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News / Dalle Regioni / Friuli Venezia Giulia

13-01-2021

Friuli Venezia Giulia, nuove disposizioni impianti termici

Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2018 "LR 19/2012, art. 24 - Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. Approvazione".

La delibera 2018/2020, in vigore dal 1 gennaio 2021 - ad eccezione dell’articolo 9 (Targatura impianto) che entra in vigore dal 1° luglio 2021 al fine di consentire una collaborativa organizzazione degli adempimenti previsti - disciplina le procedure per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.

In particolare, il provvedimento si applica agli impianti termici civili di climatizzazione invernale ed estiva inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e disciplina:

  1. la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
  2. le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
  3. gli adempimenti obbligatori per l’efficienza energetica degli impianti termici;
  4. le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005;
  5. gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all’articolo 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005.

La delibera prevede l’istituzione e gestione regionale del Catasto Regionale Impianti Termici (CRIT-FVG) garantendone l’interconnessione con il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

Sono esclusi dagli obblighi previsti dal provvedimento:

  •  i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
  •  i caminetti aperti e gli apparecchi che consentono anche la cottura dei cibi sia mediante piastra di cottura sia con eventuale forno, non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, di qualsiasi potenza;
  •  i generatori di calore destinati esclusivamente ai cicli di processo e i generatori di calore ad uso promiscuo qualora la parte destinata al ciclo di processo sia prevalente rispetto alla parte destinata alla climatizzazione dei locali, nonché i generatori che, negli edifici industriali e artigianali, utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

 


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