News / Dalle Regioni /Toscana
	14-01-2016
	Toscana, Linee guida controlli impianti termici
	La Regione Toscana. con la delibera della Giunta n. 1228 del 15 
	dicembre 2015, ha emanato le "Linee guida regionali di 
	attuazione dell’articolo 17 del decreto del presidente della giunta 
	regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 
	sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in 
	materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli 
	impianti termici)".
	Le linee guida sono state adottate al fine di dotare l'intero territorio 
	toscano nonché l’ente Regione di un essenziale riferimento 
	per lo svolgimento delle attività pubbliche di controllo degli 
	impianti termici civili. 
	L’adozione delle linee guida è stata infatti prevista dall’articolo 17 
	del Regolamento 25/R/2015 come punto di riferimento per le 
	attività di responsabili di impianto, manutentori e autorità competenti.
	Il citato articolo 17 riporta i contenuti obbligatori 
	delle Linee guida che riguardano:
	
		- le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro 
		del responsabile di impianto;
-  le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e 
		manutenzione;
-  le ulteriori indicazioni operative per la corretta gestione 
		degli impianti per il responsabile di impianto, terzo responsabile, 
		manutentore e conduttore dell'impianto termico;
-  le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai 
		responsabili di impianto;
-  gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività 
		dell'ispettore in loco;
-  l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali 
		incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento;
-  le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento 
		dell'impianto alle prescrizioni del manutentore.
Tali contenuti sono stati accorpati nel documento in 
	oggetto in macrocategorie, alle quali è dedicato uno 
	specifico capitolo:
	
		- controlli e manutenzione degli impianti termici;
- modalità per la compilazione e trasmissione dei rapporti di 
		efficienza energetica;
- accertamento, ispezione e sanzionamento degli impianti termici;
- modalità e modelli per le comunicazioni fra soggetti e autorità 
		competenti.
Sono sottoposti ad ispezione gli impianti termici di 
	climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 
	kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile 
	nominale maggiore di 12 kW. Le linee guida definiscono le 
	tempistiche con cui devono avvenire le ispezioni, a tappeto o a 
	campione, sul funzionamento degli impianti e i controlli di efficienza 
	energetica: la programmazione delle ispezioni deve privilegiare la relativa 
	stagione termica e deve essere data priorità agli impianti 
	presunti non conformi e non autocertificati, che devono essere tutti 
	controllati.
	
	 
		
		