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17-05-2018
Bolzano, nuove disposizioni sulle emissioni degli impianti termici
La Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato, con
Deliberazione della Giunta n. 320 del 10 aprile 2018,
"Approvazione delle disposizioni sulle emissioni degli impianti termici".
Le disposizioni determinano i valori limite di
emissione, la periodicità, la tipologia e
le modalità dei controlli degli impianti termici, ai sensi
dell’art. 7-ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8. Inoltre,
determinano i requisiti cui i controllori fumi devono
ottemperare al fine di ottenere l’abilitazione ad effettuare i controlli di
cui al comma 1, nonché le modalità operative per l’espletamento di tale
attività.
Le nuove disposizioni si applicano agli impianti termici:
- alimentati con combustibili liquidi e solidi aventi una
potenza termica nominale maggiore di 35 kW e fino a 1.000 kW
- alimentati con combustibili gassosi aventi una potenza termica
nominale maggiore di 35 kW e fino a 3.000 kW.
Tutti gli impianti termici con potenzialità nominale superiore a
35 kW, alimentati con combustibili gassosi (metano o GPL), liquidi
(gasolio) o solidi (legna), ogni anno devono essere
sottoposti ad un controllo fumi effettuato da uno
controllore fumi abilitato.
Il controllore fumi rilascia un protocollo di misura, da
cui si evinca l’esito del controllo, che deve essere conservato
dal gestore per almeno cinque anni ed esibirlo su
richiesta dell’ufficio aria e rumore.