News / Dalle Regioni / Abruzzo
	09-07-2015
	Abruzzo, nuova legge regionale sugli impianti termici
	La Regione Abruzzo, con Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18,  
	ha approvato le "Disposizioni regionali in materia di esercizio, 
	conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici".
	La legge, come dispone l'art. 1, stabilisce le modalità di 
	recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE 
	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla 
	prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, 
	controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la 
	climatizzazione invernale ed estiva.
	La legge, all'art. 2, demanda ad un futuro Regolamento 
	regionale per:
	
		- definire l’ambito di intervento, nonché fissare i termini e le 
		definizioni connessi all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione 
		e ispezione degli impianti termici; 
 
		- individuare le modalità più opportune per garantire il corretto 
		esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle 
		previste attività di controllo, accertamento e ispezione;
 
		- definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le 
		attività di ispezione sugli impianti termici;
 
		- definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di 
		esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione 
		ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e 
		le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di 
		esercizio degli impianti termici;
 
		- definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica 
		degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di 
		generazione ed al periodo di installazione;
 
		- stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di 
		distribuzione dell’energia ed i distributori di combustibile per gli 
		impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di 
		cui all’art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi 
		all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti 
		nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di 
		combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e 
		dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici; 
 
		-  definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti 
		obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.
 
	
	La legge entra in vigore il 9 luglio 2015 e da tale data
	abroga la precedente legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 
	(Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli 
	impianti termici).