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16-09-2015
Cassazione Penale, attività di demolizione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33028 del 28 luglio
2015, ha affermato che "L'attività di demolizione di
un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello
indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152\06, con la
conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e
non come sottoprodotti".
Come ricorda la Corte, l'articolo 184-bis stabilisce che è
sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti
condizioni:
- la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di
produzione, di cui costituiscono parte Integrante, e il cui scopo
primario non è la loro produzione;
- deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno
utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di
produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia fa sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente
e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la
salute umana.
La demolizione di un edificio, considerata la natura dei
materiali, appare evidente che difetterebbe, in ogni
caso, della prima delle condizioni richieste, quella concernente
l'origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali
utilizzati provengano da un «processo di produzione».