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News / Dalle Regioni / Abruzzo

09-07-2015

Abruzzo, nuova legge regionale sugli impianti termici

La Regione Abruzzo, con Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18,  ha approvato le "Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici".

La legge, come dispone l'art. 1, stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva.

La legge, all'art. 2, demanda ad un futuro Regolamento regionale per:

  1. definire l’ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
  2. individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione;
  3. definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
  4. definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
  5. definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
  6. stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell’energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all’art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
  7.  definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.

La legge entra in vigore il 9 luglio 2015 e da tale data abroga la precedente legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici).


 


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