contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

16-09-2015

Cassazione Penale, attività di demolizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33028 del 28 luglio 2015, ha affermato che "L'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152\06, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti".

Come ricorda la Corte, l'articolo 184-bis stabilisce che è sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  • la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte Integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione;
  • deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l'ulteriore utilizzo è legale, ossia fa sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

 La demolizione di un edificio, considerata la natura dei materiali, appare evidente che difetterebbe, in ogni caso, della prima delle condizioni richieste, quella concernente l'origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un «processo di produzione».


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it