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News / Dalle Regioni / Provincia Autonoma di Trento

04-10-2013

Trento, Regolamento in materia di demanio idrico

La Provincia Autonoma di Trento con Decreto del Presidente della Provincia del 20 settembre 2013, n. 22 ha approvato il "Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale".

Il  regolamento disciplina:

  1.  le modalità di definizione della piena ordinaria;
  2.  le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
  3.  le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all’entrata in vigore della legge provinciale sulle acque pubbliche situati all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
  4.  i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per interventi di breve durata o di poca importanza all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
  5.  i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze dal demanio idrico;
  6.  le procedure per il rilascio delle concessioni a fini idraulici e patrimoniali per la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico;
  7.  i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni relative all’esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di breve durata o di poca importanza;
  8.  le fattispecie di violazioni amministrative soggette al temperamento del regime sanzionatorio;
  9.  gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo nella fascia individuata dall’articolo 9, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

Per determinate tipologie di concessioni (per l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di opere o interventi) e autorizzazioni (per gli interventi finalizzati all’utilizzo o alla realizzazione di opere e manufatti nella fascia di rispetto idraulico del demanio idrico), è previsto l'istituto del silenzio-assenso.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’interessato può dare inizio ai lavori o alle attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, tutela del paesaggio, igiene, sicurezza pubblica e tutela ambientale.


 


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