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24-11-2014
Lombardia, controlli impianti trattamento acque reflue urbane
La Regione Lombardia ha approvato il D.d.g. 7
novembre 2014 - n. 10356 recante "Modifica parziale
dell’allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 avente per oggetto “Modifica
parziale all’allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione
della “Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane””.
Il provvedimento procede alla revisione dell’Allegato al
d.d.g. 15 marzo 2013 n. 2365, per la necessità di perfezionare le
indicazioni relative al numero dei controlli annui da
effettuare sugli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane.
Secondo l'allegato, il numero minimo annuo (gennaio –
dicembre) di controlli da effettuare presso un impianto di trattamento delle
acque reflue urbane si stabilisce in base alla dimensione dell’agglomerato
servito.
Tra le modifiche all'allegato, il nuovo provvedimento dispone che fanno
eccezione al criterio citato:
- gli impianti con una potenzialità autorizzata inferiore o uguale a
49 A.E. per i quali, di norma, non sono previsti controlli analitici, ma
unicamente una verifica gestionale (manutenzione programmata);
- gli impianti con una potenzialità autorizzata compresa tra 50
A.E. e 100 A.E. per cui va effettuato dal Gestore solo 1 controllo annuo
trattandosi di impianti semplici le cui performance sono legate
unicamente all’adeguata progettazione ed alla manutenzione, come si
evince anche dalla richiesta dell’unico parametro dei solidi
sedimentabili quale limite da rispettare;
- in agglomerati che generano un carico maggiore o uguale a
2.000 A.E., gli impianti di trattamento in loco di acque reflue urbane
convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)2. Per
tali trattamenti vanno effettuati i controlli in base alla potenzialità
autorizzata dell’impianto.