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News / Dalle Regioni / Toscana

18-11-2014

Toscana, modificata disciplina tutela inquinamento acque

La Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta 11 novembre 2014, n. 66/R, ha approvato le "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme perla tutela delle acque dall’inquinamento”)", riguardanti gli allevamenti ovini e le utilizzazioni agronomiche.

In particolare, il provvedimento al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel periodo di attuazione del regolamento e dare maggiore coerenza interna al provvedimento, prevede alcune modifiche al vigente regolamento, tra cui;

  • introdotte specifiche disposizioni per lo stoccaggio dei materiali inerenti, in particolare, la platea, al fine di tener conto delle caratteristiche e delle esigenze degli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l’anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati;
  • stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni, inerenti l'utilizzazione agronomica, nel caso in cui i gestori degli impianti optino di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), prevedendo che la comunicazione sia presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), ex decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
  • prevede la durata dell’eventuale comunicazione di utilizzazione agronomica e riallinea il regolamento regionale alle disposizioni del decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento), che permette la possibilità di inviare la comunicazione per l’utilizzo degli effluenti zootecnici al comune con scadenza temporale fino a un massimo di cinque anni, innalzando l’attuale termine, però solo qualora i contenuti della comunicazione non subiscano modifiche sostanziali.

 

 


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