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News / Dalle Regioni / Veneto

05-09-2014

Veneto, primi indirizzi applicativi per le nuove installazioni soggette ad AIA

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22 luglio 2014 recante “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi”, la Regione Veneto ha definito le modalità di presentazione della domanda di AIA per le nuove installazioni, in virtù delle modifiche apportate al d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Il D.lgs. n. 46/2014 ha tra l'altro sostituito l'allegato VIII alla parte II del D.lgs. n. 152/2006, introducendo nuove tipologie progettuali, che ridefinisce col termine di "installazioni" e modificandone altre già previste dalla previgente disciplina.

Alla luce di tali modifiche e in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, sono stati adottati i seguenti indirizzi volti a precisare quale sia l'autorità competente al rilascio dell'A.I.A.:

  1.  per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art. 5bis;
  2. per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è individuata nella Regione;
  3. per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5 dell'allegato VIII), in prima applicazione viene mantenuta la ripartizione prevista dall'art. 5 bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di quanto già indicato al precedente punto a);
  4. per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R. 3/2000, in quanto riconfermata dall'art. 18, della L.R. 20/2007; pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000.

In relazione alle "installazioni esistenti" che sono rientrate nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di "Autorizzazione Integrata Ambientale" per effetto delle nuove previsioni del D.lgs. n. 46/2014, l'art 29 comma 2 di tale decreto prevede che deve essere presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014. La domanda si intende correttamente presentata se redatta sulla base della modulistica approvata dalla D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668, compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8, A9.

Qualora la domanda venga presentata entro il termine indicato e secondo le modalità sopraccitate, gli impianti potranno, come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 46/2014, continuare l'esercizio sulla base delle autorizzazioni previgenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.


 


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