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News / Giurisprudenza / Acque

11-02-2015

Cassazione penale, acque meteoriche di dilavamento

La Cassazione, con la sentenza n. 2832 del 22 gennaio 2015, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori.

Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.

Nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle "acque meteoriche di dilavamento" nella Sezione 2, Parte 3, che è dedicata alla "Tutela delle acque dall'inquinamento", ma non si fornisce una specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in negativo, viene data nell'art. 74. In tale disposizione, dedicata alle definizioni, "le acque meteoriche di dilavamento" non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un'altra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato.

La nuova formulazione dell'art. 74 lett. h) del D.Lvo. n. 152/2006 (risultante dalla modifica operata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed ha eliminato l'inciso "intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di dilavamento, ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze... non connesse con le attività esercitate nello stabilimento".

Secondo il Collegio, l'eliminazione dell'inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l'eliminazione dell'inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di "acque meteoriche di dilavamento", ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche.

Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il legale rappresentante per avere effettuato scarichi di reflui industriali nel distributore carburanti senza la prescritta autorizzazione, con dispersione nel suolo delle acque contaminate degli idrocarburi, tali dovendosi qualificare le acque meteoriche contaminate.


 


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