News / Dalle Regioni / Emilia Romagna
07-11-2016
Emilia-Romagna - Prestazione energetica degli edifici, modifiche alla
disciplina sui requisiti minimi
La Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta n. 1715 del
24 ottobre 2016, ha approvato "Modifiche all'"Atto di
coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici" di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 967 del 20 luglio 2015".
Le modifiche più importanti contenute nella delibera,
pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 329 del 3 novembre
2016, riguardano alcune definizioni (per esempio "edificio ad
energia quasi zero", “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento”,
“superficie utile energetica”); la metodologia per la determinazione
della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore;
l’integrazione da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel caso di
interventi di nuova installazione di impianti termici o di
ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti; l’adozione di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
La introduzione di alcune di tali modifiche è stata resa necessaria
dall'evoluzione della legislazione sovraordinata e della normativa
tecnica; altre modifiche sono invece funzionali alla migliore
interpretazione applicativa dei requisiti, altre ancora apportano
correzioni a precedenti refusi.
I requisiti per gli edifici a energia quasi zero, in
particolare gli obblighi di dotazione Fer, sono stati allineati con la
normativa nazionale, sottolineando il fatto che le nuove costruzioni
dovranno conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici
occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli
altri edifici, anticipando di due anni le corrispondenti previsioni
nazionali.
La superficie utile energetica è stata modificata in armonia
con quanto riportato sia nel Decreto del 22 novembre 2012 che nella
normativa tecnica UNI/TS 11300-5/2016, nella quale è indicato il metodo
di calcolo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili
per ogni servizio energetico dell’edificio servito da uno o più impianti
tecnologici, comprese le pompe di calore: è stato quindi possibile
eliminare il criterio di calcolo adottato in precedenza, in assenza di
riferimenti utili.
Nel caso di installazione di sistemi per la contabilizzazione del
calore è stato inserita, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
141/2016, la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la
suddivisione degli importi volontari e involontari nel caso in cui la
normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile.
Fonte: Regione Emilia-Romagna