Gazzetta Ufficiale 6
marzo 2008, n. 56 - Suppl. Ordinario n. 54
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine
di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate
negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto
ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli
allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’ attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione
tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A
e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri
con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione
del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa
altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di
individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1
sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’
arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la
pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’
arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo
dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150
euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale
che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente nel
cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle
leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme
derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i
provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni
competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’ attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’
articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al
momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure
per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerità, l’ efficacia e l’ economicità nell’ azione amministrativa e
la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento,
vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che
riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli
stessi atti normativi.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi
comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai
princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera
c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con
le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’ articolo 1.
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all’
articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate
derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo,
qualora riferite all’ attuazione delle direttive di cui agli allegati A
e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono
attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi ed i
criteri di cui all’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di
settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite
dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti
nelle stesse materie.
2. Il termine di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio
2006, n. 29, per l’adozione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti
nella stessa materia, è prorogato al 30 giugno 2008.
3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o
nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
ART. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità,
di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in
posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si
applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno
maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di
esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea,
o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Nell’ambito del predetto contingente,
il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio
di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
b) all’ articolo 8, comma 5, l’ alinea è sostituito dal seguente: «Il
disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva,
aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;
c) dopo l’ articolo 11 è inserito il seguente:
«.ART.11-bis. – (Attuazione in via regolamentare di disposizioni
adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite
mediante decreto legislativo). – 1. Contestualmente o dopo l’entrata in
vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive
per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare
disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’
ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive
modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della
presente legge, con le procedure ivi previste»;
d) all’ articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è
posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un
decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al
parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni
relative a tali atti»;
e) dopo l’ articolo 16 è inserito il seguente:
«ART. 16-bis. – (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni
o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto
comunitario). – 1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure
d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli
altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura
necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta
esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo
1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri
sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti
dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11,
comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie
operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trentoe di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari
sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza
delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai
sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli
organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’ obbligato sia un soggetto equiparato
ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle
lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai
commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell’ economia e
delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti
degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. Il decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la
determinazione dell’ entità del credito dello Stato nonché l’indicazione
delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’ obbligato sia un
ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero
con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è
di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione
dell’ entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e
dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è
recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del
Ministero dell’ economia e delle finanze che costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
provvedimenti del Ministero dell’ economia e delle finanze in ragione
del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale
o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato
nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a
spese del Ministero dell’ economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’ articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000,
n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma».
2. I commi da 1213 a 1223 dell’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
ART. 7.
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
in materia di controlli e di frodi alimentari)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, è sostituito dai seguenti:
1-bis. L’ AGEA è l’ autorità nazionale responsabile delle misure
necessarie per assicurare l’osservanza delle normative comunitarie,
relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione
nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell’Agecontrol S.p.a.
L’AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione
vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può,
con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L’AGEA assume l’incarico di coordinamento delle attività dei
controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma
1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.» .
ART. 8.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19
giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)
1. In applicazione dell’ articolo 5 del regolamento (CE) n.
1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di
commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province
autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento
delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di
imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il
prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni
adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi
fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l’ indirizzo del
produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a
caratteri chiari e leggibili.
3. L’ autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere
dall’inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di
identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le
opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i
centri di imballaggio di propria competenza, l’elenco di cui al periodo
precedente, provvedendo di propria iniziativa all’inclusione dei centri
nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di
imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme
comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro
dell’autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall’
elenco di cui al comma 3.
5. I controlli di cui all’ articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006
sono svolti dall’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
6. Le sanzioni di cui all’articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n.419,
restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio
1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in
vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall’applicazione del
regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.
7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a
carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e
modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e
delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici
interessati all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti
provvedono ai rispettivi adempimenti nell’ ambito delle attuali
dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
ART. 9.
(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)
1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 20, comma 1, dopo le parole: « centri autorizzati di
assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di
assistenza agricola (CAA)»;
b) all’articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».
ART. 10.
(Modifica all’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive
modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in
applicazione di regolamenti comunitari)
1. All’articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e
successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «10 per cento».
ART. 11.
(Modifica all’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
1. All’ articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall’ articolo
8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «
compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti:
« fino a 50.000 euro;».
ART. 12.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla
immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati
pericolosi)
1. All’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso:
«articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il
sonno, il rilassamento, l’ igiene, il nutrimento e il succhiare dei
bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei
bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».
ART. 13.
(Modifica dell’articolo 2449 del codice civile)
1. L’ articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:
«ART. 2449. – (Società con partecipazione dello Stato o di enti
pubblici). – Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una
società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di
rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un
numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di
sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati
soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli
obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ ultimo esercizio della loro carica.
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro
carica.
Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le
disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di
amministrazione può altresì proporre all’ assemblea, che delibera con le
maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti
amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti
pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A
tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente
pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».
2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al
capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di
amministratori ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i
diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non
trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello
Stato o dell’ente pubblico, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma,
del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono
efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni
dell’articolo 2449, come sostituito dal comma 1.
ART. 14.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali di cui all’ articolo 2, previo parere dei
competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all’
articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per
evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con
particolare riferimento alla fase dell’importazione e dello stoccaggio,
anche mediante l’ adozione di etichettature che possano consentire la
tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.
ART. 15.
(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per
effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro con
tante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali di cui all’ articolo 2 nonché di
quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le
procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o più decreti
legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed
abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia
valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n.
1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in
uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni
integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2
e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n.
1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo;
b) mantenere l’ obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 1, comma
2, della legge 17 gennaio 2000, n.7, e dall’articolo 3 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n.227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l’obbligo di
dichiarazione disciplinato dall’articolo 3 del regolamento (CE) n.
1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni,
tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1889/ 2005 e le autorità di cui all’articolo 22
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e
di un Paese terzo e la Commissione;
d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’
economicità e l’ efficacia dell’ azione amministrativa e dei
procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a
seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili,
apportando le conseguenti modifiche alla fase dell’ accertamento e agli
adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l’ effettività dell’
obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti
dalla normativa vigente.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 16.
(Disposizioni concernenti l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un
sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all’articolo 1,
commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri,
dell’ economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari
regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti
organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un
decreto legislativo per l’ attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un
sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
per l’importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti
princìpi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate
per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione
vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure
amministrative e contabili finalizzate all’ attuazione del regolamento
(CE) n. 2173/2005;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le
sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i
soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell’ attuazione del
regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate
alla materia, anche al fine di assicurare l’accesso alle informazioni e
agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione dell’importo di una tassa e sua destinazione a
integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative
ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma
dell’ articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro
che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova
applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento
comunitario.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 2.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri,né minori entrate a carico della finanza pubblica.
ART. 17.
(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 273, è
sostituito dal seguente:
«ART.2. – (Periodo di applicazione). – 1. Le disposizioni di cui
all’articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla
direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica
la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul
valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e
di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici».
ART. 18.
(Delega al Governo per la modifica dell’articolo 3, comma 1, della legge
23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l’indebita
percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la
disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 23
dicembre 1986, n. 898, ai princìpi di proporzionalità della sanzione in
base alla gravità, entità e durata dell’inadempienza, in applicazione
del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre
2006, ed in particolare degli articoli
18 e 31.
ART. 19.
(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
1. All’articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a
destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il
luogo in cui sono stati messi in consumo, l’irregolarità o l’infrazione
si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla
riscossione dei diritti di accisa con l’ aliquota in vigore alla data di
spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità
dell’operazione ovvero la prova che l’irregolarità o l’infrazione è
stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga
fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione
o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata
commessa una irregolarità o un’infrazione».
ART. 20.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico navale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le disposizioni integrative ecorrettive del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le
disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o
abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi
comunitari.
2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all’ articolo 1,
commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui all’ articolo 2 della presente legge.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 21.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali di cui all’ articolo 2, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata
all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE
e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto
di procedura d’infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni
comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare
le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei
sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, in modo da adeguarli ai princìpi della parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 22.
(Disposizioni occorrenti per l’attuazione della direttiva
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalità di cui all’ articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare
organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del
20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito,
ed allo scopo di garantire l’ adeguata protezione della popolazione ai
sensi dell’ articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM,
90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni
ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e
controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a
garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate,
nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la
sicurezza dell’ ambiente, l’ adeguatezza delle condizioni di smaltimento
e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei
lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva
delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate
nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale
radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione
ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di
condizioni per l’autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre
al minimo l’impatto ambientale e sanitario del materiale e delle
spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso
di violazione delle disposizioni attuative della direttiva
2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia,
assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed
enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/
EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e
spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei
rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche
a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia
della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto
legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni
parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell’acquisizione del relativo parere.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 23.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE
del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni
nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)
1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini
di cui all’articolo 1, un decreto legislativo per l’attuazione della
direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla
costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle
modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché dei princìpi
indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di
capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura
dall’articolo 10-bis della direttiva 77/91/ CEE introdotto dalla
direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di
negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso
al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall’articolo
19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come
modificato dalla direttiva 2006/68/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei
capitali di rischio, della facoltà di cui all’articolo 19, paragrafo 1,
numero (i), della direttiva 77/ 91/CEE, confermando la durata massima di
diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui,
rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell’articolo 2357 del codice
civile;
d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o
forniscano garanzie per l’ acquisto di proprie azioni da parte di un
terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel
quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all’articolo
23, paragrafo 1, e all’articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come
modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui
all’articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando,
altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento di cui all’articolo 2501-bis del codice civile.
ART. 24.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica
le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per
l’attuazione dell’articolo 51 della direttiva 78/ 660/CEE, dell’articolo
37 della direttiva 83/ 349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica
le direttive 78/660/CEE e 83/ 349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto
compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche
apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte
IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i princìpi e i criteri
direttivi di seguito indicati:
a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il
bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione
continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della
direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l’idoneità professionale dei
revisori;
c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto
riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto
dell’esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione
di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della
responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione
del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell’esigenza di
contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della
revisione;
d) disciplina dell’albo dei revisori e del sistema pubblico di
vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli
efficacemente l’affidamento dei risparmiatori sulla revisione del
bilancio;
e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell’
applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione
prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e
nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione
del numero 13) dell’articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese
di investimento;
f) previsione, nell’introduzione del comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile, di cui all’ articolo 41 della direttiva
2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per
quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;
g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio
sindacale;
h) previsione dell’applicazione obbligatoria di princìpi internazionali
di revisione,previa loro adozione da parte della Unione europea;
i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in
modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.
2. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare
oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
ART. 25.
(Deleghe al Governo per il completamento dell’attuazione delle direttive
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, nonché per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione)
1. Al fine di completare l’ adeguamento dell’ordinamento italiano
alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società
nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003,
che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/
CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di
società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per
le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia,
previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell’
articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall’articolo 1, comma 5,
uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e i criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, nonché secondo gli ulteriori princìpi e
criteri di seguito indicati:
a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla
alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali
compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando
un congruo periodo interinale per l’ adeguamento;
b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto
delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto
finanziario) e loro disciplina;
c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione
tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del
contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva
la completezza e l’analiticità dell’informazione del bilancio attraverso
il dettaglio richiesto in nota integrativa;
d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio
del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione
degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via
obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con
utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva
78/660/CEE anche per le società medio-piccole come individuate dall’
articolo 27 della direttiva;
f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i princìpi contabili
internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;
g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa
al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall’ applicazione
dei princìpi contabili internazionali.
2. Al fine di completare l’ adeguamento della disciplina di bilancio
delle imprese diassicurazione ai princìpi contabili internazionali, il
Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali previsti dall’ articolo 2, su
proposta del Ministro dell’ economia e delle finanze e del Ministro per
le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia,
previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell’articolo
1, comma 3, salva la facoltà prevista dall’articolo 1, comma 5, della
presente legge, uno o più decreti legislativi per l’esercizio
dell’opzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’
applicazione di princìpi contabili internazionali, estendendo l’obbligo
di applicare i princìpi contabili internazionali alla redazione del
bilancio di esercizio.
3. Dall’esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono
derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
ART. 26.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del
regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei
confronti dell’Iran)
1. Nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro
del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’ economia e delle finanze e degli altri Ministri
competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio,
del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi
3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni
e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o
finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti
a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell’Iran, nonché a
stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni delle medesime disposizioni.
2. L’esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f)
e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre
disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine
di esercizio della delega stessa;
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in
tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di
assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e
tecnologie a duplice uso e all’ esportazione ed importazione di beni e
tecnologie a duplice uso nei confronti dell’Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i
soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo
1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i
soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5,
paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle
autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i
soggetti che violino i divieti di cui all’ articolo 7, paragrafo 4, del
regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il
Governopuò emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1.
4. Dall’ esercizio della delega di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 27.
(Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo relativo al
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento
(CE) n. 882/2004)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4
dell’ articolo
1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento
dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi di cui all’ articolo
2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo
conto dei criteri indicati nell’ articolo 27 del regolamento (CE) n.
882/2004;
b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei
mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli
supplementari previsti dall’ articolo 28 del regolamento (CE) n.
882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal
regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo
19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con
disposizione regionale, ai fini dell’integrale copertura dei costi
effettivi del servizio prestato.
CAPO III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE
NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA
PENALE
ART. 28.
(Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa all’ esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco
dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;
d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa al
l’ applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essisia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni
quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all’ articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’ esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle
Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo
parere.
ART. 29.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una
fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque
anni la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali,
intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente
o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura,
oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di
funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una
entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in
violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti
o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione
di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che,
intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o
tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla
lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle
lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e
interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio
sia stato posto in essere il reato.
ART. 30.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2
003/5 77/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione
nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione
europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle
disposizioni di cui all’ articolo 2, comma 1, lettere e), f)
e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) prevedere nell’ ambito del procedimento penale, in attuazione del
principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie
pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il
riconoscimento
e l’esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei
beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della
successiva confisca, dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro;
b) prevedere che:
1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall’ articolo 2, lettera
d), della decisione quadro;
2) per « provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto
definito dall’ articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono
essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un
reato di cui alla lettera d) del presente comma;
c) prevedere che l’esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel
quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento
motivato adottato dall’ autorità giudiziaria dello Stato di emissione
per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere,
trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere
oggetto di confisca o costituire una prova;
d) prevedere che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro
o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai
reati di cui all’ articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove
sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni,
indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;
e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera
d), il riconoscimento e l’ esecuzione del provvedimento di blocco o di
sequestro emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro:
1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è
stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione
italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica
dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione
che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che,
ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro,
indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello
stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro
dei beni emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga
nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del
caso, dei punti di contatto della Retegiudiziaria europea, anche al fine
di individuare l’autorità competente, e assicurando in ogni caso
modalità di trasmissione degli atti che consentano all’ autorità
giudiziaria italiana di stabilirne l’ autenticità; prevedere, in caso di
inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al
Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
g) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana che, nell’ ambito di
un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro
probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano
sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente
all’ autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di
riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle
condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente
legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della
Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’ autorità
competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di
comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini
statistici;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio, da parte dell’ autorità
giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente
all’autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre
dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all’
autorità giudiziaria dello Stato membro;
i) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana riconosca validità al
provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall’autorità
giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i
requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza
ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che
venga dato immediato avviso dell’avvenuto blocco o sequestro all’
autorità richiedente;
l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto
dall’autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa
non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell’autorità
giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova
ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre
limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio
italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’
autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali
osservazioni dell’autorità giudiziaria richiedente, che viene informata
senza indugio;
m) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il
riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
dei beni quando il certificato di cui all’articolo 9 della decisione
quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia
incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in
questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma
dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel
certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro risulti
evidente che l’assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio
del «ne bis in idem»; nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera d), della decisione quadro;
n) prevedere che, nell’ipotesi in cui il certificato di cui all’articolo
9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non
corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l’ autorità
giudiziaria italiana possa imporre un termine all’autorità giudiziaria
di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato
completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente
ovvero ancora dispensare l’autorità giudiziaria di emissione dalla
presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre
informazioni;
o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o
dell’esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza
indugio all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
p) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana possa disporre il
rinvio, per una durata ragionevole, dell’ esecuzione di un provvedimento
di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare
pregiudizio ad un’indagine penale già in corso sul territorio dello
Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di
indisponibilità nell’ ambito di un altro procedimento penale; prevedere
che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all’
autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;
q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di
blocco o sequestro provenienti dall’autorità giudiziaria dello Stato
membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di
prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o
contengano, nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione
quadro, un’indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di
esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;
r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di
confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni
contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano
concernenti l’assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione
internazionale in materia di confisca;
s) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana, in deroga alle
disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera
r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di
prova per l’assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora
le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano
punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre
anni;
t) prevedere l’esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti
dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede,
avverso i provvedimenti dell’ autorità giudiziaria italiana relativi al
riconoscimento e all’esecuzione di provvedimenti di blocco e di
sequestro;
u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni
causati dall’esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro
richiesto dall’autorità giudiziaria dello Stato membro, l’attivazione
senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a
titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.
ART. 31.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca
di beni, strumenti e proventi di reato)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato,
secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del
reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti;
2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose
appartenenti a persona diversa dall’autore, soltanto nei casi di
agevolazione colposa;
3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui
il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari
sprovvisti di requisiti di sicurezzarichiesti dalla legge,
nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell’
autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati
nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle
prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità
amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato,
secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato,
nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e
del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al
danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti;
2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni,
nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel
caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di
un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il
giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri
beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il
prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni
impignorabili ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona
estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni
per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione
la disciplina dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera
d), i beni che
l’ autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque
possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati
come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai princìpi di cui
alle lettere b), c) ed e);
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di
terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
ART. 32.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sanzioni pecuniarie)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’ applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall’ articolo 1,
lettera a), della decisione quadro, adottata dall’ autorità giudiziaria
di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o
amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare
riconoscimento ed esecuzione a cura dell’ autorità competente dello
Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è
stata emessa la decisione dispone all’interno dello Stato italiano di
beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di
una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana, che ha, all’esito di
un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria,
penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona
giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l’esecuzione della
medesima sanzione, per il tramite dell’ autorità centrale di cui alla
lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la
persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione
dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o,
nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto
dall’articolo 1, lettera b), della decisione quadro;
d) individuare l’ autorità centrale amministrativa per lo Stato italiano
quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle
decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria
venga trasmessa all’autorità dello Stato di esecuzione corredata del
certificato e secondo le modalità di cui all’ articolo 4 della decisione
quadro;
f) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana proceda al
riconoscimento e all’esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad
una decisione dell’autorità di altro Stato membro, con riferimento ai
reati indicati all’ articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell’
altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza
verifica della doppia punibilità;
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla
lettera f), il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di altro
Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a
una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana,
indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l’ autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente
al riconoscimento e all’ esecuzione della decisione emessa dall’autorità
giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di
rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a
quanto previsto dall’articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o
convertire l’importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione
pronunciata dall’ autorità competente dell’altro Stato membro secondo
quanto stabilito all’articolo 8 della decisione quadro, ovvero la
possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato
recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto
previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di
specie diversa nonché dall’articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l’ applicabilità della legge italiana all’ esecuzione di
sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità di altro Stato membro di
decisione, secondo le modalità di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2,
della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della
sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la
legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità
penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3,
della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano
essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e
che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione
della decisione emessa dall’autorità italiana;
n) prevedere che l’ autorità italiana che ha emesso la decisione informi
senza ritardo l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione che
la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo,
privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all’autorità
richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione,
non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro
della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l’autorità
italiana sospenda l’esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di
decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che
precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall’autorità italiana, in qualità di
Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorità italiana informi l’ autorità
dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine
alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione
pecuniaria, secondo le modalità di cui all’ articolo 14 della decisione
quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della
decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della
sanzione, secondo quanto disposto dall’articolo 15 della decisione
quadro;
r) prevedere la possibilità per l’autorità italiana competente di
rifiutare l’esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per
ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona
per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità,
lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione
di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna.
Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/
CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/ CEE del Consiglio.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti
annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti
consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e
91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle
imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla
costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle
modificazioni del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di
semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di
contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale e che abroga
talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani.
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e
che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni
di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’ acquacoltura e
ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli
animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16
della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte
II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento
(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’
autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e
istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di
esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune
definizioni.