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News / Finanziamenti / Ministero dell'Ambiente

20-10-2016

Amianto, modalità attuative credito d'imposta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente 15 giugno 2016 recante “Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”, il cui "click day" è previsto il 16 novembre 2016.

Il provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 56 della Legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il contenimento  dell’uso  eccessivo  di   risorse   naturali), definisce le regole per usufruire del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto, definendone gli ambiti oggettivi e di applicazione, gli interventi ammissibili, le modalità e le condizioni di accesso all’agevolazione, le cause di revoca e recupero del beneficio, i ruoli svolti dal ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia delle Entrate.

Soggetti ammessi

Possono usufruire del credito d’imposta tutti i titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato lavori per lo smaltimento e rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o altri manufatti riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016. Non rilevano, quindi, natura giuridica, dimensione dell’azienda e regime contabile adottato dal richiedente.

Interventi ammessi

Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Rientrano nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali, relative, consulenze professionali e perizie tecniche, fino al 10% di quanto complessivamente speso e, in ogni caso, fino a un tetto massimo di 10mila euro per ogni singola bonifica.

Nel dettaglio, il credito è riconosciuto per lo smaltimento e rimozione di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.  

Limiti di spesa

 Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 50%, nei limiti delle risorse disponibili, delle spese sostenute per gli interventi di bonifica il cui costo sia almeno pari a 20mila euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa non può superare i 400mila euro.

Credito d'imposta

L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione per l’imposizione regionale sulle attività produttive (Ires e Irap) e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). La somma va ripartita in tre quote annuali, di pari importo, a partire dal 1 gennaio 2017.

Modalità di invio della domanda

La domanda per il riconoscimento del credito d'imposta può essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito dal ministero dell’Ambiente, dal 16 novembre 2016 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto)  e fino al 31 marzo 2017.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere specificato:

  • il costo complessivo degli interventi realizzati,
  • l’ammontare delle spese eleggibili e del credito richiesto
  • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti previsti dal decreto, tra cui le comunicazioni e attestazioni sul piano di lavoro e di realizzazione del progetto di bonifica da parte delle Asl competenti.

Il credito d'imposta è riconosciuto rispettando l’ordine di arrivo delle istanze e fino all’esaurimento dei fondi, previa verifica del Ministero dell'Ambiente dell'ammissibilità della domanda, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.


 


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