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News / Dalle Regioni / Lazio

28-10-2020

Lazio, accordo di programma gestione rifiuti agricoli

La Regione Lazio ha approvato la delibera n. 727 del 20 ottobre 2020 che ratifica lo schema di "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli”.

L'accordo apre alla possibilità di gestire i rifiuti provenienti dall'attività agricola mediante circuiti organizzati territorialmente, incentiva i principi di responsabilizzazione e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati e semplifica, al contempo, gli adempimenti a carico dei produttori agricoli.

Gli accordi potranno stipularsi tra la Regione Lazio e altri soggetti appartenenti alla categoria dei produttori agricoli o alle associazioni di categoria rappresentative del comparto. Lo strumento ha, inoltre, lo scopo di aumentare l'efficacia della gestione e dei controlli e di contenere costi di gestione dei rifiuti, semplificando gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli. Le modalità di raccolta contemplate potranno dunque essere: porta a porta, raccolta con ecomezzo, conferimento in stazioni ecologiche o ecocentri.

Come precisato dall'articolo 1, l'Accordo, stipulato ai sensi dell’art. 206 e ai fini e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, intende costituire un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola, al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti, prevenendo ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo.

 Il conferimento dei rifiuti agricoli potrà avvenire, a scelta degli operatori, mediante:

  •  raccolta porta a porta, presso il domicilio degli utenti;
  •  raccolta con ecomezzo, autorizzato secondo la normativa vigente;
  •  conferimento a stazioni ecologiche o ecocentri, o altri punti di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
  •  conferimento presso la sede della cooperativa o del consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio.

Le imprese agricole, che sottoscrivono un contratto con i gestori di un servizio di raccolta, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

  1. conservazione in azienda per tre anni della copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta, nonché dei formulari di trasporto e dei documenti che attestano l’avvenuto conferimento dei rifiuti. La conservazione ordinata dei formulari di trasporto vale come adempimento all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e di invio della comunicazione MUD;
  2. redazione, in alternativa al formulario di trasporto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, del documento di conferimento di cui all’Allegato D, nell’ipotesi di trasporto dei propri rifiuti pericolosi verso gli ecomezzi o verso i centri di raccolta individuati ai sensi dell’Accordo;
  3.  rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento predisposto dalla cooperativa o dal consorzio agrario, in caso di conferimento dei rifiuti presso la sede degli stessi;
  4. gestione e conferimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e delle modalità indicate in allegato.

Il provvedimento è corredato dai seguenti allegati:

  • Allegato “A” – Elenco dei rifiuti oggetto dell’Accordo;
  •  Allegato “B” – Contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti;
  •  Allegato “C” - Elenco dei centri presso i quali procedere al conferimento dei rifiuti e orari di apertura;
  •  Allegato “D” - Documento di conferimento dei residui;
  •  Allegato “E” – Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari derivanti da lavorazioni agricole.

 


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