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News / Dalle Regioni / Toscana

04-05-2018

Toscana, aggiornata disciplina in materia di valutazioni ambientali (Via e Vas)

La Regione toscana, con Legge Regionale 25 maggio 2018, n. 25 ha approvata "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013".

La legge, in vigore il 2 giugno 2018, aggiorna la normativa regionale in materia di valutazioni ambientali per adeguarla alle disposizioni introdotte a livello nazionale dal d.lgs. 104/2017, che ha da ultimo modificato la parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Poiché la legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, per i procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010 per i quali sia già stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore della legge, continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Tra le modifiche, il preambolo alla legge riporta:

  • VAS (Valutazione ambientale strategica) - La legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della L.R. 10/2010 e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell’esperienza applicativa della norma, in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell’autorità competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare ed alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale. Si prevede, inoltre, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS.
  • VIA (Valutazione di impatto ambientale) - La legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina dettata dalla L.R. 10/2010, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel D.lgs. 104/2017, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale.
  • Provvedimento autorizzatorio unico - Per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, introdotto dal citato d.lgs. 104/2017, nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottata con deliberazione della Giunta regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.

 


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