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04-10-2013
Trento, Regolamento in materia di demanio idrico
La Provincia Autonoma di Trento con Decreto del Presidente della
Provincia del 20 settembre 2013, n. 22 ha approvato il
"Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico
provinciale".
Il regolamento disciplina:
- le modalità di definizione della piena ordinaria;
- le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli
interventi all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
- le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le
modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti
all’entrata in vigore della legge provinciale sulle acque pubbliche
situati all’interno delle fasce di rispetto idraulico;
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per interventi
di breve durata o di poca importanza all’interno delle fasce di rispetto
idraulico;
- i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze dal
demanio idrico;
- le procedure per il rilascio delle concessioni a fini
idraulici e patrimoniali per la realizzazione di opere, interventi ed
altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico;
- i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni
relative all’esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta
entità o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro
uso di breve durata o di poca importanza;
- le fattispecie di violazioni amministrative soggette al
temperamento del regime sanzionatorio;
- gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del
soprassuolo nella fascia individuata dall’articolo 9, comma 4, della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura).
Per determinate tipologie di concessioni (per
l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di
opere o interventi) e autorizzazioni (per gli interventi
finalizzati all’utilizzo o alla realizzazione di opere e manufatti nella
fascia di rispetto idraulico del demanio idrico), è previsto l'istituto del
silenzio-assenso.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda l’interessato può dare inizio ai lavori o alle attività, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, tutela del
paesaggio, igiene, sicurezza pubblica e tutela ambientale.