contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

19-12-2013

Emilia-Romagna, nuova disciplina inquinamento luminoso

Con delibera della Giunta Regionale n. 1688 del 18 novembre 2013 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la "Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico".

Il provvedimento, così come disposto dall'art. 1 dell'allegato, ha come finalità di:

a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso;
b) definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
c) definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga;
d) fornire indirizzi di buona amministrazione e di progettazione finalizzati a conseguire un significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la riqualificazione degli impianti esistenti.

I requisiti da soddisfare sono distinti per i nuovi impianti tra:

  • illuminazione esterna pubblica
  • illuminazione esterna privata con un numero di apparecchi minore o uguale a 10
  • illuminazione esterna di apparecchi con un numero di apparecchi superiore a 10

Sono previste delle deroghe ai suddetti requisiti per determinati impianti, tra cui quelli destinati per l’illuminazione di emergenza, per l’illuminazione di uso temporaneo.

La delibera inoltre prevede diversi requisiti per particolari tipi di impianti e, in particolare, per:

  • gli impianti sportivi,
  • l’illuminazione architettonica diffusa o d'accento,
  • gli “Ambiti specializzati per attività produttive” di cui all’All. A/13 della L.R. 20/2000 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”,
  • le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi,
  • l’illuminazione di uso temporaneo,
  • l'illuminazione delle aree verdi cittadine.

Dei nuovi impianti di illuminazione esterna privata deve essere data preventiva comunicazione al Comune allegando la documentazione prescritta.

Da ultimo, si segnala che chiunque ravvisi apparecchi/impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, non conformi alla legge e alla direttiva può inviare al Comune una segnalazione (modello allegato alla direttiva) per le necessarie verifiche ed adeguamenti.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it