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	06-04-2020
	Emilia-Romagna, speciali forme di gestione rifiuti per emergenza Covid-19
	Regione Emilia-Romagna - 
	Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 
	3 aprile 2020, n. 57 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 
	dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 
	sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in 
	materia di trasporto, rifiuti e sanità privata", che prevede anche 
	deroghe in materia di rifiuti.
	L'Ordinanza 57/2020, al fine di gestire le conseguenze derivanti 
	dall’emergenza epidemiologica in corso, tra le misure dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di 
	gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, 
	prevedendo delle deroghe alla disciplina del 
	deposito temporaneo dei rifiuti; alla disciplina delle autorizzazioni e dei 
	titoli abilitativi relativa agli stoccaggi, anche con riferimento alle 
	garanzie finanziarie per essi dovute; alla disciplina relativa alle modalità 
	di assimilazione dei rifiuti.
	Nel dettaglio, le disposizioni temporanee valide fino alla cessazione 
	dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni 
	necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di 
	gestione dei rifiuti, consistono:
		Stoccaggio
		I titolari degli impianti già autorizzati ai sensi 
	dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 
	(Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente 
		incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal 
	limite massimo del 20% (previsto con il Decreto del Presidente n. 43 del 20 
	marzo 2020) sino ad un massimo del 50%, nel rispetto delle disposizioni in 
			materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di 
			emergenza, 
			nonché delle prescrizioni previste nell'ordinanza stessa. 
		La deroga 
			si applica anche ai titolari delle operazioni di 
	recupero autorizzati con procedura semplificata, di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme 
	restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) 
	e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. 
		Per avvalersi delle deroghe, i gestori degli impianti devono inviare apposita Comunicazione alle 
			autorità competenti in cui vengono esplicitati i quantitativi di 
			rifiuti oggetto della deroga, nonché il soddisfacimento delle 
			ulteriori prescrizioni previste nell'ordinanza.
		Deposito temporaneo
		Il “deposito temporaneo” di rifiuti, in deroga al D.lgs. n. 152/06, è 
		ammesso fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più 
		di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, con durata massima comunque che
		non può superare i 18 mesi.
		Assimilazione rifiuti
		I rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale 
	(DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela 
	da COVID-19 (quali mascherine e guanti), sono assimilati ai rifiuti urbani e 
	conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, 
	nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità 
	con nota del 12/3/2020.