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10-05-2013
Basilicata, regolamento sugli scarichi di acque reflue
La regione Basilicata, con regolamento n. 2 del 3 maggio 2013,
ha emanato disposizioni per l'esercizio delle competenze in materia di
scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura.
Il regolamento, emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 Aprile
2006 n. 152, in particolare prevede:
- l’individuazione delle principali norme di riferimento vigenti in
materia;
- la disciplina per il controllo e il monitoraggio degli
scarichi;
- la disciplina generale dell’accettabilità degli scarichi di acque
reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura;
- la disciplina delle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed industriali in
pubblica fognatura;
- il regime sanzionatorio.
Il regolamento dispone anche in merito all'assimilabilità
delle acque reflue industriali a quelle domestiche, nonché i casi in cui le
acque meteoriche di prima pioggia sono soggette al rilascio
di autorizzazione allo scarico.
Nel dettaglio, gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati, tranne gli scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie che sono sempre ammessi
nell’osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore Unico ed approvati
dal Commissario della C.I.I..
Per gli scarichi di acque reflue industriali in
pubblica fognatura, l'autorizzazione è rilasciata dal Commissario della
C.I.I.., previa domanda da presentare su appositi moduli predisposti
dallo stesso, al Titolare/Legale Rappresentante dell’attività da cui
origina lo scarico.
Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
sono soggette al rilascio di autorizzazione allo scarico qualora, in
relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da
superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose. Le stesse, prima
di essere immesse in pubblica fognatura devono essere preventivamente
depurate con impianti di trattamento specifici.