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21-09-2013
Sicilia, linee guida per controlli REACH e CLP e sanzioni
La Regione Sicilia, con decreti del 5 e 6 settembre 2013
ha approvato rispettivamente le “Linee guida per l’effettuazione
dei controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP e le "Sanzioni
amministrative REACH e CLP"
IL decreto del 5 settembre fornisce al personale addetto
all’attività ispettiva e di indagine - così come definite all’allegato A
dell’Accordo Rep. n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 - indicazioni operative per
l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti
REACH, CLP e norme correlate. Le attività di controllo programmate
sono condotte in coerenza con le previsioni dell’accordo sopra citato, con
le indicazioni provenienti dal Forum for Exchange of Information on
Enforcement (Forum) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e
in adesione ai piani nazionali dei controlli sull’applicazione del
regolamento REACH.
La finalità del documento è quella di garantire che i controlli siano
effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità,
appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.
Le linee guida si riferiscono ai controlli ufficiali eseguiti dal
personale delle AA.SS.PP., fornito di specifica formazione per
ispettori REACH, nei confronti di fabbricanti, importatori di sostanze in
quanto tali o componenti di miscele, degli utilizzatori a valle che
utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele, nonché dei produttori e
importatori di articoli, come definiti all’art. 3 del reg. REACH ed in
generale di tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento
come individuata al punto 2.2 dell’accordo del 29 ottobre 2009.
In particolare, il documento descrive le modalità di programmazione e di
conduzione dei controlli al fine di verificare la conformità puntuale alla
normativa vigente dei soggetti controllati.
Il decreto del 6 settembre individua, presso il
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE)
dell’Assessorato regionale della salute, l’Ufficio regionale competente a
ricevere il rapporto previsto dall’art. 17, comma 1 (del funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione), legge n. 689/81 (Modifiche al
sistema penale - di depenalizzazione), per le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 133/09 (REACH) e dal decreto legislativo
n. 186/11 (CLP).