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	13-10-2014
	Consiglio di Stato, Sulla natura del fresato di asfalto come 
	sottoprodotto
	Con la sentenza  n. 4978 del 6 ottobre 2014, il Consiglio di Stato è 
	tornato ad occuparsi della problematica costituita dalla natura del 
	fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la 
	classificazione di cui al D.M. 5/2/1998 e l’inserimento nel codice europeo 
	dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come 
	tale, ad essere riutilizzato. 
	Nella prima decisione, i giudici di Palazzo Spada avevano espresso 
	l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato 
	come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni 
	tecniche.
	Aderendo a quanto deciso in quella prima occasione, il Collegio ha 
	ribadito che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non 
	deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il 
	reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del Codice dell’Ambiente 
	(D.lgs. n. 152/2006) secondo cui:
	“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 
	lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti 
	condizioni:
	a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di 
	cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la 
	produzione di tale sostanza od oggetto;
	b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello 
	stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da 
	parte del produttore o di terzi;
	c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun 
	ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
	d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, 
	per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i 
	prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a 
	impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
	In ragione di ciò, ha puntualizzato la IV Sezione, e cioè alla luce dei 
	requisiti di carattere generale testé indicati dalla normativa di settore, 
	il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve 
	essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. 
	Nondimeno detto sottoprodotto deve soddisfare specifiche condizioni, 
	rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del 
	fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un 
	processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso 
	dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali 
	requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve 
	essere classificato come un rifiuto speciale.
	Orbene, con riferimento alle “condizioni tecniche” testé esposte, ai fini 
	del riutilizzo immediato del prodotto occorre andare a verificare in 
	concreto la sussistenza delle predette condizioni. Ed è chi vi ha 
	interesse che deve fornire elementi idonei a far ritenere che le condizioni 
	tecniche necessarie per il riuso del fresato d’asfalto nel processo siano 
	pienamente soddisfatte; questo non senza considerare che 
	l’operazione di recupero deve avvenire in loco, senza necessità di 
	stoccaggio o deposito.
	
	 
		
		