contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Dalle Regioni / Marche

11-05-2015

Marche, approvata nuova disciplina impianti termici civili

La Regione Marche, con la Legge regionale n. 19 del 20 aprile 2015, ha approvato le "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici".

La legge, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.

E' compito del responsabile dell'impianto (occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio) - che può delegarli ad un terzo - l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica.

Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici sono di competenza dei Comuni con più di 40.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell’anno 2011, e delle Province per la restante parte del territorio.

In merito alle ispezioni, la legge prevede che siano programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

  1.  rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento;
  2.  mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
  3.  rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo;
  4.  mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  5. ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.

Le ispezioni, che devono iniziare dagli impianti con età superiore a quindici anni, deve essere annunciata al responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d’anticipo, con cartolina di avviso, posta elettronica, altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi.

Presso la struttura organizzativa regionale, è istituito il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, che assegna un codice univoco (codice catasto) a ogni impianto termico registrato. Nelle more della sua costituzione, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all’autorità competente nelle forme e modalità da quest’ultima stabilite.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it