monitoraggio  delle  matrici  ambientali  e
delle emissioni. 
 
2. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 
 
   Il piano  di  gestione  operativa  individua  le  modalita'  e  le
procedure necessarie a garantire che  le  attivita'  operative  della
discarica siano condotte in conformita' con i principi, le  modalita'
e le prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione. 
 
2.1 Elementi del piano 
 
Il piano riporta la descrizione di: 
 
- modalita' di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia
  degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il
  contenimento delle emissioni originate dalla dispersione  eolica  e
  delle perdite di percolato nel corso del conferimento; 
- procedure di accettazione  dei  rifiuti  conferiti  (controllo  del
  formulario  di  identificazione,  ispezione  visiva  dei   rifiuti,
  eventuali  prelievi   di   campioni   e   relative   modalita'   di
  campionamento ed analisi); 
- modalita' e criteri di deposito in singole celle; 
- criteri di riempimento e chiusura  delle  celle  con  l'indicazione
  delle misure da adottare  per  la  riduzione  della  produzione  di
  percolato; 
- procedura di chiusura; 
- piano di intervento per condizioni straordinarie quali: 
- allagamenti; 
- incendi; 
- esplosioni; 
-  raggiungimento  dei  livelli   di   guardia   di   indicatori   di
contaminazione; 
- dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente; 
 
3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 
 
   Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che  il
gestore deve effettuare per il recupero e la  sistemazione  dell'area
della discarica a chiusura della stessa. 
   Il piano di ripristino ambientale deve prevedere  la  destinazione
d'uso dell'area tenendo conto: 
 
- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti; 
- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas; 
- del monitoraggio da  eseguire  sulle  matrici  ambientali  e  sulle
emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa; 
- della necessita' di  favorire  il  naturale  deflusso  delle  acque
meteoriche dell'area stessa. 
 
3.1 Elementi del piano 
 
   Costituiscono  contenuti  essenziali  del  piano   di   ripristino
ambientale; 
 
- il quadro di  riferimento  dell'area  e  delle  zone  limitrofe  su
  morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima,  uso  del
  suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di  vegetazione,  di
  gestione agricola e faunistici; 
- le analisi del paesaggio e della qualita' dell'ambiente; 
- gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta; 
- la destinazione d'uso dell'area; 
- i  tempi  e  le  modalita'  di  esecuzione  del  recupero  e  della
sistemazione ambientale; 
- la documentazione cartografica ed eventuali analisi. 
 
   Nel caso in cui il piano di ripristino preveda  la  ricostituzione
di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito  secondo
le seguenti procedure; 
 
- la  ricostituzione  dello  strato  edafico  (minimo  di  30  cm  di
  spessore) deve  avvenire  primariamente  con  l'utilizzo  di  suolo
  accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle
  caratteristiche  chimico-fisiche   controllate   e   plausibilmente
  analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della
  fertilita' deve essere utilizzato in via preferenziale  compost  di
  qualita' come ammendante; 
- sullo strato edafico si deve procedere nella  realizzazione  di  un
  inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e  perenni
  pioniere allo scopo  di  una  rapida  stabilizzazione  della  massa
  movimentata   e   per   favorire   processi   di   rivitalizzazione
  (ricolonizzazione microbiologica) del suolo; 
- nella piantumazione per la ricostituzione della copertura  vegetale
  si deve  procedere  in  maniera  progressiva  e,  a  seconda  della
  destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a  verde
  pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione  di  produzioni
  alimentari,  umane  o  zootecniche),  utilizzando  prioritariamente
  specie arboree ed  arbustive  appartenenti  a  quelle  autoctone  o
  tipiche dell'area da ricostituire ed  adatte  alle  caratteristiche
  fisico-chimiche del suolo; 
- durante  la  piantumazione  e  successivamente  all'intervento   di
  ripristino  devono  essere  utilizzate  le  migliori  tecniche   di
  coltivazione per garantire l'attecchimento  della  vegetazione;  in
  particolare e' necessario  garantire  la  manutenzione  e,  qualora
  ricorra la necessita', si devono adottare  sistemi  di  irrigazione
  fissa o mobile che assicurino le piu' favorevoli condizioni per  lo
  sviluppo della copertura vegetale. 
 
4. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA 
 
   Il piano di gestione post-operativa individua tempi,  modalita'  e
condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le
attivita' che devono essere poste in essere durante  tale  fase,  con
particolare riferimento alle attivita' di manutenzione delle opere  e
dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica
mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. 
 
4.1 Elementi del piano 
 
   Il piano deve  riportare  la  descrizione  delle  manutenzioni  da
effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che anche  in
questa fase il processo evolutivo della discarica  -  nei  suoi  vari
aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre  in  sicurezza
la  discarica  alla  fase  ultima,  in  cui   si   puo'   considerare
praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente. 
   Dovranno pertanto essere individuate in particolare le  operazioni
relative a: 
 
- manutenzione per mantenere in buona efficienza; 
- recinzione e cancelli di accesso; 
- rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 
- viabilita' interna ed esterna; 
- sistema di drenaggio del percolato; 
- rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas; 
- sistema di impermeabilizzazione sommitale; 
- copertura vegetale, procedendo ad innaffiature,  periodici  sfalci,
sostituzione delle essenze morte; 
-  pozzi  e  relativa  attrezzatura  di  campionamento  delle   acque
sotterranee; 
- modalita' e frequenza di  asportazione  del  percolato,  garantendo
comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile. 
 
5. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO 
 
   Il piano di sorveglianza  e  controllo  di  cui  alla  lettera  i)
dell'articolo 8, comma 1, deve  essere  costituito  da  un  documento
unitario,  comprendente  le  fasi  di   realizzazione,   gestione   e
post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da  controllare,
i parametri ed i  sistemi  unificati  di  prelevamento,  trasporto  e
misura  dei  campioni,  le  frequenze  di  misura  ed  i  sistemi  di
restituzione dei dati. Il piano e' finalizzato a garantire che: 
 
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano  alle  funzioni  per  le
quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste; 
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i  rischi  per
l'ambiente ed i disagi per la popolazione; 
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 
d) venga garantito l'addestramento costante del  personale  impiegato
nella gestione; 
e) venga garantito l'accesso  ai  principali  dati  di  funzionamento
nonche' ai risultati delle campagne di monitoraggio. 
 
   Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti  avvalendosi
di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed
alle periodicita' riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e  2
del presente allegato su: 
 
- acque sotterranee; 
- percolato; 
- acque di drenaggio superficiale; 
- gas di discarica; 
- qualita' dell'aria; 
- parametri meteoclimatici; 
- stato del corpo della discarica. 
 
 
   I prelievi e le analisi devono  essere  effettuati  da  laboratori
competenti,  preferibilmente  indipendenti,  secondo   le   metodiche
ufficiali. 
 
5.1 Acque sotterranee 
 
   Obiettivo del monitoraggio e' quello di  rilevare  tempestivamente
eventuali  situazioni  di  inquinamento   delle   acque   sotterranee
sicuramente riconducibili alla discarica,  al  fine  di  adottare  le
necessarie misure correttive. 
   Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi  e
significativi, anche in relazione all'estensione della discarica,  in
modo tale che siano presenti almeno un  pozzo  a  monte  (a  distanza
sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a  valle,
tenuto conto della direzione di falda. 
   Nei punti di monito raggio individuati  deve  essere  rilevato  il
livello  di  falda.  E'  opportuno  installare  una  sonda   per   il
rilevamento in continuo del livello della falda in  caso  di  modesta
soggiacenza della falda. Il piano di  monitoraggio  deve  comprendere
almeno i  parametri  fondamentali,  contrassegnati  con  l'asterisco,
riportati nella tabella 1 del presente Allegato; per un  monitoraggio
significativo e' importante effettuare tutti i rilevamenti  analitici
di cui alla citata tabella 1, in particolare in  presenza  di  valori
anomali dei  parametri  fondamentali  e  comunque  almeno  una  volta
l'anno. 
   I livelli di controllo devono  essere  determinati  in  base  alle
variazioni locali della qualita' delle acque freatiche. 
   In particolare, in funzione della soggiacenza della  falda,  delle
formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualita'  delle
acque sotterranee dovra' essere individuato il livello di guardia per
i vari inquinanti da sottoporre ad analisi. 
   In caso di raggiungimento del livello  di  guardia  e'  necessario
adottare il piano d'intervento prestabilito, cosi'  come  individuato
nell'autorizzazione; e' necessario altresi' ripetere al  piu'  presto
il campionamento per verificare la significativita' i dati. 
 
5.2 Acque meteoriche di ruscellamento 
 
   In situazioni di particolare vulnerabilita'  ambientale  il  piano
provvedera' ad individuare i parametri  e  la  frequenza  di  analisi
relativi alle acque di drenaggio superficiale. 
 
5.3 Percolato 
 
   In presenza di percolato e acqua superficiale, i  campioni  devono
essere prelevati in punti  rappresentativi.  Il  campionamento  e  la
misurazione (volume  e  composizione)  del  percolato  devono  essere
eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce
dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in
almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica. 
   Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in  caso  di
contatto fra le due matrici, deve  essere  effettuato  prelevando  un
campione rappresentativo della composizione media. 
   Deve  essere  misurata  la  quantita'  di  percolato  prodotto   e
smaltito, da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un
bilancio idrico del percolato. 
   I parametri da misurare e le  sostanze  da  analizzare  variano  a
seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno
indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui  all'articolo  10
del  presente  decreto,  e  devono  tenere  conto  dei   criteri   di
ammissibilita' di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 5. 
 
5.4 Emissioni gassose e qualita' dell'aria 
 
   Per le discariche dove  sono  smaltiti  rifiuti  biodegradabili  e
rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori  deve
esser previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e
diffuse, della  discarica  stessa,  in  grado  di  individuare  anche
eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. 
   A  tal  proposito  il  Piano  deve  definire  livelli  di  guardia
relativamente alla presenza del gas di  discarica  all'esterno  della
discarica, anche nel suolo e nel  sottosuolo,  nonche'  contenere  un
piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso  di  superamento
degli stessi. 
   I  parametri  di  monitoraggio  sul  gas   di   discarica   devono
comprendere almeno CH4,  CO2,  O2,  con  regolarita'  mensile,  altri
parametri quali; H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e  composti
volatili  in  relazione  alla  composizione  dei  rifiuti.  Si   deve
provvedere, inoltre, a caratterizzare  quantitativamente  il  gas  di
discarica. 
   La frequenza di tali misure  deve  essere  quella  indicata  dalla
tabella  2,  salvo  una  diversa   prescrizione   dell'Autorita'   di
controllo. 
   L'autorita' di controllo stabilira'  anche  eventuali  misure  per
l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo. 
   La valutazione  dell'impatto  provocato  dalle  emissioni  diffuse
della discarica deve essere effettuata con modalita'  e  periodicita'
da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione  dei
siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da  monitorare.
Di norma e' opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la
direttrice principale del vento dominante nel momento del 
campionamento, a monte e a valle della discarica." 
 
5.5 Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o 
contenenti amianto 
 
   Per  le  discariche  dove  sono  smaltiti  rifiuti  di  amianto  o
contenenti amianto, il parametro utilizzato  per  il  monitoraggio  e
controllo e' la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle
misure  viene  fissata  all'interno  del  piano  di  sorveglianza   e
controllo. 
   Per la valutazione  dei  risultati  si  deve  far  riferimento  ai
criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro
della sanita' in data 6 settembre 1994,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di
monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. 
 
5.6 Parametri meteoclimatici 
 
   La  discarica  deve  essere  dotata  di  una  centralina  per   la
rilevazione dei dati meteoclimatici. 
   La tipologia delle misure meteoclimatiche e' quella indicata dalla
tabella  2,  salvo  una  diversa   prescrizione   dell'autorita'   di
controllo,  che  potra'  anche  imporre  per  casi   particolari   la
rilevazione  in  continuo,  definendo  altresi'  la   modalita',   la
tipologia di misure, nonche' la modalita' della loro trasmissione. 
 
5.7 Morfologia della discarica 
 
   La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai  rifiuti
e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono  essere
oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali. 
   Tali misure devono anche tenere conto della  riduzione  di  volume
dovuta all'assestamento dei rifiuti e  alla  loro  trasformazione  in
biogas. 
   In fase di gestione  post-operativa  devono  essere  valutati  gli
assestamenti  e  la  necessita'  di  conseguenti   ripristini   della
superficie, secondo la periodicita' minima prevista in tabella 2. 
((5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico. 
 
  Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per  piu'
di un anno si applicano i seguenti requisiti: 
  1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze. 
  Il sito di stoccaggio e'  provvisto  di  un  sistema  di  controllo
continuo del vapore di mercurio, con  un  grado  di  sensibilita'  di
almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati  a  livello
del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo  di  allarme
visivo e acustico. Il sistema e' sottoposto a manutenzione annuale. 
  Il sito di stoccaggio e i  serbatoi  sono  sottoposti  a  ispezione
visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al  mese.
Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le
azioni  necessarie  a  evitare  eventuali   emissioni   di   mercurio
nell'ambiente e a ripristinare  la  sicurezza  dello  stoccaggio  del
mercurio.  Eventuali  perdite  sono   considerate   come   fonti   di
significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi  dell'art.  13,
comma 6. 
  Sul sito sono disponibili  piani  di  emergenza  e  dispositivi  di
protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico. 
  2. Tenuta di registri. 
  Tutti i documenti contenenti le informazioni  di  cui  all'allegato
4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione  dei  criteri
di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio 3 agosto  2005,  e  al  precedente  punto  1,  incluso  il
certificato che accompagna il serbatoio, nonche? i registri  relativi
al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il  suo
stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento  previsto,
sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.)) 
 
Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee 
 
 
    
====================================================================
Parametri
* = Parametri fondamentali
--------------------------------------------------------------------
*pH
--------------------------------------------------------------------
*temperatura
--------------------------------------------------------------------
*Conducibilita' elettrica
--------------------------------------------------------------------
*Ossidabiiita' Kübel
--------------------------------------------------------------------
BOD5
--------------------------------------------------------------------
TOC
--------------------------------------------------------------------
Ca, Na, K
--------------------------------------------------------------------
*Cloruri
--------------------------------------------------------------------
*Solfati
--------------------------------------------------------------------
Fluoruri
--------------------------------------------------------------------
IPA
--------------------------------------------------------------------
*Metalli: Fe, Mn,
--------------------------------------------------------------------
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn
--------------------------------------------------------------------
Cianuri
--------------------------------------------------------------------
*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
--------------------------------------------------------------------
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
--------------------------------------------------------------------
Fenoli
--------------------------------------------------------------------
Pesticidi fosforati e totali
--------------------------------------------------------------------
Solventi organici aromatici
--------------------------------------------------------------------
Solventi organici azotati
--------------------------------------------------------------------
Solventi clorurati
--------------------------------------------------------------------

Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure*

====================================================================
Parametro               Frequenza     Frequenza
Misure        Misure
gestione      gestione
operativa     post-
operativa
--------------------------------------------------------------------
Percolato        Volume                  Mensile       Semestrale
Composizione            Trimestrale   Semestrale
--------------------------------------------------------------------
Acque
superficiali
di drenaggio     Composizione            Trimestrale   Semestrale
--------------------------------------------------------------------
Qualita'
dell'aria        Immissioni gassose
potenziali e pressione
atmosferica             Mensile       Semestrale
--------------------------------------------------------------------
Gas
di discarica     Composizione            Mensile       Semestrale
--------------------------------------------------------------------
Acque
sotterranee      Livello di falda        Mensile       Semestrale
Composizione            Trimestrale    Semestrale
--------------------------------------------------------------------
precipitazioni          Giornaliera   Giornaliera
sommati ai
valori
mensili

Temperatura
(min max, 14 h CET)     Giornaliera   Media
mensile

Dati
meteoclimatici   Direzione e velocita'
del vento               Giornaliera   non richiesta

Evaporazione            Giornaliera   Giornaliera,
sommati ai
valori
mensili

Umidita' atmosferica
(14 h CET)              Giornaliera   Media mensile
--------------------------------------------------------------------
Topografia       Struttura
dell'area        e composizione
della discarica         Annualmente

Comportamento
d'assestamento
del corpo
della discarica         Semestrale    Semestrale
per i primi
3 anni quindi
annuale
--------------------------------------------------------------------

    
*Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1. 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
   La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente
tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, e'
assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario  che
deve tenere conto dei seguenti fattori: 
 
1. il costo industriale predisposto in funzione di: 
 
- costi  relativi  a  spese  di  investimento  per   la   costruzione
  dell'impianto,  compresi  oneri   finanziari   e   costi   per   la
  realizzazione di opere di mitigazione ambientale; 
- spese per gestione operativa, comprese spese relative al  personale
ed ai mezzi d'opera utilizzati; 
- spese generali e tecniche; 
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la  gestione  del
periodo successivo alla chiusura; 
 
2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. 
 
   Con frequenza annuale potra' essere presentata all'ente competente
una  relazione  di  aggiornamento  del  prezzo  di  conferimento   da
applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a  seguito
di: 
 
a)  variazioni  riscontrate  a  consuntivo,  o  previste  per  l'anno
successivo, nei costi di gestione e di costruzione; 
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; 
c) nuove perizie di variante. 
 
7. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE 
 
   7.1 L'autorita'  competente  provvede  ad  approvare  i  piani  di
gestione   operativa,   di   ripristino   ambientale,   di   gestione
post-operativa,  di  sorveglianza  e  controllo,  nonche'  il   piano
finanziario  di  cui  all'articolo  8,  predisposti  secondo   quanto
previsto dall'allegato 2. 
   In  particolare  l'approvazione  del  piano  di   sorveglianza   e
controllo,  che  deve  prevedere  l'assenso  degli  Enti  addetti  al
controllo,  comporta  anche   l'individuazione   dei   parametri   da
analizzare da  parte  del  soggetto  gestore  per  le  varie  matrici
ambientali,  la  loro  periodicita'  e  le  modalita'  di   prelievo,
trasporto ed analisi dei campioni,  in  modo  che  tutti  i  soggetti
coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee. 
   7.2  Ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   l'autorita'
competente deve  provvedere  a  condurre  l'istruttoria  tecnica  dei
progetti  presentati  dai  soggetti  titolari  degli   interventi   e
verificare che siano  state  condotte  le  attivita'  preliminari  di
seguito specificate: 
 
- individuazione  delle  acque  sotterranee,  comprese  le  eventuali
  emergenze  delle  stesse,  che  possono  essere  interessate  dalle
  attivita' della discarica; 
- Ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi,  sorgenti),  usi  in
  atto  delle  risorse   idriche,   andamento   del   flusso   idrico
  sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici,
  definizione dell'escursione stagionale  del  livello  piezometrico,
  valutazione della qualita' delle acque sotterranee,  a  seguito  di
  specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di  misura  devono
  essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno  centimetrica  e
  si  deve  fissare  almeno  un  punto  di  misurazione  nella   zona
  d'afflusso  delle  acque  sotterranee  e  almeno   due   punti   di
  misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della  necessita'
  di  individuare  con  tempestivita'  l'immissione  accidentale   di
  percolato.  Questo  numero  puo'  essere  aumentato  ai   fini   di
  un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessita'
  di  individuare  con  tempestivita'  l'emissione   accidentale   di
  percolato nelle acque sotterranee; 
- Conduzione di una campagna di  monitoraggio  almeno  annuale  delle
  acque sotterranee interessate, al fine di  stabilire  i  valori  di
  riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento  deve
  essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente. 
                                                         ((ALLEGATO 3 
 
                                                         (Articolo 6) 
 
Tabella 1A 
    

=====================================================================
|congeneri per la determinazione dei PCB                            |
+===========================+===========================+===========+
|congeneri significativi da |28, 52, 95, 99, 101, 110,  |           |
|un punto di vista igienico-|128, 138, 146, 149, 151,   |           |
|sanitario                  |153, 170, 177, 180, 183,   |           |
|                           |187                        |           |
+---------------------------+---------------------------+-----------+
|congeneri individuati      |77, 81, 105, 114, 118, 123,|           |
|dall'OMS come "dioxin      |126, 156, 157, 167, 169,   |           |
|like"                      |189                        |           |
+---------------------------+---------------------------+-----------+
|Per quanto riguarda i PCB, la normativa di settore (si veda, in    |
|particolare la nota 3 alla tabella dell'allegato IV al regolamento |
|2004/8507CE) prevede che, ove applicabile, sia utilizzato il metodo|
|di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2".  |
|La norma EN 12766-2, in particolare, individua due procedimenti di |
|calcolo definiti "metodo A" e "metodo B" che si basano sui         |
|risultati cromatografici della norma EN 12766-1.                   |
+-------------------------------------------------------------------+
    
 
Tabella 1B Elenco delle PCDD e  dei  PCDF  e  rispettivi  fattori  di
equivalenza da prendere in considerazione ai fini dell'ammissibilita'
in discarica. 
    
                ===================================
 PCDD/PCDF               Fattore di equivalenza (TEF)(*)   |
+==========================================================+========+
|2, 3, 7, 8              Tetraclorodibenzodiossina (TeCdd) |1       |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8           Pentaclorodibenzodiossina (PeCdd  |1       |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8        Esaclorodibenzodiossina (HxCdd)   |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9        Esaclorodibenzodiossina (HxCdd)   |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8        Esaclorodibenzodiossina (HxCdd)   |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8     Eptaclorodibenzodiossina (HpCdd)  |0,01    |
+----------------------------------------------------------+--------+
|                        Octaclorodibenzodiossina (Ocdd)   |0,0003  |
+----------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 7, 8              Tetraclorodibenzofurano (TeCdf)   |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 4, 7, 8           Pentaclorodibenzofurano (PeCdf)   |0,3     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8           Pentaclorodibenzofurano (PeCdf)   |0,03    |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8        Esaclorodibenzofurano (HxCdf)     |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9        Esaclorodibenzofurano (HxCdf)     |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8        Esaclorodibenzofurano (HxCdf)     |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 4, 6, 7, 8        Esaclorodibenzofurano (HxCdf)     |0,1     |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8     Eptaclorodibenzofurano (HpCdf)    |0,01    |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8, 9     Eptaclorodibenzofurano (HpCdf)    |0,01    |
+----------------------------------------------------------+--------+
|                        Octaclorodibenzofurano (Ocdf)     |0,0003  |
+----------------------------------------------------------+--------+
    
(*) I valori di concentrazione totale delle  PCDD  e  dei  PCDF  sono
misurati in termini di tossicita' equivalente (TEQ), ossia come somma
delle concentrazioni delle singole PCDD  e  dei  singoli  PCDF  (Ci),
ciascuna  moltiplicata  per  il  rispettivo  valore  del  fattore  di
tossicita' equivalente (TEFi, Toxicity Equivalence Factor). 
 
 
Tabella 2 - Rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'articolo 6
del presente decreto 
    
=====================================================================
|          |                              |Proprieta' principale che|
|          |                              |comporta il divieto di   |
|Codice    |Descrizione                   |smaltimento in discarica |
|          |                              |ai sensi dell'articolo 6 |
|          |                              |del presente decreto     |
+==========+==============================+=========================+
|          |sterili che possono generare  |                         |
|          |acido prodotti dalla          |                         |
|01 03 04 *|lavorazione di minerale       |lettera c/d              |
|          |solforoso                     |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|04 01 04  |liquido di concia contenente  |                         |
|          |cromo                         |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|02 01 08 *|rifiuti agrochimici contenenti|                         |
|          |sostanze pericolose           |lettera g                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|02 01 09  |rifiuti agrochimici diversi da|                         |
|          |quelli della voce 02 01 08    |lettera g                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|04 01 05  |liquido di concia non         |                         |
|          |contenente cromo              |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 01 04 *|fanghi acidi prodotti da      |                         |
|          |processi di alchilazione      |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 01 05 *|perdite di olio               |lettera a)               |
|          |                              |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |fanghi oleosi prodotti dalla  |                         |
|05 01 06 *|manutenzione di impianti e    |lettera a)               |
|          |apparecchiature               |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 01 07 *|catrami acidi                 |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti prodotti dalla        |lettera b)               |
|05 01 11 *|purificazione di carburanti   +-------------------------+
|          |tramite basi                  |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera b)               |
|05 01 12 *|acidi contenenti oli          +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 06 01 *|catrami acidi                 |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|06 01 01 *|acido solforico ed acido      +-------------------------+
|          |solforoso                     |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera                  |
|06 01 02 *|acido cloridrico              +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|06 01 03 *|acido fluoridrico             +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|06 01 04 *|acido fosforico e fosforoso   +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|          |                              +-------------------------+
|06 01 05 *|acido nitrico e acido nitroso |lettera b (HP2)          |
|          |                              +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|06 01 06 *|altri acidi                   +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|06 02 01 *|idrossido di calcio           |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|06 02 03 *|idrossido di ammonio          +-------------------------+
|          |                              |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|06 02 04 *|idrossido di sodio e di       |                         |
|          |potassio                      |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|06 07 04 *|soluzioni ed acidi, ad es.    |lettera a                |
|          |acido di contatto             |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |prodotti fitosanitari, agenti |                         |
|06 13 01 *|conservativi del legno ed     |lettera g                |
|          |altri biocidi inorganici      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 01 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 01 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 01 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 02 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 02 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 02 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 03 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 03 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 03 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 04 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 04 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 04 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 05 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 05 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 05 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 06 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 06 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 06 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 07 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |                         |
|          |ed acque madri                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |solventi organici alogenati,  |                         |
|07 07 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |altri solventi organici,      |                         |
|07 07 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a                |
|          |madri                         |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |sospensioni acquose contenenti|                         |
|          |pitture e vernici, contenenti |                         |
|08 01 19 *|solventi organici o altre     |lettera a                |
|          |sostanze pericolose           |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |sospensioni acquose contenenti|                         |
|          |pitture e vernici, diverse da |                         |
|08 01 20  |quelle di cui alla voce       |lettera a                |
|          |08 01 19                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 02 03  |sospensioni acquose contenenti|                         |
|          |materiali ceramici            |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 03 08  |rifiuti liquidi acquosi       |                         |
|          |contenenti inchiostro         |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 03 16 *|residui di soluzioni chimiche |                         |
|          |per incisione                 |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 03 19 *|oli dispersi                  |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |fanghi acquosi contenenti     |                         |
|          |adesivi e sigillanti,         |                         |
|08 04 13 *|contenenti solventi organici  |lettera a                |
|          |o altre sostanze pericolose   |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |fanghi acquosi contenenti     |                         |
|          |adesivi e sigillanti, diversi |                         |
|08 04 14  |da quelli di cui alla voce    |lettera a                |
|          |08 04 13                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti liquidi acquosi       |                         |
|          |contenenti adesivi e          |                         |
|08 04 15 *|sigillanti, contenenti        |lettera a                |
|          |solventi organici o altre     |                         |
|          |sostanze pericolose           |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti liquidi acquosi       |                         |
|          |contenenti adesivi e          |                         |
|08 04 16  |sigillanti, diversi da quelli |lettera a                |
|          |di cui alla voce 08 04 15     |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 04 17 *|olio di resina                |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 01 *|soluzioni di sviluppo e       |                         |
|          |attivanti a base acquosa      |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 02 *|soluzioni di sviluppo per     |                         |
|          |lastre offset a base acquosa  |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 03 *|soluzioni di sviluppo a base  |                         |
|          |di solventi                   |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 04 *|soluzioni fissative           |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |soluzioni di lavaggio e       |                         |
|09 01 05 *|soluzioni                     |lettera a                |
|          |di arresto-fissaggio          |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti liquidi acquosi       |                         |
|          |prodotti dal recupero in loco |                         |
|09 01 13 *|dell'argento, diversi da      |lettera a                |
|          |quelli di cui alla voce       |                         |
|          |09 01 06                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|10 01 09 *|acido solforico               +-------------------------+
|          |                              |lettere c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |fanghi acquosi da operazioni  |                         |
|10 01 22 *|di pulizia caldaie, contenenti|lettera a                |
|          |sostanze pericolose           |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |fanghi acquosi da operazioni  |                         |
|          |di pulizia caldaie, diversi   |                         |
|10 01 23  |da quelli di cui alla voce    |lettera a                |
|          |10 01 22                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |schiumature infiammabili o che|                         |
|          |rilasciano, al contatto con   |                         |
|10 03 15 *|l'acqua, gas infiammabili in  |lettera b (HP3)          |
|          |quantita' pericolose          |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |scorie e schiumature          |                         |
|          |infiammabili o che rilasciano,|                         |
|10 05 10 *|al contatto con l'acqua, gas  |lettera b (HP3)          |
|          |infiammabili in quantita'     |                         |
|          |pericolose                    |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |impurita' e schiumature       |                         |
|          |infiammabili o che rilasciano,|                         |
|10 08 10 *|al contatto con l'acqua, gas  |lettera b (HP3)          |
|          |infiammabili in quantita'     |                         |
|          |pericolose                    |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|11 01 05 *|acidi di decappaggio          +-------------------------+
|          |                              |lettere c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|11 01 06 *|acidi non specificati         +-------------------------+
|          |altrimenti                    |lettere c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a                |
|11 01 07 *|basi di decappaggio           +-------------------------+
|          |                              |lettere c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|11 01 11 *|soluzioni acquose di lavaggio,|                         |
|          |contenenti sostanze pericolose|lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |soluzioni acquose di lavaggio,|                         |
|11 01 12  |diverse da quelle di cui alla |lettera a                |
|          |voce 10 01 11                 |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|12 03 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |oli minerali per macchinari,  |                         |
|12 01 06 *|contenenti alogeni (eccetto   |lettera a)               |
|          |emulsioni e soluzioni)        |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |oli minerali per macchinari,  |                         |
|12 01 07 *|non contenenti alogeni        |lettera a)               |
|          |(eccetto emulsioni e          |lettera b)               |
|          |soluzioni)                    |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|12 01 10 *|oli sintetici per macchinari  |lettera a)               |
|          |                              |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|          |oli per circuiti idraulici    +-------------------------+
|13 01 01 *|contenenti PCB                |lettera b)               |
|          |                              +-------------------------+
|          |                              |lettera h)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 04 *|emulsioni clorurate           +-------------------------+
|          |                              |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 05 *|emulsioni non clorurate       +-------------------------+
|          |                              |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 09 *|oli minerali per circuiti     +-------------------------+
|          |idraulici, clorurati          |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 10 *|oli minerali per circuiti     +-------------------------+
|          |idraulici, non clorurati      |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 11 *|oli sintetici per circuiti    +-------------------------+
|          |idraulici                     |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 12 *|oli per circuiti idraulici,   +-------------------------+
|          |facilmente biodegradabili     |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 01 13 *|altri oli per circuiti        +-------------------------+
|          |idraulici                     |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |scarti di olio minerale per   |lettera a)               |
|13 02 04 *|motori, ingranaggi e          +-------------------------+
|          |lubrificazione, clorurati     |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |scarti di olio minerale per   |lettera a)               |
|13 02 05 *|motori, ingranaggi e          +-------------------------+
|          |lubrificazione, non clorurati |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |scarti di olio sintetico per  |lettera a)               |
|13 02 06 *|motori, ingranaggi e          +-------------------------+
|          |lubrificazione                |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |olio per motori, ingranaggi   |lettera a)               |
|13 02 07 *|e lubrificazione, facilmente  +-------------------------+
|          |biodegradabile                |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 02 08 *|altri oli per motori,         +-------------------------+
|          |ingranaggi e lubrificazione   |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|          |oli isolanti e                +-------------------------+
|13 03 01 *|termoconduttori,              |lettera b)               |
|          |contenenti PCB                +-------------------------+
|          |                              |lettera h)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |oli minerali isolanti e       |                         |
|13 03 06 *|termoconduttori clorurati,    |lettera a)               |
|          |diversi da quelli di cui alla +-------------------------+
|          |voce 13 03 01                 |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 03 07 *|oli minerali isolanti e       +-------------------------+
|          |termoconduttori non clorurati |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 03 08 *|oli sintetici isolanti e      +-------------------------+
|          |termoconduttori               |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |oli isolanti e                |lettera a)               |
|13 03 09 *|termoconduttori, facilmente   +-------------------------+
|          |biodegradabili                |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 03 10 *|altri oli isolanti e          +-------------------------+
|          |termoconduttori               |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 04 01 *|oli di sentina della          +-------------------------+
|          |navigazione interna           |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 04 02 *|oli di sentina delle fognature+-------------------------+
|          |dei moli                      |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 04 03 *|altri oli di sentina della    +-------------------------+
|          |navigazione                   |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 05 06 *|oli prodotti dalla separazione+-------------------------+
|          |olio/acqua                    |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |lettera a)               |
|13 05 07 *|acque oleose prodotte dalla   +-------------------------+
|          |separazione olio/acqua        |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|13 07 01 *|olio combustibile e carburante|lettera a)               |
|          |diesel                        |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|13 07 02 *|petrolio                      |lettera a)               |
|          |                              |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|13 07 03 *|altri carburanti (comprese le |lettera a)               |
|          |miscele)                      |lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|14 06 01 *|clorofluorocarburi, HCFC, HFC |Lettera l)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|14 06 02 *|altri solventi e miscele di   |                         |
|          |solventi, alogenati           |lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|14 06 03 *|altri solventi e miscele di   |                         |
|          |solventi                      |lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |Lettera m), pneumatici   |
|          |                              |interi fuori uso a       |
|          |                              |partire dal 16 luglio    |
|          |                              |2003, ad esclusione dei  |
|          |                              |pneumatici usati come    |
|          |                              |materiale di ingegneria, |
|16 01 03  |pneumatici fuori uso          |ed i pneumatici fuori uso|
|          |                              |triturati a partire da   |
|          |                              |tre anni da tale data,   |
|          |                              |esclusi in entrambi i    |
|          |                              |casi quelli per          |
|          |                              |biciclette e quelli con  |
|          |                              |un diametro esterno      |
|          |                              |superiore a 1.400 mm     |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 09 *|componenti contenenti PCB     |Lettera h)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 10 *|componenti esplosivi (ad      |                         |
|          |esempio "air bag")            |Lettera b (HP1)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 13 *|liquidi per freni             |lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 14 *|liquidi antigelo contenenti   |                         |
|          |sostanze pericolose           |lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |liquidi antigelo diversi da   |                         |
|16 01 15  |quelli di cui alla voce       |lettera a)               |
|          |16 01 14                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 02 09 *|trasformatori e condensatori  |                         |
|          |contenenti PCB                |Lettera h)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |apparecchiature fuori uso     |                         |
|          |contenenti PCB o da essi      |                         |
|16 02 10 *|contaminate, diverse da quelle|Lettera h)               |
|          |di cui alla voce 16 02 09     |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |apparecchiature fuori uso,    |                         |
|16 02 11 *|contenenti clorofluorocarburi,|Lettera l)               |
|          |HCFC, HFC                     |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 04 01 *|munizioni di scarto           |Lettera b (HP1)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 04 02 *|fuochi artificiali di scarto  |Lettera b (HP1)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 04 03 *|altri esplosivi di scarto     |Lettera b (HP1)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |gas in contenitori a pressione|                         |
|16 05 04 *|(compresi gli halon),         |Lettera b                |
|          |contenenti sostanze pericolose|                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |gas in contenitori a          |                         |
|16 05 05  |pressione, diversi da quelli  |Lettera b                |
|          |di cui alla voce 16 05 04     |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |sostanze chimiche di          |                         |
|          |laboratorio contenenti o      |                         |
|          |costituite da sostanze        |                         |
|16 05 06 *|pericolose, comprese le       |Lettera f)               |
|          |miscele di sostanze chimiche  |                         |
|          |di laboratorio                |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 08 05 *|catalizzatori esauriti        |                         |
|          |contenenti acido fosforico    |lettere c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 08 06 *|liquidi esauriti usati come   |                         |
|          |catalizzatori                 |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 09 01 *|permanganati, ad esempio      |                         |
|          |permanganato di potassio      |Lettera b (HP2)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |cromati, ad esempio cromato di|                         |
|16 09 02 *|potassio, dicromato di        |Lettera b (HP2)          |
|          |potassio o di sodio           |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 09 03 *|perossidi, ad esempio         |                         |
|          |perossido d'idrogeno          |Lettera b (HP2)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 09 04 *|sostanze ossidanti non        |                         |
|          |specificate altrimenti        |Lettera b (HP2)          |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 10 01 *|soluzioni acquose di scarto,  |                         |
|          |contenenti sostanze pericolose|lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |soluzioni acquose di scarto,  |                         |
|16 10 02  |diverse da quelle di cui alla |lettera a)               |
|          |voce 16 10 01                 |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 10 03 *|concentrati acquosi,          |                         |
|          |contenenti sostanze pericolose|lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |concentrati acquosi, diversi  |                         |
|16 10 04  |da quelli di cui alla voce    |lettera a)               |
|          |16 10 03                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti dell'attivita' di     |                         |
|          |costruzione e demolizione,    |                         |
|          |contenenti PCB (ad esempio    |                         |
|          |sigillanti contenenti PCB,    |                         |
|17 09 02 *|pavimentazioni a base di      |Lettera h)               |
|          |resina contenenti PCB,        |                         |
|          |elementi stagni in vetro      |                         |
|          |contenenti PCB, condensatori  |                         |
|          |contenenti PCB)               |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti che devono essere     |                         |
|          |raccolti e smaltiti applicando|                         |
|18 01 03 *|precauzioni particolari per   |Lettera e)               |
|          |evitare infezioni             |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 01 06 *|sostanze chimiche pericolose o|                         |
|          |contenenti sostanze pericolose|Lettera f)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 01 08 *|medicinali citotossici e      |                         |
|          |citostatici                   |Lettera e)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti che devono essere     |                         |
|          |raccolti e smaltiti applicando|                         |
|18 02 02 *|precauzioni particolari per   |Lettera e)               |
|          |evitare infezioni             |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 02 05 *|sostanze chimiche pericolose o|                         |
|          |contenenti sostanze pericolose|Lettera f)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 02 07 *|medicinali citotossici e      |                         |
|          |citostatici                   |Lettera e)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti liquidi acquosi       |                         |
|          |prodotti dal trattamento dei  |                         |
|19 01 06 *|fumi e di altri rifiuti       |lettera a)               |
|          |liquidi acquosi               |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |                              |Lettera a);              |
|19 02 08 *|rifiuti combustibili liquidi, +-------------------------+
|          |contenenti sostanze pericolose|lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 02 09 *|rifiuti combustibili solidi,  |                         |
|          |contenenti sostanze pericolose|lettera b)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti combustibili, diversi |                         |
|19 02 10  |da quelli di cui alle voci    |lettera b)               |
|          |19 02 08 e 19 02 09           |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti liquidi acquosi       |                         |
|19 04 04  |prodotti dalla tempra di      |lettera a)               |
|          |rifiuti vetrificati           |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 06 03  |liquidi prodotti dal          |                         |
|          |trattamento anaerobico di     |Lettera a);              |
|          |rifiuti urbani                |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |liquidi prodotti dal          |                         |
|          |trattamento anaerobico di     |                         |
|19 06 05  |rifiuti di origine animale o  |Lettera a);              |
|          |vegetale                      |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 07 02 *|percolato di discarica,       |                         |
|          |contenente sostanze pericolose|lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |percolato di discarica,       |                         |
|19 07 03  |diverso da quello di cui alla |lettera a)               |
|          |voce 19 07 02                 |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 11 02 *|catrami acidi                 |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 11 03 *|rifiuti liquidi acquosi       |lettera a                |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|          |rifiuti prodotti dalla        |lettera b)               |
|19 11 04 *|purificazione di carburanti   +-------------------------+
|          |tramite basi                  |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 13 07 *|rifiuti liquidi acquosi e     |lettera a                |
|          |concentrati acquosi prodotti  |                         |
|          |dalle operazioni di           |                         |
|          |risanamento delle acque di    |                         |
|          |falda, contenenti sostanze    |                         |
|          |pericolose                    |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 13 08  |rifiuti liquidi acquosi e     |lettera a                |
|          |concentrati acquosi prodotti  |                         |
|          |dalle operazioni di           |                         |
|          |risanamento delle acque di    |                         |
|          |falda, diversi da quelli di   |                         |
|          |cui alla voce 19 13 07        |                         |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 13 *|solventi                      |lettera a)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 14 *|acidi                         |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 15 *|sostanze alcaline             |lettera c/d              |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 19 *|pesticidi                     |Lettera g)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 31 *|medicinali citotossici e      |                         |
|          |citostatici                   |Lettera g)               |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|Tale elenco e' stato stilato unicamente sulla base della           |
|descrizione riportata, per ciascun codice, dalla decisione         |
|2000/532/CE.                                                       |
+-------------------------------------------------------------------+))
    
    

                                                         ((ALLEGATO 4

                                                   (Articolo 7-quater)


Paragrafo 1 Discariche per rifiuti inerti
Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica
per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
|========|============================|=============================|
| Codice |         Descrizione        |         Restrizioni         |
|========|============================|=============================|
|10 11 03|Scarti di materiali in fibra|Solo se privi di leganti     |
|        |a base di vetro (**)        |organici                     |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|15 01 07|Imballaggi in vetro         |                             |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 01|Cemento                     |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |                            |nati da costruzione e demoli-|
|        |                            |zione (*)                    |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 02|Mattoni                     |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |                            |nati da costruzione e demoli-|
|        |                            |zione (*)                    |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 03|Mattonelle e ceramiche      |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |                            |nati da costruzione e demoli-|
|        |                            |zione (*)                    |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 07|Miscugli di cemento,        |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |mattoni, mattonelle e cera- |nati da costruzione e demoli-|
|        |miche                       |zione (*)                    |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 02 02|Vetro                       |                             |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 05 04|Terra e rocce (***)         |Esclusi i primi 30 cm di     |
|        |                            |suolo, la torba e purche' non|
|        |                            |provenienti da siti contami- |
|        |                            |nati                         |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|19 12 05|Vetro                       |                             |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|20 01 02|Vetro                       |Solamente vetro raccolto     |
|        |                            |separatamente                |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|20 02 02|Terra e roccia              |Solo rifiuti di giardini e   |
|        |                            |parchi; eccetto terra vegeta-|
|        |                            |le e torba                   |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|(*) Rifiuti contenenti una percentuale bassa di metalli, plastica, |
|terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui |
|al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.        |
|                                                                   |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |
|provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose      |
|inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi|
|adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello         |
|stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze perico- |
|lose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la      |
|costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.    |
|                                                                   |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |
|provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con         |
|materiali contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.    |
|                                                                   |
|(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.               |
|                                                                   |
|(***), Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413.                  |
|-------------------------------------------------------------------|


Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in
discariche per rifiuti inerti
|==================|================================================|
|    Parametro     |               L/S=10 l/kg mg/l                 |
|==================|================================================|
|       As         |                     0,05                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ba         |                     2                          |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cd         |                     0,004                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cr totale  |                     0,05                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cu         |                     0,2                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Hg         |                     0,001                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Mo         |                     0,05                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ni         |                     0,04                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Pb         |                     0,05                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Sb         |                     0,006                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Se         |                     0,01                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Zn         |                     0,4                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|     Cloruri      |                     80                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|     Fluoruri     |                     1                          |
|------------------|------------------------------------------------|
|     Solfati      |                     100                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|   Indice Fenolo  |                     0,1                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|      DOC (*)     |                     50                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|      TDS (**)    |                     400                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati    |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai   |
|test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH  |
|compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati       |
|conformi ai criteri di ammissibilita' per il carbonio organico     |
|disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l. (**)     |
|E' possibile scegliere in fase di autorizzazione, su richiesta del |
|gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali)  |
|oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.                   |
|-------------------------------------------------------------------|


TABELLA 3
Limiti di accettabilita' per PCB, PCDD E PCDF in discariche
per rifiuti inerti
|==================|================================================|
|    Parametro     |                 Valore mg/kg                   |
|==================|================================================|
|       PCB        |                       1                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|    PCDD/PCDF*    |                    0.0001                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui   |
|alla tabella 1 dell'Allegato P                                     |
|-------------------------------------------------------------------|


Tabella 4
Limiti di accettabilita' per i composti organici in discariche
per rifiuti inerti
|==================|================================================|
|    Parametro     |                 Valore mg/kg                   |
|==================|================================================|
|     TOC (*)      |                   30.000 (*)                   |
|------------------|------------------------------------------------|
|     BTEX         |                      6                         |
|------------------|------------------------------------------------|
| Olio minerale    |                     500                        |
|(da C10 a C40)    |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Per i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore  |
|limite piu' elevato, purche' non si superi il valore di 500 mg/kg  |
|per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).                  |
|-------------------------------------------------------------------|


Paragrafo 2 Discariche per rifiuti non pericolosi
Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
|    Parametro     |                L/S=10 l/kg (mg/l)              |
|==================|================================================|
|       As         |                      0,2                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ba         |                      10                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cd         |                      0,1                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cr totale  |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cu         |                      5                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Hg         |                      0,02                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Mo         |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ni         |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Pb         |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Sb         |                      0,07                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Se         |                      0,05                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Zn         |                      5                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cloruri    |                      2.500                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Fluoruri   |                      15                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Solfati    |                      5.000                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|       DOC (*)(**)|                      100                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       TDS (***)  |                      10.000                    |
|------------------|------------------------------------------------|


(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica
alle seguenti tipologie di rifiuti:

a. fanghi  prodotti  dal  trattamento  e  dalla  preparazione  di
alimenti individuati  dai  codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti
020301, 020305, 020403, 020502,  020603,  020705,  fanghi  e  rifiuti
derivanti dalla produzione e  dalla  lavorazione  di  polpa  carta  e
cartone (codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  030301,  030302,
030305, 030307, 030308, 030309,  030310,  030311  e  030399),  fanghi
delle fosse settiche (200304),  purche'  trattati  mediante  processi
idonei a  ridurne  in  modo  consistente  il  contenuto  di  sostanze
organiche;
b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei  rifiuti
040106, 040107,  040220,  050110,  050113,  070112,  070212,  070312,
070412, 070512,  070612,  070712,  170506,  190812,  190814,  190902,
190903, 191304, 191306, purche' trattati mediante processi  idonei  a
ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
c. rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque  reflue  urbane
individuati dai codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  190801  e
190802;
d. rifiuti della pulizia delle fognature 200306;
e.  rifiuti  prodotti  dalla  pulizia  di  camini   e   ciminiere
individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
f.  rifiuti  derivanti  dal  trattamento  meccanico  (ad  esempio
selezione) individuati dal codice 191212;
g.  rifiuti  derivanti  dal  trattamento  biologico  dei  rifiuti
urbani, individuati dai  codici  190501,  190503,  190604  e  190606,
purche'  sia  garantita  la  conformita'  con  quanto  previsto   dai
Programmi regionali di cui all'articolo  5  del  presente  decreto  e
presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato
secondo la norma UNI/TS11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.
h. fanghi prodotti dal  trattamento  delle  acque  reflue  urbane
(codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) purche' presentino un
valore di IRDP non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino  i  valori  riportati
per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test,
con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti  possono  essere   considerati   conformi   ai   criteri   di
ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il  risultato
della prova non supera 100 mg/l.
(***)E' possibile  scegliere  da  parte  del  gestore  in  fase  di
caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi  del  valore
del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i  solfati  e
per i cloruri.


Tabella 5-bis
Limiti di accettabilita' dei rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
|    Parametro     |                     Valore                     |
|==================|================================================|
|    PCB**         |                    10 mg/kg                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|    PCDD/PCDF* ** |                    0,002 mg/kg                 |
|------------------|------------------------------------------------|
|    Sostanza secca|                    ≥25%                  |
|------------------|------------------------------------------------|
|*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui   |
|alla tabella 1 dell'Allegato P                                     |
|** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF|
|si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV     |
|al Regolamento 2019/1021.                                          |
|-------------------------------------------------------------------|


Tabella 5a Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche
per rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
|    Parametro     |                L/S=10 l/kg (mg/l)              |
|==================|================================================|
|        As        |                       0,2                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Ba        |                       10                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Cd        |                       0,1                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Cr totale |                       1                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Cu        |                       5                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Hg        |                       0,02                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Mo        |                       1                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Ni        |                       1                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Pb        |                       1                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Sb        |                       0,07                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Se        |                       0,05                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Zn        |                       5                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Cloruri   |                       1.500                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Fluoruri  |                       15                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|        Solfati   |                       2.000                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|        DOC (*)   |                       80                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|        TDS (**)  |                       6.000                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati    |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a    |
|test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 |
|e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di |
|ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato  |
|della prova non supera 80 mg/l.                                    |
|(**)E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di         |
|caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore|
|del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati  |
|e per i cloruri.                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|


TABELLA 5a bis
Limiti di accettabilita' dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi
in discariche per rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
|    Parametro     |                     Valore                     |
|==================|================================================|
|  Sostanza secca  |                      ≥25%                |
|------------------|------------------------------------------------|
|  Toc             |                        5%                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|  PH              |                      ≥6                  |
|------------------|------------------------------------------------|


Paragrafo 3 Discariche per rifiuti pericolosi
Tabella6 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti pericolosi
|==================|================================================|
|    Parametro     |                L/S=10 l/kg  mg/l               |
|==================|================================================|
|       As         |                       2,5                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ba         |                       30                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cd         |                       0,5                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cr totale  |                       7                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cu         |                       10                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Hg         |                       0,2                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Mo         |                       3                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ni         |                       4                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Pb         |                       5                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Sb         |                       0,5                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Se         |                       0,7                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Zn         |                       20                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cloruri    |                       2.500                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Fluoruri   |                       50                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Solfati    |                       5.000                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|       DOC (*)    |                       100                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       TDS (**)   |                       10.000                   |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati    |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a    |
|test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 |
|e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di |
|ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato  |
|della prova non supera 100 mg/l.                                   |
|(**)(**) E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di    |
|caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore|
|del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati  |
|e per i cloruri.                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|


TABELLA 6 bis
Limiti di accettabilita' in discariche per rifiuti pericolosi
|==================|================================================|
|    Parametro     |                     Valore                     |
|==================|================================================|
|  PCB**           |                    50 mg/kg                    |
|------------------|------------------------------------------------|
|  PCDD/PCDF* **   |                    0,01 mg/kg                  |
|------------------|------------------------------------------------|
|  Sostanza secca  |                    ≥25%                  |
|------------------|------------------------------------------------|
|  TOC             |                         6%                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui   |
|alla tabella 1 dell'Allegato P                                     |
|** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF|
|si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del |
|Regolamento (CE) 850/2004, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,|
|paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento.                  |
|-------------------------------------------------------------------|

    
  Paragrafo 4 Criteri di ammissibilita'  dei  rifiuti  di  amianto  o
contenenti amianto 
 
  I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere  conferiti
nelle seguenti tipologie di discarica: 
 
    a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata  di  cella
dedicata; 
    b) discarica per rifiuti non pericolosi,  dedicata  o  dotata  di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal  codice  dell'elenco
europeo dei rifiuti 17 06 05; 
    per le altre tipologie di  rifiuti  contenenti  amianto,  purche'
sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto  dal
decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori  conformi
alla tabella 7, verificati con periodicita' stabilita  dall'autorita'
competente  presso  l'impianto  di  trattamento  Tale   processo   di
trattamento non e' necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in
origine caratteristiche conformi ai criteri di cui alla tabella 7. 
    

Tabella 7 Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti
non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati
|==================|================================================|
|    Parametro     |                     Valori                     |
|==================|================================================|
|   Contenuto di   |                       ≤ 30               |
|     amianto      |                                                |
|   (% in peso)    |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|   Densita'       |                       > 2                   |
| apparente (g/cm3)|                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|   Densita'       |                       > 50                  |
| relativa (%)     |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|Indice di rilascio|                       < 0,6                |
|------------------|------------------------------------------------|

    
  Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento  di  rifiuti
di amianto o contenenti amianto  nelle  discariche  individuate  alle
precedenti lettere a) e b),  devono  essere  rispettati  modalita'  e
criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure
di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di  amianto
indicate al successivo paragrafo 5. 
 
  Paragrafo 5 Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti  contenenti
amianto 
 
  Il  deposito  dei  rifiuti   contenenti   amianto   deve   avvenire
direttamente all'interno della discarica in  celle  appositamente  ed
esclusivamente dedicate e deve essere  effettuato  in  modo  tale  da
evitare la  frantumazione  dei  materiali.  Le  celle  devono  essere
coltivate ricorrendo a sistemi  che  prevedano  la  realizzazione  di
settori o trincee. Devono essere spaziate in modo  da  consentire  il
passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei  rifiuti
contenenti amianto. Per evitare la dispersione di fibre, la  zona  di
deposito   deve   essere   coperta   con    materiale    appropriato,
quotidianamente e prima di ogni operazione di  compattamento  e,  sei
rifiuti non sono imballati,  deve  essere  regolarmente  irrigata.  I
materiali impiegati per copertura giornalieradevono avere consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi  dei  materiali
da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la
dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno  20  cm  di
spessore. Nella  discarica  o  nell'area  non  devono  essere  svolte
attivita',  quali  le  perforazioni,  che   possono   provocare   una
dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una  mappa
indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto  all'interno
della discarica o dell'area. Nella destinazione d'uso dell'area  dopo
la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il  contatto
tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovra'  essere  operato
il recupero a verde dell'area di discarica,  che  non  dovra'  essere
interessata da opere di escavazione ancorche' superficiale. 
  Nella conduzione delle  discariche  dove  possono  essere  smaltiti
rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni  di  cui  al
titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)) 
                                                         ((Allegato 5 
 
                                                     (Articolo 7-bis) 
    1. Caratterizzazione di base 
    La caratterizzazione di base consiste nella determinazione  delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di  tutte  le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in  condizioni  di
sicurezza. 
    1. Scopi della caratterizzazione di base 
    La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi: 
      a) fornire le informazioni fondamentali in  merito  ai  rifiuti
(tipo e  origine,  composizione,  consistenza,  tendenza  a  produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); 
      b) fornire le  informazioni  fondamentali  per  comprendere  il
comportamento  dei  rifiuti  nelle  discariche   e   individuare   le
possibilita' di trattamento; 
      c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite; 
      d) individuare le variabili principali (parametri critici)  per
la verifica di conformita' di cui all'articolo 7-  ter  del  presente
decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i  test  relativi
(in modo da ridurre il numero dei componenti  da  misurare,  ma  solo
dopo verifica delle informazioni pertinenti). 
    Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono  stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base  e  i  risultati  delle
procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle  verifiche
di conformita'. 
    2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base 
    I requisiti fondamentali per la  caratterizzazione  di  base  dei
rifiuti sono i seguenti: 
      a) fonte ed origine dei rifiuti; 
      b) le informazioni sul  processo  che  ha  prodotto  i  rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); 
      c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che  giustifichi  la
non necessita' del trattamento; 
      d) i dati sulla composizione dei rifiuti  e  sul  comportamento
del percolato quando sia presente; 
      e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 
      f)  codice   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti   (decisione
2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni); 
      g)  per  i  rifiuti  pericolosi:  le  proprieta'  che   rendono
pericolosi i rifiuti,  a  norma  dell'allegato  III  della  direttiva
2008/98/CE, cosi' come sostituito  dall'allegato  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014; 
      h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti  non  rientrano
tra le esclusioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  del  presente
decreto; 
      i)  la  categoria  di  discarica  alla  quale  i  rifiuti  sono
ammissibili; 
      j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica; 
      k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti. 
    3. Caratterizzazioni analitiche 
    Per ottenere le informazioni di cui  al  precedente  punto  2  e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica.  Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere  nota  la  composizione  dei
rifiuti  o  deve  essere   determinata   mediante   caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per  determinare  le
tipologie di rifiuti devono sempre  comprendere  quelle  destinate  a
verificarne la conformita'. La determinazione  delle  caratteristiche
dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e  il
rapporto tra caratterizzazione dei  rifiuti  e  verifica  della  loro
conformita' dipendono dal tipo di rifiuti. 
    Ai fini della  caratterizzazione  analitica  si  individuano  due
tipologie di rifiuti: 
      a)  rifiuti  regolarmente  generati  nel  corso  dello   stesso
processo; 
      b) rifiuti non generati regolarmente. 
    Le  caratterizzazioni  descritte  alle  lettere  a)  e  b)  danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e'  possibile  inoltre  fornire  informazioni  descrittive  (come  ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani). 
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo. 
    I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello  stesso  processo,  durante  il
quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben  noti
e le materie coinvolte nel processo e il  processo  stesso  sono  ben
definiti; il gestore dell'impianto  fornisce  tutte  le  informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando  intervengono
cambiamenti nel processo (in  particolare,  modifiche  dei  materiali
impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto.  I
rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e'  possibile
considerarli  come  un  flusso  unico  che  presenta  caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani). 
    Per l'individuazione dei rifiuti  generati  regolarmente,  devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e  in  particolare:  la  composizione  dei  singoli
rifiuti; la variabilita' delle  caratteristiche;  se  prescritto,  il
comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante  un  test
di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a
determinazioni analitiche periodiche. Se  i  rifiuti  derivano  dallo
stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un  numero
adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita'
delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata  la
caratterizzazione di base e  i  rifiuti  dovranno  essere  sottoposti
soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il  loro  processo
di produzione cambi in  maniera  significativa.  Per  i  rifiuti  che
derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto,  i  risultati
delle determinazioni  analitiche  potrebbero  evidenziare  variazioni
minime delle proprieta' dei rifiuti in  relazione  ai  valori  limite
corrispondenti. In tal modo risulta effettuata  la  caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica
di conformita', a meno che, il loro processo di produzione  cambi  in
maniera  significativa.  I  rifiuti  provenienti  da   impianti   che
effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di
trasferimento o da flussi misti  di  diversi  impianti  di  raccolta,
possono presentare caratteristiche estremamente variabili  e  occorre
tenerne conto per stabilire la tipologia di  appartenenza  (tipologia
a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello  stesso  processo  o
tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa
propendere verso la tipologia b. 
b) Rifiuti non generati regolarmente. 
    I rifiuti non generati  regolarmente  sono  quelli  non  generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso  impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato.  In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche  di  ciascun
lotto e la loro  caratterizzazione  di  base  deve  tener  conto  dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per  tali  rifiuti,  devono
essere determinate le caratteristiche di ogni  lotto;  pertanto,  non
deve essere effettuata la verifica di conformita'. 
    4.  Casi  in  cui  non  sono  necessarie   le   caratterizzazioni
analitiche 
    Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e
a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c),
ai fini della caratterizzazione  di  base,  non  sono  necessarie  le
determinazioni analitiche di cui al punto  3  del  presente  allegato
qualora: i rifiuti siano elencati in una lista  positiva,;  tutte  le
informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note  e
ritenute  idonee  dall'autorita'   territorialmente   competente   al
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  10  del  presente
decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i  quali  non  risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi.  In  questo  caso,  il  detentore  dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui  i  rifiuti,  non  sottoposti  a  caratterizzazioni
analitiche,  sono  ammissibili  ad  una  determinata   categoria   di
discarica)). 
                                                        (( Allegato 6 
 
                                                         (Articolo 7) 
 
                 Campionamento e analisi dei rifiuti 
 
    Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche   per   la
caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di   conformita'   sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della  discarica,  da   persone   ed   istituzioni   indipendenti   e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata  esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e  un  efficace  sistema  di
controllo  della  qualita'.  Il  campionamento  e  le  determinazioni
analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o  dai
gestori qualora essi abbiano costituito  un  appropriato  sistema  di
garanzia   della   qualita',   compreso   un   controllo    periodico
indipendente. 
    1.  Metodo  di  campionamento  ed  analisi  del  rifiuto   urbano
biodegradabile 
    Il campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre  alla
successiva  analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto   della
composizione merceologica, secondo  il  metodo  di  campionamento  ed
analisi Irsa, Cnr, Norma CII-Uni 9246. 
    2. Analisi degli  eluati  e  dei  rifiuti  Il  campionamento  dei
rifiuti ai fini  della  loro  caratterizzazione  chimico-fisica  deve
essere  effettuato   in   modo   tale   da   ottenere   un   campione
rappresentativo secondo i criteri,  le  procedure,  i  metodi  e  gli
standard di cui alla norma Uni  10802  «Rifiuti  liquidi,  granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e  preparazione  ed  analisi
degli eluati» e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002. Le  prove  di
eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2,  5,
5a e 6 dell'Allegato 4 sono effettuate secondo  le  metodiche  per  i
rifiuti monolitici e granulari  di  cui  alla  Norma  Uni  10802.  La
valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi (Anc), e'
effettuata secondo le metodiche  Cen/Ts  14997  o  Cen/Ts  14429.  La
determinazione degli  analiti  negli  eluati  e'  effettuata  secondo
quanto previsto dalla norma Uni 10802. Per la determinazione del  Doc
si applica la norma Uni En 1484.  I  risultati  delle  analisi  degli
eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si
applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale
valore di concentrazione, effettuando i test di cessione  secondo  le
metodiche di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato espresso
in  mg/kg  di  sostanza  secca  diviso  per   un   fattore   10.   La
determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma  C10-C40  e'
effettuata secondo la norma Uni  En  14039.  Per  la  digestione  dei
rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme  Uni
En 13656 e Uni En 13657. La determinazione del Toc  nel  rifiuto  tal
quale e' effettuata secondo la norma Uni En 13137. Il  calcolo  della
sostanza secca e' effettuato secondo  la  norma  Uni  En  14346.  Per
determinare se un rifiuto si trova nello stato solido  o  liquido  si
applica  il  procedimento  riportato  nella  norma  Uni   10802.   La
determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario:  28,
52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153,  170,  177,  180,
183, 187; congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77,  81,
105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.  Le  determinazioni
analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle
norme  sopra  riportate  devono  essere  effettuate  secondo   metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. 
    3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto 
    Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue. 
    3.1 Analisi del rifiuto 
    Il  contenuto  di  amianto  in  peso  deve   essere   determinato
analiticamente   utilizzando   una   delle    metodiche    analitiche
quantitative previste dal decreto ministeriale 6 settembre  1994  del
Ministro della sanita', la percentuale in peso di  amianto  presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al  valore  del  rifiuto
iniziale. La densita' apparente e'  determinata  secondo  le  normali
procedure  di  laboratorio  standardizzate,  con   utilizzazione   di
specifica  strumentazione  (bilancia  idrostatica,  picnometro).   La
densita' assoluta e' determinata come  media  pesata  delle  densita'
assolute  dei  singoli  componenti  utilizzati  nelle  operazioni  di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti  nel  materiale
finale. La densita'  relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la
densita' apparente e la densita' assoluta. L'indice di rilascio  I.R.
e' definito come:  I.R.  =  frazione  ponderale  di  amianto/densita'
relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la %  in  peso  di
amianto/100). L'indice di rilascio deve essere misurato  sul  rifiuto
trattato,  dopo  che  esso  ha  acquisito   le   caratteristiche   di
compattezza e solidita'. La prova deve essere eseguita  su  campioni,
privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo  non
inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve  essere
eseguita secondo le modalita' indicate nel piano  di  sorveglianza  e
controllo. 
    3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto 
    Vanno adottate le tecniche analitiche di  microscopia  ottica  in
contrasto di fase (Mofc); per  la  valutazione  dei  risultati  delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati
nel  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  del  Ministro   della
sanita'.)) 
                                                         ((ALLEGATO 7 
                                                  (Articolo 7-sexies) 
 
 
  Informazioni relative ai rifiuti che devono  essere  incluse  nella
domanda di autorizzazione per  le  sottocategorie  di  discariche  di
rifiuti non pericolosi 
 
  7.1 Al fine  della  effettuazione  della  valutazione  di  rischio,
devono  essere  allegati  alla  domanda  di  autorizzazione  di   una
sottocategoria di discarica i documenti previsti dall'art.  8  ed  in
particolare la descrizione dei tipi e  dei  quantitativi  totali  dei
rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica. 
  La tipologia di sottocategoria di cui all'art  7-  sexies  comma  1
lettere a), b) o c) deve essere ben individuata in fase  di  rilascio
dell'autorizzazione, sara' pertanto necessario che nella domanda  sia
presente,  oltre  alla  esatta  indicazione  dei   codici   EER   che
identificano i rifiuti, anche la natura degli stessi: se si tratta di
rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o  biodegradabile,  di
rifiuti  organici  e  se  sono  stati  sottoposti  ad  un   eventuale
trattamento preliminare allo smaltimento. Una volta  individuati,  in
base alla valutazione di rischio descritta nel successivo punto  7.2,
i criteri di ammissibilita'  specifici  per  i  rifiuti  considerati,
tenendo conto della valutazione di rischio e dell'idoneita' del sito,
dovranno essere attuate tutte le procedure di ammissione dei  rifiuti
previste dalla norma e in particolare dovra'  essere  presentata  dal
produttore/detentore la  documentazione  attestante  che  il  rifiuto
conforme ai criteri di ammissibilita' della specifica sottocategoria. 
  Anche in questo caso il gestore dell'impianto dovra' effettuare  la
verifica di conformita' e l'ispezione visiva e,  in  generale,  tutti
gli  adempimenti  previsti.  La  mancata   conformita'   ai   criteri
individuati comporta, comunque, l'inammissibilita' dei  rifiuti  alla
sottocategoria di discarica per non pericolosi. Analogamente a quanto
stabilito  per  le  procedure  tradizionali  di  autorizzazione,   la
caratterizzazione di base deve essere  effettuata  in  corrispondenza
del primo conferimento e ripetuta ad  ogni  variazione  significativa
del processo che origina i rifiuti  e,  comunque,  almeno  una  volta
l'anno. 
 
  7.2 Valutazione del rischio 
 
  L'analisi di rischio  non  si  limita  alla  mera  applicazione  di
modelli e formule per la stima delle emissioni e di  valutazione  dei
potenziali impatti sui  recettori,  ma  consiste  in  un  insieme  di
valutazioni   tecniche   che,   a   partire   dalle   caratteristiche
chimico-fisiche  e  merceologiche  dei  rifiuti  da  ammettere   allo
smaltimento in discarica, consentano di stabilire: 
    - idoneita' del sito 
    -  caratteristiche,  possibili  effetti  sulle  emissioni   della
discarica in termini di produzione di biogas e percolato 
    - idoneita' dei presidi ambientali della discarica 
    - idoneita' delle modalita' gestionali della discarica. 
 
  Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria 
 
  La caratterizzazione delle  principali  emissioni  della  discarica
(percolato e  biogas)  legate  alle  specifiche  caratteristiche  dei
rifiuti da smaltire  deve  basarsi  su  dati  ricavati  dalle  misure
eseguite nell'ambito dell'esecuzione  del  Piano  di  monitoraggio  e
controllo o, nel caso di nuove discariche, su dati di letteratura.  I
parametri  da  prendere  prioritariamente  in  considerazione  devono
essere  quelli  oggetto  delle  deroghe  richieste   ai   limiti   di
ammissibilita' contenute nell'atto autorizzativo  e  quelli  ad  essi
correlati utilizzati nella valutazione di rischio. 
  Nel  caso  delle  discariche  esistenti   da   riclassificare,   la
valutazione potra' essere effettuata anche su specifici  lotti  della
discarica ritenuti significativi ai fini della  caratterizzazione  di
percolato e biogas, in  quanto  rappresentativi  delle  tipologie  di
rifiuti per le quali sia piu' probabile il superamento dei limiti  di
ammissibilita'. 
  La valutazione dovra' essere limitata ai parametri per i quali  non
e' possibile il rispetto dei limiti di ammissibilita'  e  non  potra'
essere basata esclusivamente su elaborazioni modellistiche, ma dovra'
avere come riferimento: 
    • dati misurati (nel caso di discariche esistenti); 
    •  stime  indirette  condotte  a   partire   da   dati   misurati
rappresentativi di discariche caratterizzate da  analoghe  condizioni
di gestione e sito-specifiche (nel caso di nuove discariche)  o  dati
di letteratura 
    In  considerazione  della   necessita',   ,   di   accertare   le
caratteristiche del rifiuto in ingresso, e' preferibile  valutare  la
qualita'/quantita' delle emissioni attraverso test specifici (test di
lisciviazione) condotti su un numero di  campioni  che  possa  essere
rappresentativo dell'intero corpo rifiuti. 
  Calcolo del trasporto nelle sorgenti secondarie di contaminazione e
del rischio per i recettori ambientali ed umani 
 
  Una volta definite le caratteristiche della sorgente  primaria,  e'
possibile valutarne gli impatti potenziali  sullesorgenti  secondarie
di contaminazione (suolo, sottosuolo, acque  sotterranee)  attraverso
equazioni di tipoanalitico che tengano conto dell'attraversamento dei
sistemi barriera della discarica ed il rischio per le  risorseidriche
sotterranee (conformita'  al  Punto  di  Conformita',  POC)  e  umani
(operatori della discarica, residentioff-site). 
  La valutazione del rischio puo'  essere  limitata  al  calcolo  del
trasporto  nelle  matrici  ambientali  e  al  confrontoal  Punto   di
Conformita',  POC,  con  i  limiti  di   riferimento   (quelli   piu'
restrittivi riportati nella normativa vigentein tema di bonifiche  di
siti inquinati, di qualita' delle acque destinate al consumo umano  e
di qualitadell'aria). 
  Nello  specifico  il  POC  viene  posto  immediatamente  sotto   la
potenziale sorgente di contaminazione (discarica) lungo la verticale,
ovvero a distanza pari a 0 m dalla sorgente. Non vengono quindi presi
inconsiderazione eventuali fenomeni di dispersione  e  di  diluizione
della contaminazione connessi al trasporto  delle  acque  sotterranee
fino al POC. 
 
  Descrizione della procedura 
  La procedura consente di determinare la concentrazione  accettabile
in discarica (Cacc(discarica) ), pari alla concentrazione in deroga o 
a  quella  autorizzabile  per  la  sottocategoria,  a  partire  dalla
concentrazione accettabile nelle acque sotterranee, al di  sotto  del
corpo discarica, lungo la verticale, posta pari al  limite  normativo
inferiore o valore  di  fondo  accertato  dagli  Enti  di  Controllo,
attraverso il calcolo del Fattore di Lisciviazione (Leaching  Factor)
"LF". 
  Tale fattore rappresenta infatti il rapporto tra la  concentrazione
che si avra' in falda, Cacc(acquesott) e quella in uscita dalla 
sorgente-discarica Cacc(discarica) (espressa in mg/l di percolato). 
 
  Cacc(acquesott) = Cacc(discarica) • LF 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
    -  dell'attenuazione  che  subiscono  le   concentrazioni   delle
sostanze  di  interesse  nella  migrazione  verticale   nel   terreno
insaturo, per effetto di  fenomeni  di  adsorbimento  e  reazioni  di
sequestro chimico con i terreni. Come ipotesi conservativa il modello
SAM assume che la concentrazione iniziale del percolato  si  mantenga
costante per tutta la durata dell'esposizione. Il coefficiente SAM e'
dato dal seguente rapporto: 
 
            dd 
  SAM = ----------- 
            LGW 
 
  dd = e' la profondita' rispetto al p.c. dello  strato  impermeabile
di  fondo  (Punto  di  emissione   del   percolato)   (rif.   Criteri
Metodologici discariche); 
  LGW = e' la soggiacenza delle acque  di  prima  falda  rispetto  al
piano campagna. 
  Si sottolinea  che  il  SAM  e'  attivabile  quando  la  migrazione
verticale avviene nel suolo insaturo non contaminato,  pertanto  tale
coefficiente non e' utilizzabile nel caso di discariche sopraelevate. 
  - LDF e' il fattore di  diluizione  in  falda  (Leachate  Diluition
Factor), che dipende dal rapporto della portata diinfiltrazione e  la
portata di falda nella zona di miscelazione ed e' pari a: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
  °vgw  e'  la  velocita'  darciana  dell'acquifero,  calcolata  come
prodotto tra gradiente idraulico e conducibilita' idraulica,  secondo
la seguente equazione: 
 
  Vgw = K • i 
 
  °gw e' lo spessore della zona di miscelazione dell'acquifero,  puo'
essere calcolato  come  proposto  dalle  linee  guida  ISPRA  (pag.37
manuale "Criteri  metodologici  per  l'applicazione  dell'analisi  di
rischio ai siti contaminati"); 
  °°W e' pari alla dimensione della discarica in direzione ortogonale
al flusso di falda (in m); 
  °Lf e' il flusso di percolato uscente dalla  discarica  (in  m3/s),
calcolato mediante l'applicazione della seguente equazione: 
  °Lf = Ki *[(hPERC + di )/ di] * Af 
  Ove: 
  °Ki   e'   la   Conducibilita'   idraulica    dello    strato    di
impermeabilizzazione (esclusi teli HDPE) 
  °hperc: e' l'altezza del livello  di  percolato  al  di  sopra  del
pacchetto  impermeabile  di  e'   lo   spessore   dello   strato   di
impermeabilizzazione 
  °Af e' la superficie della discarica 
 
  Ai fini del calcolo di del fattore LDF, con particolare riferimento
alla stima del flusso di percolato in uscita dalla  discarica  e  del
flusso di falda, e' consentito l'utilizzo di modelli matematici e  di
formule  alternative  a  quelle  riportate  nel  presente   documento
(equazione 3) a condizione che risultino riconosciuti  e  validati  a
livello internazionale, previo assenso da parte degli  Enti  preposti
alla valutazione delle richieste di autorizzazione. 
  Ai fini dell'applicazione dell'equazione (1) per sostanze  che  non
presentano limiti di riferimento normativi o  per  le  quali  non  e'
stato stabilito dagli Enti di Controllo un valore di fondo si  dovra'
fare riferimento ai limiti proposti da ISS. Nel  caso  del  parametro
TDS si propone di utilizzare come riferimento il valore di  500  mg/l
proposto da US EPA, che considera il  parametro  TDS  come  secondary
drinking water standard (USEPA,  IRIS,  Integrated  Risk  Information
System). 
  Nel caso del parametro molibdeno si propone di utilizzare il limite
di 50 μ g/l previsto dalla normativa tedesca. 
  Nel  caso  del  parametro  DOC  si  propone  di   utilizzare   come
riferimento il rapporto tra COD nell'eluato (chemicaloxygendemand)  e
DOC (dissolvedorganic carbon) di 3, confermato da molteplici evidenze
sperimentali, e facendo riferimento al limite previsto per il COD per
le acque superficiali destinate a essere utilizzate per la produzione
di acqua potabile dopo i trattamenti appropriati (30 mg/l) )). 
                                                         ((Allegato 8 
 
                                                         (Articolo 7) 
 
Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario
               ai fini dello smaltimento in discarica 
 
    1. Rifiuti da raccolta differenziata 
    Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento il
rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER
200301  e  200399   (ad   eccezione   dei   rifiuti   da   esumazione
estumulazione) deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  seguenti
condizioni alternative: 
      a) a.1) sia stato conseguito  l'obiettivo  di  riduzione  della
frazione  di  rifiuto  urbano  biodegradabile  in  discarica  di  cui
all'art. 5 del  presente  decreto,  a.2)  sia  stata  conseguita  una
percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%  di  cui  la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione  organica  umida  e
della  carta  e  cartone;,  a.3)  il  rifiuto  presenta   un   valore
dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ; 
      b) b.1) sia stato conseguito  l'obiettivo  di  riduzione  della
frazione  di  rifiuto  urbano  biodegradabile  in  discarica  di  cui
all'art. 5 del presente decreto  ,  b.2)  sia  stata  conseguita  una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di  cui  la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione  organica  umida  e
della carta e cartone; b.3) il  contenuto  percentuale  di  materiale
organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare
allo smaltimento non sia superiore al 15%  (incluso  il  quantitativo
presente nel sottovaglio <20 mm.) 
    2. Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento
i  rifiuti  da  spazzamento  stradale   (codice   EER   200303)   che
prioritariamente devono essere  avviati  a  recupero  di  materia  e'
necessario che dalle analisi merceologiche risulti che  il  contenuto
percentuale di materiale organico putrescibile non sia  superiore  al
15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm.). 
    3.  Ai  fini  delle  analisi  merceologiche  sono  da  intendersi
materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili  da  cucina,
putrescibili da giardino  e  altre  frazioni  organiche  quali  carta
cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc. 
    4.  La  verifica   della   sussistenza   di   biodegrabilita'   e
putrescibilita' non significa che l'unico trattamento  attuabile  sia
rappresentato dalla stabilizzazione biologica, ma  semplicemente  che
un rifiuto avente tali caratteristiche non deve  essere  allocato  in
discarica, ma deve essere sottoposto ad  ulteriori  processi  che  ne
riducano la biodegradabilita' e la putrescibilita'. 
    2. Misurazione dell'IRDP 
    Ai fini della determinazione dell'IRDP, da  condursi  secondo  il
metodo A di cui alla Specifica  Tecnica  UNI/TS  11184,  puo'  essere
attuata una delle due sue seguenti procedure: 
      un campionamento ogni sei mesi. Il  valore  limite  si  intende
rispettato  nel  caso  in  cui  l'IRDP  risulti  inferiore  a   1.000
mgO2kgSV-1h-1, con un'analisi  di  conformita'  condotta  secondo  la
procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure 
      quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che
deve risultare inferiore a 1.000  mgO2kgSV-1h-1,  e'  calcolato  come
media dei 4 campioni, con una tolleranza  sul  singolo  campione  non
superiore al 20%. 
    3. Analisi Merceologiche 
    I campionamenti e la  preparazione  dei  campioni  sono  condotti
tenendo conto delle  procedure  riportate  nelle  norme  tecniche  di
riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI  9246  appendice  A  o
altre norme tecniche di riferimento. 
    La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico
putrescibile va effettuata tenendo  conto  delle  seguenti  frazioni:
putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali
carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Tale determinazione
e' valutata sulla  media  di  almeno  quattro  campioni  all'anno,  o
secondo le modalita' stabilite nel Piano di Monitoraggio e  Controllo
o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di  destino  del
rifiuto, in funzione delle diverse realta' territoriali. 
    Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN RIF
1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle  sigle  OR1,
OR2 e OR4.)) 

 


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