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09-06-2021
Emilia-Romagna, differimento termini Aia ed Aua per Covid-19
Delibera Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 580
"Ulteriori disposizioni temporanee per il differimento di taluni adempimenti
previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A. in seguito all'emergenza
COVID-19".
La Dgr 580/2021, pubblicata sul Bur n. 170 del 09.06.2021, fornisce indicazioni operative
temporanee valide fino al 30 giugno 2021 relativamente ai
problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA e nelle AUA.
In particolare, la delibera prevede che:
- le frequenze assegnate agli autocontrolli, con
scadenze previste all’interno del primo semestre del 2021 per il
monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione, non sono
da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare
alcuni degli autocontrolli previsti entro una determinata data indicata
nell’autorizzazione durante il primo semestre 2021, l’azienda è tenuta a
comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
ARPAE (SAC), anche per le vie brevi (e-mail) e tali autocontrolli
potranno essere effettuati in una data successiva, purché entro il 30
giugno 2021, in modo che il numero annuale di autocontrolli sia
rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
- per le comunicazioni di dati di monitoraggio o di controllo
(report annuale AIA), normalmente previste entro il 30 aprile, qualora
si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono
all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione alla
SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza,
indicando una nuova data entro la quale si ritiene di poter adempiere,
comunque non successiva al 30 giugno 2021. Tali comunicazioni sono da
intendersi come richieste di modifica non sostanziale automaticamente
accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile
l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste,
anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC)
competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria.
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