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08-01-2019
Umbria, garanzie finanziarie impianti recupero e smaltimento rifiuti
La Regione Umbria, con delibera della Giunta n. 1464 del 10
dicembre 2018, ha approvato i "Criteri generali per la
determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie
finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai
sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del decreto
legislativo n. 152/2006".
Da una ricognizione effettuata in alcune regioni
del centro Italia, è stato verificato che gli importi fissati con la D.G.R.
n. 351/2018 sono molto più alti e che quindi potrebbero determinare anche
una condizione di svantaggio per le imprese umbre soprattutto per le piccole
imprese che gestiscono piccole quantità di rifiuti..
Di conseguenza, con la delibera 1464/2018 si intende:
- modificare l’allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16 aprile 2018
al fine di ridurre a 400.000 € e 200.000 € gli importi minimi da
garantire rispettivamente per rifiuti pericolosi e non pericolosi
(contro gli attuali 600.000 € e 300.000 €);
- per l’attività 7 (recupero metalli ferrosi e non ferrosi) parificare
il parametro di riferimento (12,50 €/ton), come già praticato in regione
limitrofa, e introdurre nell’importo fisso di 50.000 € già previsto per
le stazioni di trasferenza, anche le attività di recupero rifiuti non
pericolosi svolte dalle Aziende iscritte ai sensi degli artt. 214-216
del D.lgs. 152/06 per la Classe di attività 6 di cui al D.M. 21 luglio
1998, n. 350 (quantità inferiore a 3.000 t/anno).
L’importo della garanzia finanziaria è calcolato,
per ciascuna tipologia di attività, dal prodotto della quantità annuale di
rifiuti autorizzata (tonn) o della capacità massima di rifiuti “stoccabile”
(tonn) per il corrispondente parametro di riferimento (€/tonn) salvo
l’applicazione degli importi fissi e fermo restando l’applicazione degli
importi minimi.
Si segnala che l’adesione, da parte delle aziende interessate, ai
sistemi di gestione ambientale costituisce presupposto per la
riduzione dell’ammontare delle garanzie finanziarie
e in particolare:
- le aziende in possesso della registrazione EMAS, di
cui al Regolamento CE n. 761/2001 del 19 marzo 2001 possono chiedere la
riduzione del 50%;
- le aziende in possesso della certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, possono
chiedere la riduzione del 40%.