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30-09-2015
Piemonte, Disposizioni in materia di attestazione della prestazione
energetica
La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 21
settembre 2015, n. 14-2119, ha approvato le "Disposizioni in materia di
attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del
d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno
2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r.
3/2015".
Con il provvedimento, in vigore dal 1° ottobre 2015, il Piemonte uniforma
le disposizioni regionali sulla certificazione energetica alla disciplina
nazionale, dato atto che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 2
del Dm 26 giugno 2015 che definisce le "Linee guida nazionali per
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici", rientra tra
le regioni in cui le disposizioni dello stesso risultano “direttamente
operative”.
Il provvedimento, in attuazione del d.lgs. 192/2005 in materia di
rendimento energetico nell’edilizia, del DPR 75/2013 diretto a disciplinare
i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 “Adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli
articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015,
disciplina:
- l’adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 4
comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento
ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- le modalità per l’accertamento della correttezza e qualità dei
servizi di certificazione ai sensi ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera
e) e dell’art. 5 del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica
degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di
monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in
termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai
sensi dell’art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 e s.m.i.
Certificatori della prestazione energetica degli edifici
Per essere abilitati all’attività di attestazione della prestazione
energetica degli edifici, oltre al possesso dei requisiti
previsti dal Dpr 75/2013, bisogna essere iscritti nell'"Elenco regionale dei soggetti
abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica”. I tecnici,
inoltre
devono essere abilitati, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite
dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici ed essere
iscritti al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.
Attestato di prestazione energetica
L’attestazione di prestazione energetica deve essere richiesta, a spese del
costruttore, proprietario o detentore dell’immobile, ad un soggetto
inserito nell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati.