contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

14-11-2014

Cassazione penale, Rottami metallici e cessazione della qualifica di rifiuti

La Cassazione penale, con la sentenza n. 43430 del 17 ottobre 2014, si è espressa sulla cessazione della qualifica di rifiuti dei rottami metallici, in virtù dell'applicazione del regolamento UE del Consiglio del 31 marzo 2011, n. 333 recante i "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti, ma non già e non solo in base alla loro natura, alla loro consistenza e ai trattamenti che subiscono sul luogo di produzione (tutti requisiti che comunque devono essere accertati e certificati), ma anche per effetto del rispetto delle specifiche prescrizioni (in materia di formulari, ecc.) e del positivo esito delle procedure preliminari delineate da detta normativa.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato ritenuto colpevole, con sentenza della Corte di appello del 30.6.2011,  tra l'altro dei reati di cui all'art. 256, comma 1, in relazione al comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per avere esercitato l'attività di produzione e commercializzazione di materiali manufatti ferrosi non avendo rispettato la condizione dettata dall'art.183, lett. m), per il deposito temporaneo, e in particolare non aveva avviato i rifiuti costituiti da rottami ferrosi, sfridi di lavorazione ferrosi e trucioli, imballaggi metallici, alle operazioni di recupero, nei limiti temporali o quantitativi previsti.

Il ricorrente riproponeva in Cassazione la tesi dell'"abolitio criminis", per il motivo che i rottami ferrosi in questione non si sarebbero potuti considerare rifiuti, in virtù dell'entrata in vigore del regolamento sopra citato.

Per la Cassazione, la Corte di Appello correttamente non aveva accolto tale tesi di un effetto retroattivo delle disposizioni del regolamento, in quanto lo stesso poteva trovare applicazione solo per il futuro, come peraltro previsto dal suo art. 7 (il quale dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU della UE, ma si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011). Questo perché il regolamento, oltre a determinare in quali casi i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti, prevede che a tal fine vengano poste in essere tutta una serie di procedure preventive (burocratiche e materiali quanto alla gestione ed al trattamento dei rifiuti da operarsi già nel luogo di produzione) che sono imprescindibili per l'attuazione della normativa di che trattasi.

D'altra parte, in considerazione delle modalità di accumulo dei rifiuti metallici (deposito superiore ad un anno e in modo indistinto), era impossibile nella specie ritenere, in mancanza dei controlli e procedure prescritte dal sopravvenuto regolamento europeo, che i materiali rinvenuti nell'azienda dell'imputato avessero perso la natura di rifiuti, e quindi che si fosse determinata una "abolitio criminis".


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it