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News / Giurisprudenza / Rifiuti

09-04-2014

Cassazione penale, Responsabilità del produttore iniziale di rifiuti in caso di consegna a terzi

La Cassazione, con la sentenza n. 13025 del 20 marzo 204, si è pronunciata sulla responsabilità del produttore iniziale di rifiuti in caso di consegna a terzi, in applicazione del disposto dell'art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.

 Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in  cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari.

In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita  gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

E tali conclusioni valgono anche qualora - come nel caso di specie - i rifiuti siano prodotti dall'appaltatore nell'esecuzione di un contratto di appalto.


 


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