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	20-10-2016
	Amianto, modalità attuative credito d'imposta 
	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016 è stato pubblicato il 
	decreto del Ministero dell'Ambiente 15 giugno 2016 recante “Modalità attuative del credito d’imposta per 
	interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”, il 
	cui "click day" è previsto il 16 novembre 2016.
	Il provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 56 della 
	Legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
	green economy  e  per  il contenimento  dell’uso  eccessivo  di   risorse   
	naturali), definisce le regole per usufruire del credito d'imposta 
	per interventi di bonifica dall'amianto, definendone gli ambiti 
	oggettivi e di applicazione, gli interventi ammissibili, le modalità e le 
	condizioni di accesso all’agevolazione, le cause di revoca e recupero del 
	beneficio, i ruoli svolti dal ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia delle 
	Entrate.
	Soggetti ammessi
	Possono usufruire del credito d’imposta
	tutti i titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato 
	lavori per lo smaltimento e rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o 
	altri manufatti riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1° 
	gennaio - 31 dicembre 2016. Non rilevano, quindi, natura giuridica, 
	dimensione dell’azienda e regime contabile adottato dal richiedente.
		Interventi ammessi
		Sono ammissibili al credito d'imposta 
		gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in 
		impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di 
		beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati 
		nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di 
		lavoro. Rientrano nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali, 
		relative, consulenze professionali e perizie tecniche, fino al 10% di 
		quanto complessivamente speso e, in ogni caso, fino a un tetto massimo 
		di 10mila euro per ogni singola bonifica.
		Nel dettaglio, il credito è riconosciuto 
		per lo smaltimento e rimozione di:
		
			- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
 
			- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo 
			stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto
 
			- sistemi di coibentazione industriale in amianto.  
 
		
		Limiti di spesa
		 Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 50%, 
		nei limiti delle risorse disponibili, delle spese sostenute 
		per gli interventi di bonifica il cui costo sia almeno pari a 
		20mila euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni 
		impresa non può superare i 400mila euro. 
		Credito d'imposta 
		L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del 
		reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi, né del 
		valore della produzione per l’imposizione regionale sulle attività 
		produttive (Ires e Irap) e può essere utilizzato esclusivamente 
		in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente 
		attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e 
		Fisconline). La somma va ripartita in tre quote annuali, 
		di pari importo, a partire dal 1 gennaio 2017.
		Modalità di invio della domanda
		La domanda per il riconoscimento del credito d'imposta può essere 
		inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma 
		informatica accessibile dal sito dal ministero dell’Ambiente, 
		dal 16 novembre 2016 (trentesimo giorno successivo alla 
		pubblicazione del decreto)  e fino al 31 marzo 2017.
		Nella domanda, sottoscritta dal legale 
		rappresentante dell’impresa, deve essere specificato:
		
			- il costo complessivo degli interventi realizzati, 
 
			- l’ammontare delle spese eleggibili e del credito richiesto
 
			- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di 
			spesa.
 
		
		La domanda, inoltre, deve essere corredata, a pena 
		di esclusione, dai documenti previsti dal decreto, tra 
		cui le comunicazioni e attestazioni sul piano di lavoro e di 
		realizzazione del progetto di bonifica da parte delle Asl competenti.
		Il credito d'imposta è riconosciuto rispettando l’ordine di 
		arrivo delle istanze e fino all’esaurimento dei fondi, previa 
		verifica del Ministero dell'Ambiente dell'ammissibilità della domanda, 
		entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.