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News / Giurisprudenza / Rifiuti

04-04-2014

Corte Costituzionale - Cessazione della qualifica di rifiuto delle Terre e rocce da scavo

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2 aprile 2014, ha dichiarato illegittime alcune diposizioni della legge della Provincia Autonoma di Trento - "Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni" - che ritenevano sufficiente, a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto, la mera comunicazione eseguita dal titolare dell’autorizzazione prima del trasporto all’esterno del cantiere, in ordine alla compatibilità ambientale ed alla rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato.

La disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, per tal via introdotta dal legislatore provinciale, violerebbe, infatti, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), al quale rimanda l’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Secondo il predetto decreto ministeriale 5 febbraio 1998, la «cessazione della qualifica di rifiuto» viene viceversa a realizzarsi all’esito dell’attività di recupero, la quale, a sua volta, si determina con l’effettiva operazione di utilizzo dei materiali ottenuti, in conformità di quanto prescritto dal punto 7.31-bis dell’Allegato 1, sub allegato 1 del decreto stesso, con la conseguenza che, fino al compimento di tale complessiva operazione, nel sito di destinazione, il materiale trattato dovrebbe considerarsi ancora soggetto alla disciplina dei rifiuti così come contemplata dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Pertanto, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l’art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2.


 


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