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13-01-2021
Friuli Venezia Giulia, nuove disposizioni impianti termici
Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2018 "LR 19/2012,
art. 24 - Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda
sanitaria. Approvazione".
La delibera 2018/2020, in vigore dal 1 gennaio 2021 - ad eccezione
dell’articolo 9 (Targatura impianto) che entra in
vigore dal 1° luglio 2021 al fine di consentire una collaborativa
organizzazione degli adempimenti previsti
- disciplina le procedure per l’esercizio, la conduzione, il
controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
In particolare, il provvedimento si applica agli impianti
termici civili di climatizzazione invernale ed estiva inclusi
gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e
disciplina:
- la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici;
- le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli
impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di
preparazione dell’acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili
di impianto e degli operatori di manutenzione;
- gli adempimenti obbligatori per l’efficienza energetica
degli impianti termici;
- le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui
all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005;
- gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della
formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di
cui all’articolo 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005.
La delibera prevede l’istituzione e gestione regionale del
Catasto Regionale Impianti Termici (CRIT-FVG) garantendone
l’interconnessione con il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione
Energetica.
Sono esclusi dagli obblighi previsti dal provvedimento:
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate;
- i caminetti aperti e gli apparecchi che consentono anche la
cottura dei cibi sia mediante piastra di cottura sia con eventuale
forno, non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del
calore, di qualsiasi potenza;
- i generatori di calore destinati esclusivamente ai cicli di
processo e i generatori di calore ad uso promiscuo qualora la parte
destinata al ciclo di processo sia prevalente rispetto alla parte
destinata alla climatizzazione dei locali, nonché i generatori che,
negli edifici industriali e artigianali, utilizzano reflui energetici
del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.