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News / Dalle Regioni / Friuli Venezia giulia

18-03-2021

Friuli Venezia Giulia, nuova disciplina autorizzazione paesaggistica

Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2021, n. 026/ Pres. "Regolamento di attuazione della parte III, paesaggio, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio".

Il regolamento 26/2021, in vigore dal 18 marzo 2021, reca disposizioni per:

  •  l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (di cui agli artt. 58, 59 e 60 della L.R. 5/2007 e in applicazione del D.lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale);
  •  il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e delle Commissioni locali per il paesaggio (di cui all'articolo 56 e 59 della L.R. 5/2007).

 L'art. 2 dispone che i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica prima di realizzare un intervento che modifichi l’aspetto esteriore dei predetti beni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve essere presentata esclusivamente in via telematica:

  1.  mediante lo Sportello Unico per l’edilizia (SUE) o mediante lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), nei casi previsti dall' articolo 9, commi 1 e 2 del Dpr 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
  2.  all’amministrazione procedente nei casi di indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  3.  all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 5/2007 nei casi non compresi alle lettere a) e b).

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