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News / Dalle Regioni / Lombardia

20-02-2015

Lombardia, piano di ispezione ambientale presso installazioni IPPC

La Regione Lombardia, con delibera della Giunta del 18 febbraio 2015, ha definito le metodologie per la predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/06, del piano d’ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) collocate in Regione.

L'articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/06, stabilisce che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad A.I.A. siano definite a livello regionale in un piano d’ispezione ambientale e, sulla base delle procedure di cui al suddetto piano d’ispezione, il comma 11-ter, stesso articolo, stabilisce che  siano definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione medesima.

In considerazione di ciò, la Regione ha approvato il documento, in allegato, che descrive e illustra i presupposti metodologici del Piano d’ispezione ambientale della Regione Lombardia da predisporsi in conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio della Regione Lombardia.

In particolare, vengono delineati gli elementi considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare “l’indice di rischio” delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli.

L’ispezione straordinaria è attivata dall’Autorità Competente (Provincia) o direttamente da ARPA Lombardia, che ne informa l’Autorità Competente, in caso di:

  1. segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali;
  2. supervisione di talune attività di auto controllo delle aziende (ad esempio verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di impianti)
  3. verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito del controllo ordinario.

L’ispezione straordinaria, stante le sue caratteristiche, di norma non prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva.


 


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