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07-06-2016
Emilia-Romagna, Controlli di conformità sugli attestati di prestazione
energetica
In Emilia-Romagna diventano sistematici i controlli di conformità degli APE,
effettuati dall'Organismo Regionale di Accreditamento, prevedendo l'irrogazione di
sanzioni nel caso di APE redatti in violazione
della normativa vigente.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lett. d) dell’art. 25-ter della
L.R. 26/2004, e sulla base delle apposite disposizioni emanate dalla
Regione di cui alla
DGR 1275/2015 e s.m. (DGR
304/2016), l’Organismo di Accreditamento effettua controlli a
campione per verificare la conformità alla normativa vigente dei servizi di
certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati.
In linea di principio, le verifiche possono essere
effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza, in coincidenza
con l'avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale). In
quest'ultimo caso, quando il sistema seleziona l'APE da sottoporre a
controllo, la procedura di registrazione viene sospesa ed il soggetto
certificatore riceve il relativo avviso.
Si evidenzia che non è possibile eludere o rifiutare il controllo:
a tal fine, non è possibile modificare la bozza per la quale è già stata
richiesta la registrazione definitiva, né è possibile emettere un altro APE
con i medesimi riferimenti catastali, mentre rimane possibile procedere con
la registrazione definitiva dell'APE.
Il certificatore ha quindi le seguenti opzioni:
-
rimanere in attesa di ulteriori indicazioni circa le modalità di
conduzione della verifica (scelta consigliata): in tal caso,
l'ispezione verrà effettuata sulla bozza;
-
al contrario, se viene proseguita e conclusa la procedura di
registrazione definitiva con firma digitale, l'ispezione verrà
effettuata sull'APE emesso, con le relative eventuali conseguenze in
termini di potenziale irrogazione delle sanzioni previste nel caso
vengano rilevate condizioni di non conformità riconducibili ad
infrazione della normativa vigente.
Si ricorda in proposito che con la domanda di
accreditamento, il soggetto certificatore si è impegnato a :
-
consentire lo svolgimento delle attività di
verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del
personale responsabile e fornendo il necessario supporto alla
conduzione delle verifiche;
-
rendere disponibile la documentazione ritenuta
necessaria per l’espletamento delle attività di verifica.
Conformemente alle vigenti disposizioni regionali, le verifiche sono
articolate su progressivi livelli di approfondimento. L'Organismo regionale
di Accreditamento effettua dapprima verifiche di primo livello (accertamenti),
utilizzando personale tecnico qualificato: tali verifiche si basano su
controlli esclusivamente di natura documentale, effettuati sui dati (di
compilazione dell’APE e di calcolo) inseriti a sistema dal soggetto
certificatore con le modalità previste dall’applicativo informatico. Le
risultanze delle verifiche di primo livello possono dare luogo a:
-
chiusura della procedura di controllo: in tal caso, il
certificatore riceve il relativo avviso, unitamente al
“Rapporto di Accertamento Documentale”, sul quale sono riportate le
risultanze dell'accertamento effettuato;
- proseguimento della procedura di controllo mediante
verifica di secondo livello (ispezione in campo): in tal
caso, il certificatore riceve una comunicazione nella quale di
specifica che sarà contattato dall'Ispettore incaricato per lo
svolgimento del sopralluogo.
Le ispezioni vengono condotte da personale qualificato
dall'Organismo regionale di Accreditamento cui è stato
riconosciuto il ruolo di agente accertatore ai fini della irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale.
Se l'ispezione viene effettuata su un APE ancora in stato di bozza
(quindi non registrato con firma digitale), la procedura di controllo
termina con la redazione e la consegna del “Rapporto di Ispezione” sul
quale sono riportate le risultanze dell'ispezione effettuata; se invece la
ispezione viene effettuata su un APE già compiutamente registrato con firma
digitale, e vengono rilevate condizioni riconducibili ad infrazione della
norma, al certificatore verrà notificato il relativo “Verbale di
accertamento ed ispezione”, riportante le condizioni di irrogazione della
sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
Si sottolinea in proposito che:
-
ai sensi dell'art. 7Bis della L.R. 21/84 e s.m. il verbale
riporta le condizioni per usufruire dell'istituto della diffida,
ovvero per estinguere la violazione evitando l'ammenda. Si ricorda
che la diffida non può essere reiterata per la stessa tipologia di
infrazione per un arco di cinque anni;
-
se non risulta più possibile usufruire della diffida (o perché
già utilizzata in occasioni precedenti, o per scadenza dei termini
temporali previsti) la violazione può essere estinta entro 60 giorni
mediante pagamento dell'ammenda in misura ridotta (pari a Euro
1.400,00).
Fonte: Regione Emilia-Romagna