contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Dalle Regioni / Piemonte

17-04-2020

Piemonte, gestione dei rifiuti in deroga per Covid-19

Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 aprile 2020, n. 44 "Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuità delle attività ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale Covid-19".

Il decreto 44/2020, prevede a livello regionale particolari forme speciali e temporanee di gestione di rifiuti (ivi compresi i rifiuti prodotti dallo stesso impianto), per quanto riguarda le fasi di deposito e stoccaggio, al fine di garantire una continuità operativa presso gli impianti nel rispetto e tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

In particolare, si dispone la possibilità di derogare, per un periodo di sei mesi, alle disposizioni vigenti nei seguenti casi:

  • gli impianti autorizzati alle operazioni D15 e R13  possono aumentare la capacità istantanea e annua di stoccaggio fino al 20% (o del 50% provvedendo all'adeguamento delle garanzie finanziarie). Stessa possibilità è prevista per i titolari delle operazioni di recupero in procedura semplificata (artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006), ferme restando le “quantità massime” fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
  • le discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere, a seguito di un'istanza motivata, i rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata (che non trovino collocazione presso le destinazioni usuali);
  • è consentito ai suddetti impianti il deposito temporaneo di rifiuti fino al doppio dei limiti quantitativi e temporali individuati per legge (rispettivamente 30 mc di cui al massimo 10 mc di pericolosi e 3 mesi), ma in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 18 mesi;

I soggetti di cui ai punti precedenti, per avvalersi delle deroghe, devono presentare un'apposita comunicazione alla Regione, alle autorità competenti in materia autorizzativa e agli enti territoriali di riferimento, secondo le modalità descritte nell'ordinanza.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it