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11-07-2013
Toscana, riduzione garanzie finanziarie per imprese con certificazioni
ambientali
La Regione Toscana, con la Deliberazione della Giunta 1 luglio 2013, n. 535,
recante "Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie
finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione
degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti...", concede
più tempo alle imprese in possesso della certificazione UNI EN
ISO 14001 o registrate Emas per adeguare gli importi.
Il d.lgs. 152/2006, all'art. 208 comma 11, lettera g), prevede, tra l'altro,
che le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di smaltimento o
recupero di rifiuti individuino le garanzie
finanziarie richieste, da prestare al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’impianto.
Gli importi delle suddette garanzie, con
l’articolo 3, comma 2 bis, inserito dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, di
conversione del d.l. 196/2010, sono state ridotte del 50 per cento,
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas),
e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
La delibera in commento, efficace dal 1° luglio 2013, modifica quindi l’Allegato A della
deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743, sulle
garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e
gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, inserendo
le riduzioni di cui sopra e fissa al 31 agosto 2014 il
termine entro il quale i soggetti titolari di autorizzazione devono provvedere
ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all’ente
competente. Resta fermo, comunque, l’obbligo di adeguamento all’atto di rinnovo
o alla prima modifica del provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui
questi ultimi atti debbano essere approvati prima del termine di adeguamento di
cui sopra.