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09-07-2015
Abruzzo, nuova legge regionale sugli impianti termici
La Regione Abruzzo, con Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18,
ha approvato le "Disposizioni regionali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici".
La legge, come dispone l'art. 1, stabilisce le modalità di
recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla
prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva.
La legge, all'art. 2, demanda ad un futuro Regolamento
regionale per:
- definire l’ambito di intervento, nonché fissare i termini e le
definizioni connessi all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici;
- individuare le modalità più opportune per garantire il corretto
esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle
previste attività di controllo, accertamento e ispezione;
- definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le
attività di ispezione sugli impianti termici;
- definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di
esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione
ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e
le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici;
- definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica
degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di
generazione ed al periodo di installazione;
- stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di
distribuzione dell’energia ed i distributori di combustibile per gli
impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di
cui all’art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi
all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti
nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di
combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e
dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
- definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti
obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.
La legge entra in vigore il 9 luglio 2015 e da tale data
abroga la precedente legge regionale 25 giugno 2007, n. 17
(Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici).