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News / Dalle Regioni / Umbria

14-02-2019

Umbria, istituito registro per medi impianti termici civili

Con Delibera della Giunta n. 106 del 4 febbraio 2019, la Regione Umbria ha approvato "Istituzione del registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili di cui al comma 2 quater dell’art. 284 del D.lgs. 152/2006".

Il D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha modificato la Parte Quinta del Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006) intervenendo anche sul Titolo II relativo agli impianti termici civili introducendo tra l'altro nuove definizioni di “medio impianto termico civile” e di “autorità competente”, nonché ha modificato la disciplina in materia di autorizzazioni e registrazioni degli impianti, di valori limite di emissione, di sanzioni e controlli nonché di prescrizioni per il rendimento di combustione.

Di conseguenza, in relazione alle modiche introdotte dal citato D.lgs. 183/2017 nel Testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006), è stato ritenuto necessario istituire, ai sensi del comma 2 quater dell’art. 284 del D.lgs. 152/06, il registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili.

Nel dettaglio, quindi,  la delibera:

  • stabilisce che la funzione di autorità competente (autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni) di cui all’art. 283, comma 1 del D.lgs. 152/2006 lettera i) è svolta dalla Regione Umbria avvalendosi della Provincia di Perugia;
  • istituisce, ai sensi del comma 2 quater dell’art. 284 del D.lgs. 152/2006, il registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili. Il registro è tenuto presso gli uffici individuati dalla Provincia di Perugia e l’irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia di Perugia alla quale spettano i proventi derivanti dal pagamento delle citate sanzioni.

Inoltre, viene dato mandato al dirigente del Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica di provvedere alle iniziative e agli atti necessari per l’attivazione e la gestione del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili.


 


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