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05-10-2013
Veneto, Circolare indirizzi operativi terre e rocce da scavo
La Regione Veneto, con la circolare n. 397711 del 23 settembre
2013, fornisce alcuni indirizzi operativi per la gestione
delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri edili come
sottoprodotto, ai sensi dell'art. 41-bis della legge
98/2013 (di conversione in legge del DL 69/13 "Decreto Fare").
Il decreto legge 68/2013, convertito in legge 98/2013, infatti prevede
agli articoli 41 e 41-bis, per quanto concerne la normativa ambientale,
importanti modifiche in relazione alla gestione delle terre
e rocce da scavo.
Alle istruzioni operative è allegata la modulistica da
utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma
e precisamente:
- Modello 1 - Comunicazione all'Arpav (e al Comune), prima dell'inizio
dei lavori di scavo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1
dell'art. 41-bis, e comunicazione delle eventuali modifiche di detti
requisiti;
- Modello 2 - Comunicazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 41bis,
della conferma alle autorità competenti del completo utilizzo dei
materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.
Le dichiarazioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 41-bis, devono
essere sottoscritte dal “proponente o dal produttore”, ma
la circolare precisa che ritiene ragionevole individuare, oltre ai soggetti
su indicati, anche il committente dei lavori o l’appaltatore degli stessi,
ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.
In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate
dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la
disponibilità del materiale di scavo.