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	07-06-2016
	Emilia-Romagna, Controlli di conformità sugli attestati di prestazione 
	energetica
	In Emilia-Romagna diventano sistematici i controlli di conformità degli APE, 
	effettuati dall'Organismo Regionale di Accreditamento, prevedendo l'irrogazione di
	sanzioni nel caso di APE redatti in violazione 
	della normativa vigente.
	Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lett. d) dell’art. 25-ter della
	L.R. 26/2004, e sulla base delle apposite disposizioni emanate dalla 
	Regione di cui alla
	DGR 1275/2015 e s.m. (DGR 
	304/2016), l’Organismo di Accreditamento effettua controlli a 
	campione per verificare la conformità alla normativa vigente dei servizi di 
	certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati.
	In linea di principio, le verifiche possono essere 
	effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza, in coincidenza 
	con l'avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale). In 
	quest'ultimo caso, quando il sistema seleziona l'APE da sottoporre a 
	controllo, la procedura di registrazione viene sospesa ed il soggetto 
	certificatore riceve il relativo avviso.
	Si evidenzia che non è possibile eludere o rifiutare il controllo: 
	a tal fine, non è possibile modificare la bozza per la quale è già stata 
	richiesta la registrazione definitiva, né è possibile emettere un altro APE 
	con i medesimi riferimenti catastali, mentre rimane possibile procedere con 
	la registrazione definitiva dell'APE.
	Il certificatore ha quindi le seguenti opzioni:
	
			- 
			
rimanere in attesa di ulteriori indicazioni circa le modalità di 
			conduzione della verifica (scelta consigliata): in tal caso, 
			l'ispezione verrà effettuata sulla bozza;
			 
			- 
			
al contrario, se viene proseguita e conclusa la procedura di 
			registrazione definitiva con firma digitale, l'ispezione verrà 
			effettuata sull'APE emesso, con le relative eventuali conseguenze in 
			termini di potenziale irrogazione delle sanzioni previste nel caso 
			vengano rilevate condizioni di non conformità riconducibili ad 
			infrazione della normativa vigente.
			 
		
	Si ricorda in proposito che con la domanda di 
	accreditamento, il soggetto certificatore si è impegnato a :
	
  			- 
			
consentire lo svolgimento delle attività di 
			verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del 
			personale responsabile e fornendo il necessario supporto alla 
			conduzione delle verifiche;
			 
			- 
			
rendere disponibile la documentazione ritenuta 
			necessaria per l’espletamento delle attività di verifica.
			 
		
	Conformemente alle vigenti disposizioni regionali, le verifiche sono 
	articolate su progressivi livelli di approfondimento. L'Organismo regionale 
	di Accreditamento effettua dapprima verifiche di primo livello (accertamenti), 
	utilizzando personale tecnico qualificato: tali verifiche si basano su 
	controlli esclusivamente di natura documentale, effettuati sui dati (di 
	compilazione dell’APE e di calcolo) inseriti a sistema dal soggetto 
	certificatore con le modalità previste dall’applicativo informatico. Le 
	risultanze delle verifiche di primo livello possono dare luogo a:
	
			- 
			
chiusura della procedura di controllo: in tal caso, il 
			certificatore riceve il relativo avviso, unitamente al 
			“Rapporto di Accertamento Documentale”, sul quale sono riportate le 
			risultanze dell'accertamento effettuato;
			 
		
		
			- proseguimento della procedura di controllo mediante 
			verifica di secondo livello (ispezione in campo): in tal 
			caso, il certificatore riceve una comunicazione nella quale di 
			specifica che sarà contattato dall'Ispettore incaricato per lo 
			svolgimento del sopralluogo.
 
		
	Le ispezioni vengono condotte da personale qualificato
	dall'Organismo regionale di Accreditamento cui è stato 
	riconosciuto il ruolo di agente accertatore ai fini della irrogazione delle 
	sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale.
	Se l'ispezione viene effettuata su un APE ancora in stato di bozza 
	(quindi non registrato con firma digitale), la procedura di controllo 
	termina con la redazione e la consegna del “Rapporto di Ispezione” sul 
	quale sono riportate le risultanze dell'ispezione effettuata; se invece la 
	ispezione viene effettuata su un APE già compiutamente registrato con firma 
	digitale, e vengono rilevate condizioni riconducibili ad infrazione della 
	norma, al certificatore verrà notificato il relativo “Verbale di 
	accertamento ed ispezione”, riportante le condizioni di irrogazione della 
	sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
	Si sottolinea in proposito che:
	
		
			- 
			
ai sensi dell'art. 7Bis della L.R. 21/84 e s.m. il verbale 
			riporta le condizioni per usufruire dell'istituto della diffida, 
			ovvero per estinguere la violazione evitando l'ammenda. Si ricorda 
			che la diffida non può essere reiterata per la stessa tipologia di 
			infrazione per un arco di cinque anni;
			 
			- 
			
se non risulta più possibile usufruire della diffida (o perché 
			già utilizzata in occasioni precedenti, o per scadenza dei termini 
			temporali previsti) la violazione può essere estinta entro 60 giorni 
			mediante pagamento dell'ammenda in misura ridotta (pari a Euro 
			1.400,00).
			 
		
	
		
	Fonte: Regione Emilia-Romagna