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News / Dalle Regioni / Sicilia

21-09-2013

Sicilia, linee guida per controlli REACH e CLP e sanzioni

La Regione Sicilia, con decreti del 5 e 6  settembre 2013 ha approvato rispettivamente le “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP e le "Sanzioni amministrative REACH e CLP"

IL decreto del 5 settembre fornisce al personale addetto all’attività ispettiva e di indagine - così come definite all’allegato A dell’Accordo Rep. n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 - indicazioni operative per l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH, CLP e norme correlate. Le attività di controllo programmate sono condotte in coerenza con le previsioni dell’accordo sopra citato, con le indicazioni provenienti dal Forum for Exchange of Information on Enforcement (Forum) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e in adesione ai piani nazionali dei controlli sull’applicazione del regolamento REACH.

La finalità del documento è quella di garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Le linee guida si riferiscono ai controlli ufficiali eseguiti dal personale delle AA.SS.PP., fornito di specifica formazione per ispettori REACH, nei confronti di fabbricanti, importatori di sostanze in quanto tali o componenti di miscele, degli utilizzatori a valle che utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele, nonché dei produttori e importatori di articoli, come definiti all’art. 3 del reg. REACH ed in generale di tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento come individuata al punto 2.2 dell’accordo del 29 ottobre 2009.

In particolare, il documento descrive le modalità di programmazione e di conduzione dei controlli al fine di verificare la conformità puntuale alla normativa vigente dei soggetti controllati.

Il decreto del 6 settembre individua, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato regionale della salute, l’Ufficio regionale competente a ricevere il rapporto previsto dall’art. 17, comma 1 (del funzionario o l'agente che ha accertato la violazione), legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale - di depenalizzazione), per le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 133/09 (REACH) e dal decreto legislativo n. 186/11 (CLP).


 


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