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News / Giurisprudenza / Rifiuti

02-04-2015

Cassazione penale, Appaltatore produttore di rifiuti

La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 marzo 2015, n. 11029, si è pronunciata sulla responsabilità dell'appaltatore con riferimento alla produzione di rifiuti.

La Corte, in particolare, ha affermato che "l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto".

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il deposito di rifiuti privo di autorizzazione fosse da imputare all’appaltatore produttore di rifiuti, in quanto risulta evidente che era suo onere, quale soggetto professionalmente inserito in una specifica attività imprenditoriale, prendere cognizione delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento della propria attività.

La Corte, invero, ha più volte analizzato il ruolo dell'appaltatore con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, seppure, nella maggior parte dei casi, al fine di distinguerne gli obblighi e le responsabilità rispetto alle diverse figure del committente e del subappaltatore, osservando che "nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, quale la disciplina generale sui rifiuti, ne' da contratto, individua tali soggetti come gravati da un obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti, con la conseguenza che, tranne nel caso di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'articolo 40, comma 2 cod. pen. per mancato intervento al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice".


 


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