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News / Dalle Regioni / Piemonte

21-02-2018

Piemonte, modifica disciplina inquinamento luminoso

La Regione Piemonte, con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018, ha approvato "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)".

La legge modifica più articoli della L.R. 31/2000, che ha come finalità:

  • la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;
  • la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
  • il miglioramento dell’ambiente attuato conservando gli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale;
  • la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico;
  • la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso;
  • il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici;
  • la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percettività dei luoghi all’interno e all’esterno dei centri abitati.

 Il nuovo articolo 3 dispone che "i requisiti per i nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell’allegato A".

L'Allegato A, inserito alla L.R. 31/2000 (previsto dall'articolo 3 della stessa legge), reca appunto i "Requisiti e criteri tecnici" ed è distinto in due punti, che prevedono:

  • Punto 1 - Requisiti tecnici minimi per gli impianti installati o modificati dopo l’entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale il 1° febbraio 2018;
  • Punto 2 - Criteri tecnici minimi per impianti specifici (Impianti sportivi di oltre cinquemila posti a sedere, Impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico, Impianti di modesta entità, pubblici o privati anche residenziali).

 


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